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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 10980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10980 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
n. 66345/2021 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 66345 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione alla data del 9.6.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Roma, in Via Gaspare Spontini n. 24, presso lo studio dell'avv.to Fabrizio Perazzini che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in opposizione
- OPPONENTE -
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Viale Europa 190, rappresentata e difesa dall'avv.to Alessia Baroni giusta procura alle liti per atto del Notaio di Roma in data 6.05.2022, Persona_1
Rep. n.55418, Racc. n. 16104, registrato a Roma il 4.05.2022, n. 5514
- OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (617, II co., c.p.c.)
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.3.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'opponente: “… a) disporre, in relazione alle sorti precettate, la liquidazione della ulteriore somma di €uro 391,69 a titolo di compenso professionale integrativo, stante l'ingiusta ed illegittima decurtazione effettuata nel decreto di assegnazione;
b) con vittoria delle spese della presente fase di merito ex art. 618 c.p.c. …”
1 dr. Alessandro CENTO n. 66345/2021 R.G.A.C.C.
per l'opposta: “… rigettare integralmente la domanda avanzata dall'Avv. nell'atto di citazione in riassunzione ex art 618 cpc, per i motivi Parte_1 sopra esposti, con conseguente conferma delle somme liquidate nell'ordinanza di assegnazione emessa a definizione della procedura esecutiva RGE 23806/19 …”;
FATTO e DIRITTO
Considerato che, su istanza di (creditore procedente), l' Parte_1 CP_2 con verbale del 17.10.2019, pignorava, ai danni di Controparte_1
(debitrice esecutata), ai sensi dell'art. 494, III co., c.p.c., la complessiva somma di € 1.903,25, in forza di ordinanza di assegnazione del 20.7.2014 e atto di precetto notificato in data 3.10.2019; che la procedura esecutiva veniva iscritta al n. 23806/19 RGE;
che, all'esito della procedura esecutiva, con ordinanza del 23/28.10.2020 il
G.E. attribuiva al creditore procedente, il complessivo importo di € 1.834,80 di cui € 1.369,38 a totale soddisfo del credito vantato ed € 465,42 a totale soddisfo dei compensi e spese di esecuzione;
che con ricorso depositato in data 11.11.2020 il creditore procedente proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 617, II co., c.p.c., avverso la detta ordinanza ritenendo eccessivamente esigua - perché inferiore ai c.d. minimi tabellari - la liquidazione (per € 465,42) delle spese dell'esecuzione come operata dal G.E.; e chiedeva che, in riforma dell'ordinanza opposta, le spese di esecuzione fossero liquidate secondo i parametri tabellari medi; che si costituiva contestando l'opposizione e Controparte_1 chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto;
che con ordinanza del 23/26.7.2021 il G.E. - in assenza di provvedimenti cautelari e/o indilazionabili richiesti dal creditore – assegnava termine di giorni novanta per l'introduzione del giudizio di merito;
Considerato che con atto di citazione notificato in data 18.10.2021 Parte_1
introduceva il giudizio di merito e conveniva in giudizio, dinanzi
[...]
a questo Tribunale, rassegnando le conclusioni in Controparte_1 epigrafe trascritte
2 dr. Alessandro CENTO n. 66345/2021 R.G.A.C.C.
che si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
l'opposizione e chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto;
che, acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 9.6.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica;
………….
Rilevato
che con ordinanza ex art. 553 c.p.c. del 30.7.2014, il G.E. assegnava al creditore procedente la somma di € 936,52 oltre interessi, a totale soddisfo del credito fatto valere (€ 556,52) e delle spese di esecuzione (€ 380,00); e ordinava alle quale terzo pignorato, di procedere Controparte_1 al pagamento;
che, in difetto di pagamento spontaneo, l'assegnatario, con atto di precetto notificato in data 3.10.2019, intimava a il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 1.565,04, oltre interessi che, promossa esecuzione presso il debitore (iscritta al n. 23806/19), il G.E., con ordinanza del 23/28.10.2020, attribuiva al creditore procedente, il complessivo importo di € 1.834,80 di cui € 1.369,38 a totale soddisfo del credito vantato ed € 465,42 a totale soddisfo dei compensi e spese di esecuzione;
Considerato
che l'opponente ha contestato la liquidazione delle spese di esecuzione (pari ad € 465,42 comprensivo di accessori di legge ed esborsi) operata dal G.E. perché ritenuta immotivatamente ed illegittimamente inferiore ai c.d. minimi tabellari;
e chiedeva che le spese fossero liquidate secondo i parametri medi senza alcuna ingiustificata dimidiazione;
che ai sensi dell'art. 4 DM 55/14, nel testo applicabile ratione temporis, ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, “… possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria
3 dr. Alessandro CENTO n. 66345/2021 R.G.A.C.C.
l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”
che l'opponente ha appunto richiesto, ai fini della liquidazione delle spese, l'applicazione dei parametri tabellari medi;
Rilevato
che, secondo i valori tabellari medi, il compenso spettante al professionista sarebbe da liquidare in misura pari alla somma di € 766,04 (comprensiva di accessori di legge), oltre alla rifusione degli esborsi documentati parti ad € 91,07 (per complessivi € 857,11);
che, tuttavia, la domanda di liquidazione secondo i valori tabellari medi non può essere assecondata;
che, invero, la procedura esecutiva (presso il debitore) di cui si tratta non presentava alcuna difficoltà – neppure indicata dall'opponente – e appare, dunque, giustificata l'applicazione dei parametri minimi: d'altra parte, non sono state affrontate, nel corso della procedura esecutiva, particolari questioni di fatto o di diritto;
non sono stati affrontati contrasti giurisprudenziali, né risolta alcuna questione giuridica di apprezzabile complessità (essendosi limitato l'esecutante – data la semplicità dei fatti – a riportare nell'atto di precetto gli importi ad esso spettanti in forza del titolo e le spese frattanto sostenute)
che, pertanto, il compenso, secondo i parametri minimi tabellari, va liquidato nella misura di € 434,82 (comprensivo di accessori), oltre esborsi per € 91,07
che, dunque, l'ordinanza opposta va revocata (siccome al creditore procedente va liquidato il compenso minimo di € 525,89, comprensivo di accessori e spese documentate)
che la parziale soccombenza dell'opponente giustifica l'integrale compensazione delle spese d lite,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. annulla l'ordinanza opposta limitatamente alla liquidazione delle spese di esecuzione;
2. compensa le spese di lite.
4 dr. Alessandro CENTO n. 66345/2021 R.G.A.C.C.
Così deciso in Roma il 22.7.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
5 dr. Alessandro CENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 66345 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione alla data del 9.6.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Roma, in Via Gaspare Spontini n. 24, presso lo studio dell'avv.to Fabrizio Perazzini che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in opposizione
- OPPONENTE -
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Viale Europa 190, rappresentata e difesa dall'avv.to Alessia Baroni giusta procura alle liti per atto del Notaio di Roma in data 6.05.2022, Persona_1
Rep. n.55418, Racc. n. 16104, registrato a Roma il 4.05.2022, n. 5514
- OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (617, II co., c.p.c.)
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.3.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'opponente: “… a) disporre, in relazione alle sorti precettate, la liquidazione della ulteriore somma di €uro 391,69 a titolo di compenso professionale integrativo, stante l'ingiusta ed illegittima decurtazione effettuata nel decreto di assegnazione;
b) con vittoria delle spese della presente fase di merito ex art. 618 c.p.c. …”
1 dr. Alessandro CENTO n. 66345/2021 R.G.A.C.C.
per l'opposta: “… rigettare integralmente la domanda avanzata dall'Avv. nell'atto di citazione in riassunzione ex art 618 cpc, per i motivi Parte_1 sopra esposti, con conseguente conferma delle somme liquidate nell'ordinanza di assegnazione emessa a definizione della procedura esecutiva RGE 23806/19 …”;
FATTO e DIRITTO
Considerato che, su istanza di (creditore procedente), l' Parte_1 CP_2 con verbale del 17.10.2019, pignorava, ai danni di Controparte_1
(debitrice esecutata), ai sensi dell'art. 494, III co., c.p.c., la complessiva somma di € 1.903,25, in forza di ordinanza di assegnazione del 20.7.2014 e atto di precetto notificato in data 3.10.2019; che la procedura esecutiva veniva iscritta al n. 23806/19 RGE;
che, all'esito della procedura esecutiva, con ordinanza del 23/28.10.2020 il
G.E. attribuiva al creditore procedente, il complessivo importo di € 1.834,80 di cui € 1.369,38 a totale soddisfo del credito vantato ed € 465,42 a totale soddisfo dei compensi e spese di esecuzione;
che con ricorso depositato in data 11.11.2020 il creditore procedente proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 617, II co., c.p.c., avverso la detta ordinanza ritenendo eccessivamente esigua - perché inferiore ai c.d. minimi tabellari - la liquidazione (per € 465,42) delle spese dell'esecuzione come operata dal G.E.; e chiedeva che, in riforma dell'ordinanza opposta, le spese di esecuzione fossero liquidate secondo i parametri tabellari medi; che si costituiva contestando l'opposizione e Controparte_1 chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto;
che con ordinanza del 23/26.7.2021 il G.E. - in assenza di provvedimenti cautelari e/o indilazionabili richiesti dal creditore – assegnava termine di giorni novanta per l'introduzione del giudizio di merito;
Considerato che con atto di citazione notificato in data 18.10.2021 Parte_1
introduceva il giudizio di merito e conveniva in giudizio, dinanzi
[...]
a questo Tribunale, rassegnando le conclusioni in Controparte_1 epigrafe trascritte
2 dr. Alessandro CENTO n. 66345/2021 R.G.A.C.C.
che si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
l'opposizione e chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto;
che, acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 9.6.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica;
………….
Rilevato
che con ordinanza ex art. 553 c.p.c. del 30.7.2014, il G.E. assegnava al creditore procedente la somma di € 936,52 oltre interessi, a totale soddisfo del credito fatto valere (€ 556,52) e delle spese di esecuzione (€ 380,00); e ordinava alle quale terzo pignorato, di procedere Controparte_1 al pagamento;
che, in difetto di pagamento spontaneo, l'assegnatario, con atto di precetto notificato in data 3.10.2019, intimava a il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 1.565,04, oltre interessi che, promossa esecuzione presso il debitore (iscritta al n. 23806/19), il G.E., con ordinanza del 23/28.10.2020, attribuiva al creditore procedente, il complessivo importo di € 1.834,80 di cui € 1.369,38 a totale soddisfo del credito vantato ed € 465,42 a totale soddisfo dei compensi e spese di esecuzione;
Considerato
che l'opponente ha contestato la liquidazione delle spese di esecuzione (pari ad € 465,42 comprensivo di accessori di legge ed esborsi) operata dal G.E. perché ritenuta immotivatamente ed illegittimamente inferiore ai c.d. minimi tabellari;
e chiedeva che le spese fossero liquidate secondo i parametri medi senza alcuna ingiustificata dimidiazione;
che ai sensi dell'art. 4 DM 55/14, nel testo applicabile ratione temporis, ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, “… possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria
3 dr. Alessandro CENTO n. 66345/2021 R.G.A.C.C.
l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”
che l'opponente ha appunto richiesto, ai fini della liquidazione delle spese, l'applicazione dei parametri tabellari medi;
Rilevato
che, secondo i valori tabellari medi, il compenso spettante al professionista sarebbe da liquidare in misura pari alla somma di € 766,04 (comprensiva di accessori di legge), oltre alla rifusione degli esborsi documentati parti ad € 91,07 (per complessivi € 857,11);
che, tuttavia, la domanda di liquidazione secondo i valori tabellari medi non può essere assecondata;
che, invero, la procedura esecutiva (presso il debitore) di cui si tratta non presentava alcuna difficoltà – neppure indicata dall'opponente – e appare, dunque, giustificata l'applicazione dei parametri minimi: d'altra parte, non sono state affrontate, nel corso della procedura esecutiva, particolari questioni di fatto o di diritto;
non sono stati affrontati contrasti giurisprudenziali, né risolta alcuna questione giuridica di apprezzabile complessità (essendosi limitato l'esecutante – data la semplicità dei fatti – a riportare nell'atto di precetto gli importi ad esso spettanti in forza del titolo e le spese frattanto sostenute)
che, pertanto, il compenso, secondo i parametri minimi tabellari, va liquidato nella misura di € 434,82 (comprensivo di accessori), oltre esborsi per € 91,07
che, dunque, l'ordinanza opposta va revocata (siccome al creditore procedente va liquidato il compenso minimo di € 525,89, comprensivo di accessori e spese documentate)
che la parziale soccombenza dell'opponente giustifica l'integrale compensazione delle spese d lite,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. annulla l'ordinanza opposta limitatamente alla liquidazione delle spese di esecuzione;
2. compensa le spese di lite.
4 dr. Alessandro CENTO n. 66345/2021 R.G.A.C.C.
Così deciso in Roma il 22.7.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
5 dr. Alessandro CENTO