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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 2, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PULIATTI GIOVANNI, Presidente
IE AN, AT
NATALINI ALDO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 163/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 In Pers. Del L.r. Legale Rapp.
1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monte Argentario - C/o Sede Comunale-Uff. Tributi- 58019 Monte Argentario GR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 0036584 DEL 13/10/2023 AD.PROV. TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 0036584 DEL 13/10/2023 AD.PROV. TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 0036584 DEL 13/10/2023 AD.PROV. TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 0036584 DEL 13/10/2023 AD.PROV. TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 0036584 DEL 13/10/2023 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 0036584 DEL 13/10/2023 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 0036584 DEL 13/10/2023 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 0036584 DEL 13/10/2023 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente. come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente 1 con sede a Luogo 1, Monte Argentario (GR), ha proposto ricorso a questa Corte avverso il Comune di Monte Argentario, relativo all'Avviso di
Accertamento Prot. N. 0036584 del 13-10-2023 con il quale si richiede il pagamento della somma - includente sanzioni ed interessi- di € 58.803,00 per TARI dovuta per gli anni di imposta 2018, 2019,
2020 e 2021.
Con il primo motivo si deduce la nullità dell'accertamento per indeterminatezza “delle aree oggetto di ricalcolo e sanzione. Infatti, nell'avviso impugnato si fa riferimento solo ed esclusivamente alla “Indirizzo
1 Estimi catastali 1 mentre dalle planimetrie allegate (doc.
12) risulta chiaramente che il Estimi catastali 1 consista solo in una piccola area adibita a scale e magazzino e non agli 8.291m2 complessivamente contestati alla Ricorrente 1 nell'accertamento.
La ricorrente propone poi difese di merito afferenti la sottoposizione a tassazione di aree produttive solo di rifiuti speciali.
Il Comune si è costituito resistendo.
La Commissione in esito all'odierna camera di consiglio ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'accertamento, pur riguardando plurime unità immobiliari -come si desume immediatamente dall'esser sottoposta la proprietà a 4 tassazioni distinte per porzioni delle quali sono indicate estensioni diverse, identifica tutte sotto la dicitura “Indirizzo_1 Estimi catastali 2 Attività industriali”.
Peraltro, tale subalterno corrisponde nelle planimetrie del Catasto Fabbricati, ad un magazzino (di 56 metri quadrati secondo quanto esposto dal Comune) che occupa parte del primo piano dell'immobile che nella sua quasi -come emerge dalle difese del Comune- totalità è sottoposto a tassazione.
Si rileva quindi che il Comune, costituendosi, ha affermato che:
“La ricorrente è proprietaria ed utilizza un fabbricato sito nel Comune di Monte Argentario, Luogo 1 in Indirizzo_1. Tale immobile è così distinto al n.c.e.u. :
1-Fg Estimi catastali 3 per mq.1810;
2-Fg Estimi catastali 4 per mq.1559;
3-Fg.Estimi catastali 5 per mq.2267;
4-Fg Estimi catastali 6 per mq.86; 5-Fg.Estimi catastali 7 per mq.41;
6-Fg.Estimi catastali 8, per mq.43;
7-Fg.Estimi catastali 9 per mq.45; 8-Fg.Estimi catastali 10 per mq.43; 9-Fg.Estimi catastali 11, per mq.44;
10-Fg.Estimi catastali 1, per mq.56;
11-Fg.Estimi catastali 12, per mq.9;
12-Estimi catastali 13, per mq.1915 (cfr.doc. nn.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1213-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24). La ricorrente utilizza anche il fabbricato censito al foglio Estimi catastali 13 Estimi catastali 13 che non è stato oggetto di accertamento” (così, testualmente, nelle controdeduzioni). Rileva quindi la Corte che è fondata l'eccezione di nullità dell'accertamento dedotta dalla ricorrente, posto che le indicazioni contenute in esso non permettono in alcun modo di identificare le porzioni di fabbricato sottoposte alla tassazione, nel provvedimento non comparendo alcun riferimento ai subalterni diversi dal subalterno Numero 1 -che, si sottolinea, ha estensione minima rispetto alla totalità della proprietà accertata- né in esso comparendo alcuna indicazione circa l'esclusione dall'accertamento del subalterno Numero 2.
Le spese di lite si compensano in ragione della natura solo formale del rilievo che conduce all'annullamento.
P.Q.M.
Dichiara la nullità dell'accertamento impugnato. Compensa le spese
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 2, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PULIATTI GIOVANNI, Presidente
IE AN, AT
NATALINI ALDO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 163/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 In Pers. Del L.r. Legale Rapp.
1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monte Argentario - C/o Sede Comunale-Uff. Tributi- 58019 Monte Argentario GR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 0036584 DEL 13/10/2023 AD.PROV. TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 0036584 DEL 13/10/2023 AD.PROV. TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 0036584 DEL 13/10/2023 AD.PROV. TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 0036584 DEL 13/10/2023 AD.PROV. TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 0036584 DEL 13/10/2023 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 0036584 DEL 13/10/2023 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 0036584 DEL 13/10/2023 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT. 0036584 DEL 13/10/2023 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente. come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente 1 con sede a Luogo 1, Monte Argentario (GR), ha proposto ricorso a questa Corte avverso il Comune di Monte Argentario, relativo all'Avviso di
Accertamento Prot. N. 0036584 del 13-10-2023 con il quale si richiede il pagamento della somma - includente sanzioni ed interessi- di € 58.803,00 per TARI dovuta per gli anni di imposta 2018, 2019,
2020 e 2021.
Con il primo motivo si deduce la nullità dell'accertamento per indeterminatezza “delle aree oggetto di ricalcolo e sanzione. Infatti, nell'avviso impugnato si fa riferimento solo ed esclusivamente alla “Indirizzo
1 Estimi catastali 1 mentre dalle planimetrie allegate (doc.
12) risulta chiaramente che il Estimi catastali 1 consista solo in una piccola area adibita a scale e magazzino e non agli 8.291m2 complessivamente contestati alla Ricorrente 1 nell'accertamento.
La ricorrente propone poi difese di merito afferenti la sottoposizione a tassazione di aree produttive solo di rifiuti speciali.
Il Comune si è costituito resistendo.
La Commissione in esito all'odierna camera di consiglio ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'accertamento, pur riguardando plurime unità immobiliari -come si desume immediatamente dall'esser sottoposta la proprietà a 4 tassazioni distinte per porzioni delle quali sono indicate estensioni diverse, identifica tutte sotto la dicitura “Indirizzo_1 Estimi catastali 2 Attività industriali”.
Peraltro, tale subalterno corrisponde nelle planimetrie del Catasto Fabbricati, ad un magazzino (di 56 metri quadrati secondo quanto esposto dal Comune) che occupa parte del primo piano dell'immobile che nella sua quasi -come emerge dalle difese del Comune- totalità è sottoposto a tassazione.
Si rileva quindi che il Comune, costituendosi, ha affermato che:
“La ricorrente è proprietaria ed utilizza un fabbricato sito nel Comune di Monte Argentario, Luogo 1 in Indirizzo_1. Tale immobile è così distinto al n.c.e.u. :
1-Fg Estimi catastali 3 per mq.1810;
2-Fg Estimi catastali 4 per mq.1559;
3-Fg.Estimi catastali 5 per mq.2267;
4-Fg Estimi catastali 6 per mq.86; 5-Fg.Estimi catastali 7 per mq.41;
6-Fg.Estimi catastali 8, per mq.43;
7-Fg.Estimi catastali 9 per mq.45; 8-Fg.Estimi catastali 10 per mq.43; 9-Fg.Estimi catastali 11, per mq.44;
10-Fg.Estimi catastali 1, per mq.56;
11-Fg.Estimi catastali 12, per mq.9;
12-Estimi catastali 13, per mq.1915 (cfr.doc. nn.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1213-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24). La ricorrente utilizza anche il fabbricato censito al foglio Estimi catastali 13 Estimi catastali 13 che non è stato oggetto di accertamento” (così, testualmente, nelle controdeduzioni). Rileva quindi la Corte che è fondata l'eccezione di nullità dell'accertamento dedotta dalla ricorrente, posto che le indicazioni contenute in esso non permettono in alcun modo di identificare le porzioni di fabbricato sottoposte alla tassazione, nel provvedimento non comparendo alcun riferimento ai subalterni diversi dal subalterno Numero 1 -che, si sottolinea, ha estensione minima rispetto alla totalità della proprietà accertata- né in esso comparendo alcuna indicazione circa l'esclusione dall'accertamento del subalterno Numero 2.
Le spese di lite si compensano in ragione della natura solo formale del rilievo che conduce all'annullamento.
P.Q.M.
Dichiara la nullità dell'accertamento impugnato. Compensa le spese