Art. 18. Costituzioni di nuovi ordini - Fusioni 1. Il ((Ministro della giustizia)) , qualora il consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo ordine regionale, nomina un consiglio straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio. 2. Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti all'albo indicato nell'articolo 9, comma 1, il ((Ministro della giustizia)) puo' disporne la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio dell'ordine nazionale.
Articolo 17Articolo 19
Articolo 18 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
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11 febbraio 1994
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8 maggio 2010
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