Sentenza 21 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00445/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00025/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 25 del 2023, proposto da DO GL, rappresentato e difeso dall'avvocato Santino Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - Filiale di Chieti, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Chieti, Atto n. 405113 del 23 novembre 2021, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per l'accertamento
-del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 la dott.ssa DO SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
Premette in fatto il ricorrente di avere svolto la propria carriera nell’Arma dei Carabinieri, in cui ha prestato servizio con le mansioni di Appuntato Scelto con 8 anni nel grado, sino al pensionamento, intervenuto in data 1° gennaio 2022, a domanda, avendo maturato ai fini pensionistici 39 anni di servizio utile e 55 anni di età.
Riferisce ancora che, essendo in possesso dei superiori requisiti anagrafici e di carriera, in sede di determinazione del trattamento di fine servizio avrebbe avuto diritto al riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, consistenti nel computo di sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio.
Precisata l’applicabilità delle norme richiamate all’Arma dei Carabinieri e, in generale ai Corpi militari, in forza del terzo comma dell’articolo 1911 del d.lgs. n.66/2010 (c.d. codice dell’ordinamento militare) che testualmente prevede « Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 », rileva che, in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, la competente direzione provinciale dell’I.N.P.S. non ha inteso computargli il beneficio su menzionato (come da Prospetto di liquidazione elaborato da Inps Chieti Atto n. 405113 del 23 novembre 2021, in atti).
Pertanto, appurata tale circostanza mediante l’analisi del prospetto di liquidazione del TFS, in data 14 novembre 2022 ha chiesto alla competente direzione provinciale I.N.P.S. il ricalcolo della propria indennità di buonuscita ai fini del computo dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, ma che tale richiesta, decorsi i 30 giorni, non ha mai ricevuto risposta.
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 10 gennaio 2023 e depositato il successivo 11 gennaio, lamenta
l’illegittimità del silenzio/diniego osservato dall’amministrazione alla stregua della normativa che istituisce e disciplina l’istituto in parola che, al secondo comma riconosce la spettanza dei c.d. sei scatti stipendiali anche «al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile»; come risulta per tabulas dai documenti previdenziali stilati dalla stessa procedente, il ricorrente, avendo maturato i superiori requisiti anagrafici e di carriera alla data del pensionamento rientrava perfettamente nella casistica prevista dal legislatore ai fini del riconoscimento del beneficio ex art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 e succ. mod. ed avrebbe avuto, quindi, diritto ad un’implementazione del proprio T.F.S. con l’attribuzione dei 6 scatti stipendiali pari a 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultima retribuzione, che non gli sono stati invece riconosciuti.
Deduce, pertanto, violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 come convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 - violazione e falsa applicazione dall’articolo 21 della l. n.232/1990 - eccesso di potere per difetto di istruttoria travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti - violazione dell'art. 36 della costituzione.
Chiede, in accoglimento della tesi dal medesimo propugnata, l’annullamento dei provvedimenti meglio individuati in epigrafe, l’accertamento con declaratoria del diritto reclamato e la condanna dell’Amministrazione resistente al ricalcolo del TFS del ricorrente in ossequio a quanto previsto dall’articolo 6 bis del D.L. n. 387/1987 e alla conseguente corresponsione delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
L’intimato Ente previdenziale non si è costituito in giudizio.
All’udienza straordinaria del 17 aprile 2026 il ricorso, sulla richiesta depositata dal difensore del ricorrente in data 26 marzo 2026, è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza sulla materia controversa, anche di questa Sezione (ex multis, n. 78 del 31 gennaio 2026 e 311 del 30 marzo 2026), al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare spetta il beneficio consistente nell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.
Tanto alla stregua del chiaro disposto di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987, conv. nella l. n. 472 del 1987, dispone che « 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del 8 6 presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ». L’art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, come correttamente richiamato dal ricorrente, dispone inoltre che al personale delle forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis d.l. n. 387 cit., conv. nella l. n. 472 citata.
Dalla lettura combinata delle disposizioni in parola, emerge che l’articolo 6-bis d.l. n. 387 cit., conv. nella l. n. 472/1987, oltre che nei confronti del personale della Polizia di Stato, è applicabile anche in favore del personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, quale certamente è l’Arma dei Carabinieri (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441; TAR Lazio, Latina, sez. I, 4 aprile 2025 n. 273; sez. I, 13 febbraio 2025 n. 112; sez. I, 5 febbraio 2025 n. 112).
Tanto chiarito in punto normativo, ritiene il Collegio che la pretesa di parte ricorrente non potrebbe nemmeno essere astrattamente disconosciuta in ragione del fatto che la domanda di collocamento in quiescenza «deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità», non essendo il termine in discorso qualificato come perentorio dalla legge e non essendo prevista, per il caso in cui esso venga superato, alcuna decadenza (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441; TAR Lazio, Latina, sez. I, 4 aprile 2025 n. 273; sez. I, 13 febbraio 2025 n. 112; sez. I, 5 febbraio 2025 n. 112; Roma, sez. V, 13 gennaio 2025 n. 488; in termini v. Cons. Stato, sez. II, 23 marzo 2023 n. 2982; sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 10 gennaio 2025 n. 222; sez. VI, 16 ottobre 2024 n. 5470).
Pertanto, in applicazione di tali consolidati principi anche al caso di specie, le domande formulate dal ricorrente è fondata, considerato che ha pacificamente prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri e, alla data del collocamento in quiescenza, aveva maturato ai fini pensionistici, come sopra accennato, 39 anni di servizio utile e 55 anni di età.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis, d.l. n. 387 cit., conv. nella l. n. 472 cit., e con il correlativo obbligo da parte dell’I.N.P.S. di provvedere alla rideterminazione delle indennità di buonuscita già erogata mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Deve, peraltro, essere precisato che sulle relative somme vanno corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi degli artt. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412 e 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441; TAR Lazio, Latina, sez. I, 4 aprile 2025 n. 273; sez. I, 13 febbraio 2025 n. 112; sez. I, 5 febbraio 2025 n. 112; Roma, sez. V, 13 gennaio 2025 n. 488; in termini v. Cass. civ., sez. lav., 2 luglio 2020 n. 13624).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in favore del difensore del ricorrente che si è dichiarato distrattario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- accerta il diritto del ricorrente al beneficio di cui all’art. 6-bis, d.l. n. 387 del 1987, conv. nella l. n. 472 del 1987, nei termini di cui in motivazione;
- condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle somme conseguentemente dovute, maggiorate degli interessi legali.
Condanna inoltre l’I.N.P.S., al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Santino Spina che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO SC, Presidente, Estensore
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DO SC |
IL SEGRETARIO