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8 agosto 1961
8 agosto 1961
Art. 1.
Gli articoli 24 , 26 , 66 , 78 , 135 , 237 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 24 (Multa). - La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire duemila, ne' superiore a lire due milioni.
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo' aggiungere la multa da lire duemila a ottocentomila.
Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabiliti dalla legge puo' presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al triplo.
Art. 26 (Ammenda). - La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire ottocento ne' superiore a lire quattrocentomila.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge puo' presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al triplo.
Art. 66 (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di piu' circostanze aggravanti). - Se concorrono piu' circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non puo' superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, ne' comunque eccedere:
1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
3) e, rispettivamente, lire quattro milioni o ottocentomila, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire dodici milioni o due milioni e quattrocentomila, se il giudice si vale della facolta' indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.
Art. 78 (Limiti degli aumenti delle pene principali).
Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non puo' essere superiore al quintuplo della piu' grave fra le pene concorrenti, ne' comunque eccedere:
1) trenta anni per la reclusione;
2) sei anni, per l'arresto;
3) lire sei milioni per la multa e lire un milione e duecentomila per l'ammenda ovvero lire sedici milioni per la multa e lire tre milioni e duecentomila per la ammenda, se il giudice si viale della facolta' indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dello articolo 26.
Nel caso di concorso di reati, preceduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dello articolo stesso non puo' superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, e' detratta in ogni caso dall'arresto.
Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolvibilita' del condannato, la durata complessiva di tale pena non puo' superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto.
Art. 135 (Ragguaglio fra pene diverse). - Quando per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive il computo ha luogo calcolando cinquemila lire, o frazione di cinquemila lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva.
Art. 237 (Cauzione di buona condotta). - La cauzione di buona condotta e' data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire quarantamila, ne' superiore a lire ottocentomila.
In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
La durata della misura di sicurezza non puo' essere inferiore a un anno, ne' superiore a cinque: e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata".
Gli articoli 24 , 26 , 66 , 78 , 135 , 237 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 24 (Multa). - La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire duemila, ne' superiore a lire due milioni.
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo' aggiungere la multa da lire duemila a ottocentomila.
Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabiliti dalla legge puo' presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al triplo.
Art. 26 (Ammenda). - La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire ottocento ne' superiore a lire quattrocentomila.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge puo' presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al triplo.
Art. 66 (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di piu' circostanze aggravanti). - Se concorrono piu' circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non puo' superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, ne' comunque eccedere:
1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
3) e, rispettivamente, lire quattro milioni o ottocentomila, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire dodici milioni o due milioni e quattrocentomila, se il giudice si vale della facolta' indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.
Art. 78 (Limiti degli aumenti delle pene principali).
Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non puo' essere superiore al quintuplo della piu' grave fra le pene concorrenti, ne' comunque eccedere:
1) trenta anni per la reclusione;
2) sei anni, per l'arresto;
3) lire sei milioni per la multa e lire un milione e duecentomila per l'ammenda ovvero lire sedici milioni per la multa e lire tre milioni e duecentomila per la ammenda, se il giudice si viale della facolta' indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dello articolo 26.
Nel caso di concorso di reati, preceduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dello articolo stesso non puo' superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, e' detratta in ogni caso dall'arresto.
Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolvibilita' del condannato, la durata complessiva di tale pena non puo' superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto.
Art. 135 (Ragguaglio fra pene diverse). - Quando per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive il computo ha luogo calcolando cinquemila lire, o frazione di cinquemila lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva.
Art. 237 (Cauzione di buona condotta). - La cauzione di buona condotta e' data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire quarantamila, ne' superiore a lire ottocentomila.
In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
La durata della misura di sicurezza non puo' essere inferiore a un anno, ne' superiore a cinque: e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata".
Commentari • 4
- 1. La Corte Costituzionale ridisegna l’architettura della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva, sanando le fratture tra il volto iniquo della stessa e la…Elena Quarta · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
1. La sentenza della Corte costituzionale n. 28/2022: volano per la riqualificazione del sistema delle pene pecuniarie Con la sentenza n. 28 depositata il 1 febbraio 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale»[1]. La Corte …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 13/07/1970, n. 131Provvedimento: […] I vari fatti illeciti descritti nei nn. 1, 2, 3 e 4 del citato art. 116 sono puniti "con la multa da lire 50 a lire 5.000 (ora, da lire 2.000 a lire 200.000, alla stregua dell'art. 1 della legge 12 luglio 1961, n. 603) e nei casi più gravi anche con la reclusione sino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena maggiore".Leggi di più...
- sent. 131/70. assegno bancario e circolare·
- contestazione del fatto·
- limitata discrezionalita' attribuita al giudice·
- effettiva salvaguardia del diritto di difesa·
- violazione del principio della riserva assoluta di legge in materia penale·
- r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116·
- sanzioni penali·
- insussistenza·
- applicazione della pena detentiva in aggiunta a quella pecuniaria "nei casi piu' gravi"·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.