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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 13013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13013 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice AN NO, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 16/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 27259/2025 r.g.l., vertente
TRA
, con gli avv.ti PATTUMELLI DAMASO e DI BELLA Parte_1
DANIELE
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore,
INTIMATO CONTUMACE
OGGETTO: liquidazione dell'indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 25.7.2025, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, sul presupposto del decreto di omologa del requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/1980 in favore del
1 dante causa, decreto emesso dal Tribunale di Tivoli e depositato in data 20.2.2025, accertarsi e dichiararsi il relativo diritto con decorrenza dal 1.4.2023 e condannarsi l' al pagamento, in proprio favore, dei ratei CP_2 maturati e maturandi dell'indennità, oltre accessori come per legge.
Il ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- con decreto depositato in data 20.2.2025, il Tribunale di Tivoli, nell'ambito del procedimento ex art. 445bis c.p.c., ha omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze dell'espletata CTU medico-legale riconoscendo, in proprio favore, il requisito sanitario di cui all'art. 1 L. 18/1980 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- quindi, in data 28.2.2025, ha notificato all' il decreto e in data CP_2
26.2.2025 ha trasmesso all' il modello AP70 attestante i dati CP_1 socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione;
- ciò nonostante e nonostante il decorso del termine di 120 giorni indicato dall'art. 445bis c.p.c. ai fini del pagamento, l' non ha CP_2
“Fino ad oggi” provveduto. Ciò esposto, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' non si è costituito in CP_2 giudizio. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa come di seguito.
***
La prestazione di cui si tratta è l'indennità di accompagnamento. Giova brevemente premettere che essa spetta, ai sensi dell'art. 1 della L. 18/1980, alla persona la quale, essendo invalida totalmente, si trovi nella
“impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” abbisogni di una “assistenza continua”. È una prestazione di natura assistenziale indipendente dall'età; ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. 118/1971, come aggiunto dall'art. 6 D.Lgs. 509/1988, “si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”. L'indennità prescinde, anche, dal reddito dell'assistibile ed è incompatibile con il ricovero gratuito in istituto (art. 1, comma 3, L. 18/1980 prima cit.). Ciò premesso, figurano in particolare, agli atti del fascicolo della parte ricorrente, in all.ti 2 e 3, il decreto di omologa emesso dal Tribunale di Tivoli e depositato in data 20.2.2025 con il quale il Tribunale ha
2 riconosciuto il possesso, in capo a , del necessario Parte_1 requisito sanitario “dalla data di presentazione della domanda amministrativa” e documentazione attestante l'avvenuta notificazione del decreto nonché l'avvenuta trasmissione del modello AP70, rispettivamente in data 28.2.2025 e 26.2.2025. Ne discende che, accertati i requisiti dell'indennità richiesta, e tenuto conto:
- del fatto che l' non si è costituito in giudizio e non ha, perciò CP_2 dimostrato di aver liquidato la prestazione;
- dell'avvenuto decorso del termine previsto per il “pagamento” dall'art. 445bis, comma 5, c.p.c., di 120 giorni dalla notificazione del decreto di omologa che, in base alla ricevuta di avvenuta consegna in allegato al fascicolo di parte ricorrente, è avvenuta in data 28.2.2025, l'Istituto deve essere condannato ad erogare i ratei maturati dell'indennità con decorrenza dal “primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda” ai sensi dell'art. 3, ult. co., L. 18/1980.
***
Per quanto esposto, il ricorso va accolto con l'accertamento e la declaratoria del diritto di di percepire i ratei maturati Parte_1 dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal “primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda” ed oltre interessi legali da corrispondersi dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo. Le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.863,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione, sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso con l'accertamento e la declaratoria del diritto di di percepire i ratei maturati dell'indennità di Parte_1 accompagnamento con decorrenza dal “primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda” ed oltre interessi legali da corrispondersi dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
3 - condanna, per l'effetto, l' , in persona del legale rappresentante CP_2 pro-tempore, al pagamento, in favore di , dei ratei di Parte_1 cui sopra;
- condanna, infine, l' , in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 lite, liquidate nella somma complessiva di € 1.863,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione.
Così deciso in Roma il 16/12/2025
IL GIUDICE
AN NO
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