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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 09/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA TO, TO
GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 284/2022 depositato il 31/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 Vice Presidente E Presunto Autore Violazione - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dottore Commercialista - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Legale Rappresentante E Presunto Autore Violazione - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dottore Commercialista - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Associazione Di Promozione Sportiva - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dottore Commercialista - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 949/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 31/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM041201941-2019 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM041201941-2019 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM041201941-2019 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante si riporta ai propri atti chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Resistente/Appellato: preliminarmente si oppone alla domanda nuova contenuta nelle memorie illustrative depositate dalle parti il 25.09.2025 perchè fuori termine;
nel merito si riporta ai propri atti e ne chiede l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 949/21, pronunciata in data 17/05/2021 e depositata in data 31/05/2021, la Commissione
Tributaria Provinciale di Lecce rigettava, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) Ricorrente_3 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce, avverso avviso di accertamento n. TVM041201941/2019, ritualmente notificato e avente ad oggetto II.DD. e IVA, oltre a sanzioni e interessi per il periodo di imposta
2015.
Con tale atto impositivo, l'Agenzia delle Entrate, facendo seguito al pvc redatto in sede di verifica eseguita dalla Guardia di Finanza di Casarano, accertava un maggior reddito d'impresa di € 12.125,00, corrispondente ai costi dedotti indebitamente in quanto privi del requisito di certezza e dell'inerenza – e non corrispondenti a quelli documentati.
Nel contempo, l'Ufficio riteneva che l'associazione non avesse i requisiti per poter usufruire del regime agevolato previsto dalla Legge n. 398/91.
Infatti, a seguito dell'attività istruttoria, veniva riscontrata l'assenza del requisito della democraticità della vita associativa e della consapevolezza del vincolo associativo da parte degli associati nonché
l'organizzazione e gestione della attività secondo criteri prettamente commerciali;
tali criticità determinavano la decadenza dai benefici previsti dal regime speciale.
Di conseguenza, l'Ufficio ricostruiva il reddito d'impresa da assoggettare a tassazione ordinaria secondo le regole di determinazione proprie del reddito d'impresa, sulla base di quanto previsto dall'articolo 143, comma
1 e dall'articolo 73 del D.P.R. n. 917/86.
Infine, liquidava le maggiori imposte, interessi e sanzioni. Il contenzioso in parola traeva, quindi, origine dall'impugnazione di tali avvisi di accertamento da parte della
ASD, la quale censurava il modus agendi operato dagli accertatori in tema di disconoscimento delle agevolazioni previste dalla Legge n. 398/1991.
Infatti, la ricorrente associazione eccepiva la nullità e infondatezza dell'atto impugnato affidando le proprie difese ai seguenti motivi d'impugnazione:
1.- inesistenza dell'atto per difetto di notifica;
2. inesistenza degli atti de quibus in quanto non rispondenti allo schema tipico previsto dall'art. 29 del D.L.
78/2010, convertito in legge 122/2010 concernente il cosiddetto atto impoesattivo;
3. illegittimità dell'atto controverso in quanto il medesimo avrebbe dovuto contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati;
4. illegittimità degli atti di accertamento per carenza di motivazione in quanto l'Ufficio non avrebbe dato prova dei suoi assunti.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente evocata in causa, si costituiva in giudizio ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure rigettavano il ricorso dell'Associazione sul presupposto dell'infondatezza delle argomentazioni fornite a sostegno del diritto di difesa.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, la ASD PRicorrente_3
, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese processuali.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante argomentava l'erroneità e l'illegittimità della sentenza in relazione al mancato annullamento dell'atto impugnato, stante le motivazioni già espresse nel giudizio di primo grado.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva nel presente giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza del 10/12/2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i seguenti motivi.
In primis, secondo Parte appellante, i Giudici di prime cure si sarebbero limitati ad un mero rigetto delle richieste e delle motivazioni addotte dalla ricorrente nel proprio scritto difensivo senza in alcun modo motivare e argomentare le ragioni sottese alla pronuncia giudiziale.
Infatti, per la difesa della associazione contribuente: <la motivazione della sentenza è generica e, quindi, apparente, perché… non spiega né le ragioni (logico-giuridiche) della asserita fondatezza di decadenza dal regime agevolativo da parte dell'Ufficio, né le ragioni (logico-giuridiche) per le quali il contenuto della circolare n. 9/E del 24 aprile 2013 andrebbe disatteso. In fatto, al punto n. 5, gli elementi che secondo l'Ufficio avrebbero comportato la decadenza in questione, sono stati tutti smentiti. I Giudici omettono di esaminare e di esternare la loro valutazione inferenziale ancorché esplicitamente richiesta in ricorso (motivi nn. 5 e 6), incorrendo in violazione dell'art. 112 c.p.c.>>.
Orbene, la motivazione della sentenza è definita, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in termini di
“concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, e “…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione…” (art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
Inoltre, come è ben noto, essa gode di garanzia costituzionale, laddove l'art. 111, comma 6, Cost., stabilisce che “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.
La motivazione si qualifica, quindi, come l'elemento imprescindibile che dovrebbe consentire alla parte destinataria del provvedimento di comprendere quali siano state le ragioni, per l'appunto, che hanno indotto il Giudice a sposare l'una o l'altra tesi proposte nel giudizio.
È la motivazione che consente alla parte di valutare, ed eventualmente censurare, l'operato del Giudice, anche con riferimento al rispetto delle norme di legge sostanziali e processuali.
Orbene, nella fattispecie in esame, questa Corte, osservando consolidati principi di diritto, non ritiene la pronuncia di primo grado carente sotto il profilo della motivazione, essendo del tutto idonea ad assolvere la funzione cui è destinata.
Infatti, il Giudice del gravame ha dettagliatamente riportato le ragioni addotte da ciascuna delle parti nei rispettivi atti difensivi, con la conseguenza che la decisione di merito deve ritenersi corredata da una motivazione chiara, analitica, sufficiente, che esula pertanto da critiche riconducibili al vizio dell'apparente motivazione giacché non è <afflitta da alcun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili>> e non risulta> (Cass. n. 13170/2021, Cass. n. 22598/2018, Cass. n. 23940/2017).
Sul punto, l'orientamento della Suprema Corte è nella direzione che un provvedimento è solo apparentemente motivato quando non è dato comprendere, per l'inconferenza delle affermazioni, quale sia stato l'iter logico
(melius, le “ragioni di fatto e di diritto”) seguito dal Giudice onde pervenire ad una decisione piuttosto che ad un'altra. Oppure, in ipotesi peggiori, quando dal complesso delle motivazioni espresse si dovrebbe giungere ad una conclusione nettamente opposta a quella cui, invece, è giunto l'organo giudicante. In tali casi, la decisione risulta affetta da nullità processuale, deducibile in sede di legittimità, alla stregua dell'art. 360, 1° comma, n. 4), quale error in procedendo.
Infatti, secondo un ormai consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, la decisione deve ritenersi nulla, in quanto apparente, allorquando <pur essendo graficamente (e quindi materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione convincimento, talché essa consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità ragionamento giudice>> (Cass. SS.UU. pronunce nn. 22232/2016, n. 8053/2014 e n. 5888/1992).
Pertanto, la doglianza sollevata sul punto da Parte appellante non è meritevole di accoglimento.
In secundis, tenendo presente che nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo, occorre dare riscontro alle contestazioni avverso l'atto impositivo proposte con il medesimo ricorso, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto.
Infatti, nel merito della vicenda processuale, questa Corte, munita di competenza e giurisdizione in materia, esamina i motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente per connessione logico-giuridica.
Innanzitutto occorre osservare che l'avviso di accertamento non è atto avente natura processuale, ma sostanziale, in quanto esplicativo della potestà impositiva dell'Amministrazione finanziaria, che deve indicare ex art. 42 D.P.R. 600/73 i presupposti di fatto le ragioni giuridiche che lo giustificano.
La motivazione può assolvere la funzione informativa, che le è propria, facendo riferimento ad elementi di fatto offerti da documenti diversi, solo se tali documenti sono allegati o sono comunicati al contribuente, ovvero per altro verso da lui conosciuti.
D'altronde, l'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 così recita: <…l'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale…>>.
Infatti, ai sensi dell'art. 7, primo comma, dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati attraverso l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Ufficio.
Nella fattispecie in esame, non vi è difetto di motivazione in quanto il contribuente ha avuto piena conoscenza dell'an e del quantum della pretesa tributaria, tant'è che ha posto in essere una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze.
Riguardo, invece, al lamentato vizio di notifica (motivo di ricorso n. 1) <perplessa ed obiettivamente incomprensibile>>, occorre rilevare quanto segue.
La richiamata diposizione normativa, che ha introdotto gli atti tributari impoesattivi, non ha per nulla modificato la disciplina della notificazione degli avvisi e degli altri atti da notificare al contribuente contenuta nell'art. 14 della Legge n. 890/82, che prevede per gli atti tributari la notifica a mezzo posta e, solo ove questa sia impossibile, la notifica a mezzo ufficiale giudiziario.
Orbene, anche a volere ritenere inesistente la notificazione dell'avviso di accertamento, <in ogni caso la questione perde rilevanza... per l'assorbente correttezza della seconda ratio… ovvero l'avvenuta sanatoria dell'eventuale nullità notificazione” derivante dalla tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento e questo perché “...per costante giurisprudenza questa corte (cfr. tra le altre, recente, cass. ord. n. 21071 del 24 08 2018) in tema atti imposizione tributaria, notificazione non è un requisito giuridica esistenza perfezionamento, ma una condizione integrativa efficacia, sicché sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente, entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio. (in senso conforme Cass. n. 8374/ del 2015; n. 2203 del 2018)>> Cass. sentenza n. 2479/2020. Infatti, tale decisione trovava piena conferma nella sentenza della stessa Suprema Corte (n. 4165/2020), nella quale era ribadito che <la motivazione della sentenza è generica e, quindi, >.
Ed ancora, con la sentenza n. 27634/2020, la Corte di Cassazione ha ribadito che, anche a volere ritenere primario l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio, contenente anche l'intimazione ad adempiere, e secondario l'eventuale successivo atto di rideterminazione degli importi, il citato art. 29 <non introduce alcuna distinzione tra l'uno e l'altro tipo di atto quanto a modalità notificazione sicuramente nessuna limitazione per gli atti primari>>.
Ricorda che l'art. 14 L. 890/82 prevede che la notificazione degli atti al contribuente deve essere eseguita
(di regola) a mezzo della posta, direttamente dagli uffici finanziari e solo ove ciò risulti impossibile a cura degli ufficiali giudiziari, messi comunali o messi speciali autorizzati.
Assume poi che la predetta disposizione non è stata mai abrogata o modificata dal citato art. 29, per cui deve ritenersi inalterata la facoltà dell'amministrazione finanziaria di procedere alla notifica degli atti tributari secondo le modalità previste dal citato art. 14 o dalle singole leggi d'imposta.
Afferma, in conclusione, che l'art. 29 attribuisce all'Amministrazione finanziaria la facoltà di effettuare la notificazione degli atti <in ogni caso la questione perde rilevanza... per l'assorbente correttezza della seconda ratio… ovvero l'avvenuta sanatoria dell'eventuale nullità notificazione” derivante dalla tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento e questo perché “...per costante giurisprudenza questa corte (cfr. tra le altre, recente, cass. ord. n. 21071 del 24 08 2018) in tema atti imposizione tributaria, notificazione non è un requisito giuridica esistenza perfezionamento, ma una condizione integrativa efficacia, sicché sua inesistenza
> emanati successivamente a questo <anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento>>, senza però incidere sulla notificazione degli avvisi primari vietandone la notifica diretta a mezzo posta.
Infatti, nel caso di specie, come si evince dalla relata di notifica posta in calce all'avviso di accertamento
(depositato in atti), l'atto era stato spedito dal messo speciale dell'Ufficio mediante raccomandata “AG” con avviso di ricevimento, ai sensi della Legge n. 890/82.
Riguardo, invece, alle risultanze accertative, questa Corte prende atto di quanto contestato a pag. 3 dell'avviso di accertamento: <l'a.s.d. ricorrente_3 ha aderito alla legge n. 398 1991.
Come dettagliatamente indicato nel processo verbale di constatazione a pag. 5 e seguenti, l'A.S.D. Ricorrente_3 non dispone dei requisiti oggettivi idonei a consentirle di beneficiare delle agevolazioni che la legge destina agli enti non commerciali in quanto:
- ha omesso di istituire i libri sociali previsti dalla legge, in particolare: libro verbali assemblea e libro adunanze Consiglio Direttivo;
- ha omesso di redigere il rendiconto economico-finanziario;
- ha omesso di istituire i libri IVA acquisti e delle fatture emesse.
Il carattere commerciale dell'attività è emerso durante le operazioni di verifica riscontrando la carenza di una chiara e coerente rendicontazione delle entrate e delle uscite.
Pertanto, l'A.S.D. Ricorrente_3 non può beneficiare del regime agevolativo previsto e l'attività da essa svolta è considerata a tutti gli effetti attività commerciale da assoggettare a tassazione secondo le regole di determinazione proprie del reddito d'impresa, sulla base di quanto previsto dall'art. 143, comma 1 e dall'art. 73 del D.P.R. 917/1986>>. Parte appellante si duole delle contestazioni, rivolte dall'Ufficio, in riferimento al mancato rispetto delle regole di democrazia interna e, in particolare, allo svolgimento di attività commerciale.
Assume che <la motivazione della sentenza è generica e, quindi, >.
Da tale assunto si evince inequivocabilmente che l'ente appellante avesse svolto attività commerciale, peraltro senza aver rispettato il principio di democraticità, così come previsto:
- dall'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2021, tant'è che nello statuto devono essere espressamente previste <le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti tutti gli associati>>;
- dall'art 148, comma 8, del D.P.R. n. 917/86 <disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa>> nonché < del voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti>>.
La violazione degli obblighi statutari concernenti la democraticità del rapporto associativo è stata oggetto di un approfondimento da parte dell'Agenzia delle Entrate nella nota Circolare n. 18/2018 intitolata “Questioni di interesse delle associazioni e società sportive dilettantistiche”, dove l'Ufficio ha precisato che non vi è un parametro univoco e specifico per verificare il venir meno del rispetto del principio di democraticità, ma è richiesta una valutazione da effettuare caso per caso, della corrispondenza fra le previsioni statutarie e le concrete modalità operative delle singole ASD.
Elementi quali le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono, in via generale, indici rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell'ente e l'effettiva democraticità del sodalizio.
Sul punto, questa Corte ritiene violata la clausola della democraticità per mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali, non avendo Parte appellante fornito prova contraria in tal senso, né in sede di verifica né in questa sede contenziosa.
Considerando che l'associazione aveva omesso di:
- istituire i libri sociali previsti dalla legge, in particolare: libro verbali assemblea e libro adunanze Consiglio
Direttivo;
- redigere il rendiconto economico-finanziario;
- istituire i libri IVA acquisti e delle fatture emesse,
e considerando il carattere commerciale dell'attività svolta, emerso durante le operazioni di verifica, appare legittimo il recupero effettuato dall'Agenzia delle Entrate per l'intervenuta decadenza dal regime agevolativo previsto dalla legge n. 398/1991.
Riguardo all'attività commerciale, occorre poi precisare che in nessun caso la stessa può essere prevalente rispetto alla normale attività istituzionale dell'ASD, pena la perdita della qualifica di “ente non commerciale”.
A indicare questa sanzione è stata l'ordinanza n. 17026/2021 della Corte di Cassazione, che, in ordine alla prevalenza dell'attività commerciale rispetto a quello istituzionale, ha richiamato la previsione normativa dettata dall'art. 149 del Tuir, e cioè <”indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta di imposta”. Inoltre, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 stabilisce il principio per cui tutti i redditi percepiti dagli enti commerciali residenti si considerano redditi di impresa. Pertanto, ogni provento conseguito dalla contribuente avrebbe dovuto essere assoggettato a tassazione ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13…>>.
Infatti, in conseguenza della perdita della qualifica di ente non commerciale, la modalità di determinazione del reddito per l'intero periodo di imposta era quella propria degli enti commerciali come stabilito dal D.P.R.
n. 917 del 1986, art. 73, comma 1, lett. b, richiamato in avviso di accertamento.
In tal caso, ogni entrata viene attratta nella categoria del reddito di impresa, con l'obbligo di annotare nell'inventario, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 15, tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente. Tale iscrizione doveva essere effettuata entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica.
Relativamente, poi, agli obblighi contabili, l'ente era tenuto a predisporre un prospetto delle attività e delle passività da redigere con i criteri di cui al D.P.R. n. 689 del 1974, nonché ad attivare le scritture contabili di cui al D.P.R. n. 600/1973, artt. 14 e ss..
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 526/2021, ha chiarito come: <in ogni caso la questione perde rilevanza... per l'assorbente correttezza della seconda ratio… ovvero l'avvenuta sanatoria dell'eventuale nullità notificazione” derivante dalla tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento e questo perché “...per costante giurisprudenza questa corte (cfr. tra le altre, recente, cass. ord. n. 21071 del 24 08 2018) in tema atti imposizione tributaria, notificazione non è un requisito giuridica esistenza perfezionamento, ma una condizione integrativa efficacia, sicché sua inesistenza
>.
In ultimo, a seguito della determinazione del reddito secondo le regole del reddito d'impresa, l'Ufficio ha ritenuto, in adesione alle risultanze del pvc, che i costi contestati non fossero inerenti, in quanto il principio dell'inerenza presuppone un esercizio concreto e reale e non meramente potenziale dell'attività.
Ed invero, considerato quanto prescritto dall'articolo 109, comma 1, del Tuir, ai fini fiscali, affinché
l'imputazione al periodo d'imposta avvenga per competenza, alla data di chiusura dell'esercizio, i componenti di reddito devono essere contemporaneamente certi nell'esistenza, determinati o oggettivamente determinabili nell'ammontare.
È consolidato, in questa prospettiva, l'orientamento di legittimità, in virtù del quale, le spese sostenute “per essere deducibili devono risultare da elementi sufficientemente specifici ed attendibili", per cui il contribuente può dedurre soltanto i costi e gli altri oneri realmente sopportati che, in caso di contestazione da parte dell'Ufficio, debbono essere da lui provati in modo certo e preciso.
Sul punto, questa Corte osserva che, nel caso di specie, la mancanza di certezza del costo appare, tuttavia, suffragata dalle risultanze fattuali e contabili prodotte nel fascicolo processuale, che non sono state smentite, con prova contraria, da parte della associazione contribuente.
Pertanto, le motivazioni addotte in ricorso da parte appellante sono inidonee a superare la valenza giuridica delle disposizioni di legge in materia. Ne consegue, quindi, che è a riparo da vizi di legittimità il decisum di primo grado, che viene qui confermato unitamente alla piena legittimità dell'atto impositivo impugnato.
La peculiarità del caso concreto, sotto il profilo giuridico, impone la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA TO, TO
GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 284/2022 depositato il 31/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 Vice Presidente E Presunto Autore Violazione - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dottore Commercialista - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Legale Rappresentante E Presunto Autore Violazione - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dottore Commercialista - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Associazione Di Promozione Sportiva - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dottore Commercialista - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 949/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 31/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM041201941-2019 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM041201941-2019 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM041201941-2019 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante si riporta ai propri atti chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Resistente/Appellato: preliminarmente si oppone alla domanda nuova contenuta nelle memorie illustrative depositate dalle parti il 25.09.2025 perchè fuori termine;
nel merito si riporta ai propri atti e ne chiede l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 949/21, pronunciata in data 17/05/2021 e depositata in data 31/05/2021, la Commissione
Tributaria Provinciale di Lecce rigettava, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) Ricorrente_3 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce, avverso avviso di accertamento n. TVM041201941/2019, ritualmente notificato e avente ad oggetto II.DD. e IVA, oltre a sanzioni e interessi per il periodo di imposta
2015.
Con tale atto impositivo, l'Agenzia delle Entrate, facendo seguito al pvc redatto in sede di verifica eseguita dalla Guardia di Finanza di Casarano, accertava un maggior reddito d'impresa di € 12.125,00, corrispondente ai costi dedotti indebitamente in quanto privi del requisito di certezza e dell'inerenza – e non corrispondenti a quelli documentati.
Nel contempo, l'Ufficio riteneva che l'associazione non avesse i requisiti per poter usufruire del regime agevolato previsto dalla Legge n. 398/91.
Infatti, a seguito dell'attività istruttoria, veniva riscontrata l'assenza del requisito della democraticità della vita associativa e della consapevolezza del vincolo associativo da parte degli associati nonché
l'organizzazione e gestione della attività secondo criteri prettamente commerciali;
tali criticità determinavano la decadenza dai benefici previsti dal regime speciale.
Di conseguenza, l'Ufficio ricostruiva il reddito d'impresa da assoggettare a tassazione ordinaria secondo le regole di determinazione proprie del reddito d'impresa, sulla base di quanto previsto dall'articolo 143, comma
1 e dall'articolo 73 del D.P.R. n. 917/86.
Infine, liquidava le maggiori imposte, interessi e sanzioni. Il contenzioso in parola traeva, quindi, origine dall'impugnazione di tali avvisi di accertamento da parte della
ASD, la quale censurava il modus agendi operato dagli accertatori in tema di disconoscimento delle agevolazioni previste dalla Legge n. 398/1991.
Infatti, la ricorrente associazione eccepiva la nullità e infondatezza dell'atto impugnato affidando le proprie difese ai seguenti motivi d'impugnazione:
1.- inesistenza dell'atto per difetto di notifica;
2. inesistenza degli atti de quibus in quanto non rispondenti allo schema tipico previsto dall'art. 29 del D.L.
78/2010, convertito in legge 122/2010 concernente il cosiddetto atto impoesattivo;
3. illegittimità dell'atto controverso in quanto il medesimo avrebbe dovuto contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati;
4. illegittimità degli atti di accertamento per carenza di motivazione in quanto l'Ufficio non avrebbe dato prova dei suoi assunti.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente evocata in causa, si costituiva in giudizio ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure rigettavano il ricorso dell'Associazione sul presupposto dell'infondatezza delle argomentazioni fornite a sostegno del diritto di difesa.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, la ASD PRicorrente_3
, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese processuali.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante argomentava l'erroneità e l'illegittimità della sentenza in relazione al mancato annullamento dell'atto impugnato, stante le motivazioni già espresse nel giudizio di primo grado.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva nel presente giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza del 10/12/2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i seguenti motivi.
In primis, secondo Parte appellante, i Giudici di prime cure si sarebbero limitati ad un mero rigetto delle richieste e delle motivazioni addotte dalla ricorrente nel proprio scritto difensivo senza in alcun modo motivare e argomentare le ragioni sottese alla pronuncia giudiziale.
Infatti, per la difesa della associazione contribuente: <la motivazione della sentenza è generica e, quindi, apparente, perché… non spiega né le ragioni (logico-giuridiche) della asserita fondatezza di decadenza dal regime agevolativo da parte dell'Ufficio, né le ragioni (logico-giuridiche) per le quali il contenuto della circolare n. 9/E del 24 aprile 2013 andrebbe disatteso. In fatto, al punto n. 5, gli elementi che secondo l'Ufficio avrebbero comportato la decadenza in questione, sono stati tutti smentiti. I Giudici omettono di esaminare e di esternare la loro valutazione inferenziale ancorché esplicitamente richiesta in ricorso (motivi nn. 5 e 6), incorrendo in violazione dell'art. 112 c.p.c.>>.
Orbene, la motivazione della sentenza è definita, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in termini di
“concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, e “…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione…” (art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
Inoltre, come è ben noto, essa gode di garanzia costituzionale, laddove l'art. 111, comma 6, Cost., stabilisce che “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.
La motivazione si qualifica, quindi, come l'elemento imprescindibile che dovrebbe consentire alla parte destinataria del provvedimento di comprendere quali siano state le ragioni, per l'appunto, che hanno indotto il Giudice a sposare l'una o l'altra tesi proposte nel giudizio.
È la motivazione che consente alla parte di valutare, ed eventualmente censurare, l'operato del Giudice, anche con riferimento al rispetto delle norme di legge sostanziali e processuali.
Orbene, nella fattispecie in esame, questa Corte, osservando consolidati principi di diritto, non ritiene la pronuncia di primo grado carente sotto il profilo della motivazione, essendo del tutto idonea ad assolvere la funzione cui è destinata.
Infatti, il Giudice del gravame ha dettagliatamente riportato le ragioni addotte da ciascuna delle parti nei rispettivi atti difensivi, con la conseguenza che la decisione di merito deve ritenersi corredata da una motivazione chiara, analitica, sufficiente, che esula pertanto da critiche riconducibili al vizio dell'apparente motivazione giacché non è <afflitta da alcun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili>> e non risulta
Sul punto, l'orientamento della Suprema Corte è nella direzione che un provvedimento è solo apparentemente motivato quando non è dato comprendere, per l'inconferenza delle affermazioni, quale sia stato l'iter logico
(melius, le “ragioni di fatto e di diritto”) seguito dal Giudice onde pervenire ad una decisione piuttosto che ad un'altra. Oppure, in ipotesi peggiori, quando dal complesso delle motivazioni espresse si dovrebbe giungere ad una conclusione nettamente opposta a quella cui, invece, è giunto l'organo giudicante. In tali casi, la decisione risulta affetta da nullità processuale, deducibile in sede di legittimità, alla stregua dell'art. 360, 1° comma, n. 4), quale error in procedendo.
Infatti, secondo un ormai consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, la decisione deve ritenersi nulla, in quanto apparente, allorquando <pur essendo graficamente (e quindi materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione convincimento, talché essa consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità ragionamento giudice>> (Cass. SS.UU. pronunce nn. 22232/2016, n. 8053/2014 e n. 5888/1992).
Pertanto, la doglianza sollevata sul punto da Parte appellante non è meritevole di accoglimento.
In secundis, tenendo presente che nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo, occorre dare riscontro alle contestazioni avverso l'atto impositivo proposte con il medesimo ricorso, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto.
Infatti, nel merito della vicenda processuale, questa Corte, munita di competenza e giurisdizione in materia, esamina i motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente per connessione logico-giuridica.
Innanzitutto occorre osservare che l'avviso di accertamento non è atto avente natura processuale, ma sostanziale, in quanto esplicativo della potestà impositiva dell'Amministrazione finanziaria, che deve indicare ex art. 42 D.P.R. 600/73 i presupposti di fatto le ragioni giuridiche che lo giustificano.
La motivazione può assolvere la funzione informativa, che le è propria, facendo riferimento ad elementi di fatto offerti da documenti diversi, solo se tali documenti sono allegati o sono comunicati al contribuente, ovvero per altro verso da lui conosciuti.
D'altronde, l'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 così recita: <…l'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale…>>.
Infatti, ai sensi dell'art. 7, primo comma, dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati attraverso l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Ufficio.
Nella fattispecie in esame, non vi è difetto di motivazione in quanto il contribuente ha avuto piena conoscenza dell'an e del quantum della pretesa tributaria, tant'è che ha posto in essere una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze.
Riguardo, invece, al lamentato vizio di notifica (motivo di ricorso n. 1) <perplessa ed obiettivamente incomprensibile>>, occorre rilevare quanto segue.
La richiamata diposizione normativa, che ha introdotto gli atti tributari impoesattivi, non ha per nulla modificato la disciplina della notificazione degli avvisi e degli altri atti da notificare al contribuente contenuta nell'art. 14 della Legge n. 890/82, che prevede per gli atti tributari la notifica a mezzo posta e, solo ove questa sia impossibile, la notifica a mezzo ufficiale giudiziario.
Orbene, anche a volere ritenere inesistente la notificazione dell'avviso di accertamento, <in ogni caso la questione perde rilevanza... per l'assorbente correttezza della seconda ratio… ovvero l'avvenuta sanatoria dell'eventuale nullità notificazione” derivante dalla tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento e questo perché “...per costante giurisprudenza questa corte (cfr. tra le altre, recente, cass. ord. n. 21071 del 24 08 2018) in tema atti imposizione tributaria, notificazione non è un requisito giuridica esistenza perfezionamento, ma una condizione integrativa efficacia, sicché sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente, entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio. (in senso conforme Cass. n. 8374/ del 2015; n. 2203 del 2018)>> Cass. sentenza n. 2479/2020. Infatti, tale decisione trovava piena conferma nella sentenza della stessa Suprema Corte (n. 4165/2020), nella quale era ribadito che <la motivazione della sentenza è generica e, quindi, >.
Ed ancora, con la sentenza n. 27634/2020, la Corte di Cassazione ha ribadito che, anche a volere ritenere primario l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio, contenente anche l'intimazione ad adempiere, e secondario l'eventuale successivo atto di rideterminazione degli importi, il citato art. 29 <non introduce alcuna distinzione tra l'uno e l'altro tipo di atto quanto a modalità notificazione sicuramente nessuna limitazione per gli atti primari>>.
Ricorda che l'art. 14 L. 890/82 prevede che la notificazione degli atti al contribuente deve essere eseguita
(di regola) a mezzo della posta, direttamente dagli uffici finanziari e solo ove ciò risulti impossibile a cura degli ufficiali giudiziari, messi comunali o messi speciali autorizzati.
Assume poi che la predetta disposizione non è stata mai abrogata o modificata dal citato art. 29, per cui deve ritenersi inalterata la facoltà dell'amministrazione finanziaria di procedere alla notifica degli atti tributari secondo le modalità previste dal citato art. 14 o dalle singole leggi d'imposta.
Afferma, in conclusione, che l'art. 29 attribuisce all'Amministrazione finanziaria la facoltà di effettuare la notificazione degli atti <in ogni caso la questione perde rilevanza... per l'assorbente correttezza della seconda ratio… ovvero l'avvenuta sanatoria dell'eventuale nullità notificazione” derivante dalla tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento e questo perché “...per costante giurisprudenza questa corte (cfr. tra le altre, recente, cass. ord. n. 21071 del 24 08 2018) in tema atti imposizione tributaria, notificazione non è un requisito giuridica esistenza perfezionamento, ma una condizione integrativa efficacia, sicché sua inesistenza
> emanati successivamente a questo <anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento>>, senza però incidere sulla notificazione degli avvisi primari vietandone la notifica diretta a mezzo posta.
Infatti, nel caso di specie, come si evince dalla relata di notifica posta in calce all'avviso di accertamento
(depositato in atti), l'atto era stato spedito dal messo speciale dell'Ufficio mediante raccomandata “AG” con avviso di ricevimento, ai sensi della Legge n. 890/82.
Riguardo, invece, alle risultanze accertative, questa Corte prende atto di quanto contestato a pag. 3 dell'avviso di accertamento: <l'a.s.d. ricorrente_3 ha aderito alla legge n. 398 1991.
Come dettagliatamente indicato nel processo verbale di constatazione a pag. 5 e seguenti, l'A.S.D. Ricorrente_3 non dispone dei requisiti oggettivi idonei a consentirle di beneficiare delle agevolazioni che la legge destina agli enti non commerciali in quanto:
- ha omesso di istituire i libri sociali previsti dalla legge, in particolare: libro verbali assemblea e libro adunanze Consiglio Direttivo;
- ha omesso di redigere il rendiconto economico-finanziario;
- ha omesso di istituire i libri IVA acquisti e delle fatture emesse.
Il carattere commerciale dell'attività è emerso durante le operazioni di verifica riscontrando la carenza di una chiara e coerente rendicontazione delle entrate e delle uscite.
Pertanto, l'A.S.D. Ricorrente_3 non può beneficiare del regime agevolativo previsto e l'attività da essa svolta è considerata a tutti gli effetti attività commerciale da assoggettare a tassazione secondo le regole di determinazione proprie del reddito d'impresa, sulla base di quanto previsto dall'art. 143, comma 1 e dall'art. 73 del D.P.R. 917/1986>>. Parte appellante si duole delle contestazioni, rivolte dall'Ufficio, in riferimento al mancato rispetto delle regole di democrazia interna e, in particolare, allo svolgimento di attività commerciale.
Assume che <la motivazione della sentenza è generica e, quindi, >.
Da tale assunto si evince inequivocabilmente che l'ente appellante avesse svolto attività commerciale, peraltro senza aver rispettato il principio di democraticità, così come previsto:
- dall'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2021, tant'è che nello statuto devono essere espressamente previste <le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti tutti gli associati>>;
- dall'art 148, comma 8, del D.P.R. n. 917/86 <disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa>> nonché < del voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti>>.
La violazione degli obblighi statutari concernenti la democraticità del rapporto associativo è stata oggetto di un approfondimento da parte dell'Agenzia delle Entrate nella nota Circolare n. 18/2018 intitolata “Questioni di interesse delle associazioni e società sportive dilettantistiche”, dove l'Ufficio ha precisato che non vi è un parametro univoco e specifico per verificare il venir meno del rispetto del principio di democraticità, ma è richiesta una valutazione da effettuare caso per caso, della corrispondenza fra le previsioni statutarie e le concrete modalità operative delle singole ASD.
Elementi quali le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono, in via generale, indici rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell'ente e l'effettiva democraticità del sodalizio.
Sul punto, questa Corte ritiene violata la clausola della democraticità per mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali, non avendo Parte appellante fornito prova contraria in tal senso, né in sede di verifica né in questa sede contenziosa.
Considerando che l'associazione aveva omesso di:
- istituire i libri sociali previsti dalla legge, in particolare: libro verbali assemblea e libro adunanze Consiglio
Direttivo;
- redigere il rendiconto economico-finanziario;
- istituire i libri IVA acquisti e delle fatture emesse,
e considerando il carattere commerciale dell'attività svolta, emerso durante le operazioni di verifica, appare legittimo il recupero effettuato dall'Agenzia delle Entrate per l'intervenuta decadenza dal regime agevolativo previsto dalla legge n. 398/1991.
Riguardo all'attività commerciale, occorre poi precisare che in nessun caso la stessa può essere prevalente rispetto alla normale attività istituzionale dell'ASD, pena la perdita della qualifica di “ente non commerciale”.
A indicare questa sanzione è stata l'ordinanza n. 17026/2021 della Corte di Cassazione, che, in ordine alla prevalenza dell'attività commerciale rispetto a quello istituzionale, ha richiamato la previsione normativa dettata dall'art. 149 del Tuir, e cioè <”indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta di imposta”. Inoltre, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 stabilisce il principio per cui tutti i redditi percepiti dagli enti commerciali residenti si considerano redditi di impresa. Pertanto, ogni provento conseguito dalla contribuente avrebbe dovuto essere assoggettato a tassazione ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13…>>.
Infatti, in conseguenza della perdita della qualifica di ente non commerciale, la modalità di determinazione del reddito per l'intero periodo di imposta era quella propria degli enti commerciali come stabilito dal D.P.R.
n. 917 del 1986, art. 73, comma 1, lett. b, richiamato in avviso di accertamento.
In tal caso, ogni entrata viene attratta nella categoria del reddito di impresa, con l'obbligo di annotare nell'inventario, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 15, tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente. Tale iscrizione doveva essere effettuata entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica.
Relativamente, poi, agli obblighi contabili, l'ente era tenuto a predisporre un prospetto delle attività e delle passività da redigere con i criteri di cui al D.P.R. n. 689 del 1974, nonché ad attivare le scritture contabili di cui al D.P.R. n. 600/1973, artt. 14 e ss..
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 526/2021, ha chiarito come: <in ogni caso la questione perde rilevanza... per l'assorbente correttezza della seconda ratio… ovvero l'avvenuta sanatoria dell'eventuale nullità notificazione” derivante dalla tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento e questo perché “...per costante giurisprudenza questa corte (cfr. tra le altre, recente, cass. ord. n. 21071 del 24 08 2018) in tema atti imposizione tributaria, notificazione non è un requisito giuridica esistenza perfezionamento, ma una condizione integrativa efficacia, sicché sua inesistenza
>.
In ultimo, a seguito della determinazione del reddito secondo le regole del reddito d'impresa, l'Ufficio ha ritenuto, in adesione alle risultanze del pvc, che i costi contestati non fossero inerenti, in quanto il principio dell'inerenza presuppone un esercizio concreto e reale e non meramente potenziale dell'attività.
Ed invero, considerato quanto prescritto dall'articolo 109, comma 1, del Tuir, ai fini fiscali, affinché
l'imputazione al periodo d'imposta avvenga per competenza, alla data di chiusura dell'esercizio, i componenti di reddito devono essere contemporaneamente certi nell'esistenza, determinati o oggettivamente determinabili nell'ammontare.
È consolidato, in questa prospettiva, l'orientamento di legittimità, in virtù del quale, le spese sostenute “per essere deducibili devono risultare da elementi sufficientemente specifici ed attendibili", per cui il contribuente può dedurre soltanto i costi e gli altri oneri realmente sopportati che, in caso di contestazione da parte dell'Ufficio, debbono essere da lui provati in modo certo e preciso.
Sul punto, questa Corte osserva che, nel caso di specie, la mancanza di certezza del costo appare, tuttavia, suffragata dalle risultanze fattuali e contabili prodotte nel fascicolo processuale, che non sono state smentite, con prova contraria, da parte della associazione contribuente.
Pertanto, le motivazioni addotte in ricorso da parte appellante sono inidonee a superare la valenza giuridica delle disposizioni di legge in materia. Ne consegue, quindi, che è a riparo da vizi di legittimità il decisum di primo grado, che viene qui confermato unitamente alla piena legittimità dell'atto impositivo impugnato.
La peculiarità del caso concreto, sotto il profilo giuridico, impone la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.