Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 24/03/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA N. 100/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo
composta dai signori magistrati:
RU OM IC Presidente ST SI Giudice Relatore Andrea Liberati Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 21192 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti del sig.:
-AU TU, (c.f. [...]), nato a [...]’Aquila il 22.01.1962, elettivamente domiciliato a Pescara, presso gli avv. Giustino Sartorelli (c.f. [...]), con indirizzo di posta elettronica certificata avvgiustinosartorelli@cnfpec.it, e NT MA (c.f. [...]), con indirizzo di posta elettronica certificata valentina.marsili@ordineavvocatipescarapec.it, che lo rappresentano e lo difendono anche disgiuntamente;
uditi all’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, il magistrato relatore, ST SI, il Vice Procuratore Generale Marco Di Marco, l’Avv. NT MA per il convenuto;
con l’assistenza del segretario d’udienza, Sig. Velia Volpe.
Ritenuto in
FATTO
1. Con atto di citazione del 3 ottobre 2025, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il sig. AU TU, per essere condannato, in favore del Comune di Spoltore (PE), per la complessiva somma di € 9.975,72 (euro novemilanovecentosettantacinque/72), con maggiorazione della miglior sorte tra rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolata da ciascuna diminuzione patrimoniale, nonché degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e le spese del giudizio in favore dello Stato.
Di seguito una breve sintesi dei fatti.
2. La Procura ha riferito che in data 19.06.2017 perveniva una comunicazione del Comune di Spoltore (PE), ex art. 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente il riconoscimento, avvenuto con deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 21.04.2017, di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, in favore della ditta “ Omissis….” per € 9.575,62.
Le risultanze investigative hanno consentito di accertare che, con atto notificato in data 30.03.2015, il sig. “ Omissis….”, creditore ditta “ Omissis….” s.r.l. per la somma di € 5.348.54 (in forza di decreto ingiuntivo n. 380/14 del Tribunale civile di Pescara – Sez. Lavoro), sottoponeva a pignoramento, presso il Comune di Spoltore (PE), la predetta somma aumentata della metà, invitando l'Ente a rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c. p. c. ovvero a comparire agli stessi fini all'udienza del 19.05.2015.
Il suddetto atto veniva assegnato al Responsabile del Settore VI - Lavori Pubblici - dott. AU TU il quale, con nota del 29.04.2015, dichiarava “si trasmette agli uffici finanziari per gli accertamenti di competenza. Agli atti del servizio LL.PP. non risulta nulla”. Il suindicato atto di citazione e la relativa nota venivano inviati al Responsabile nel Settore II – Contabilità e Finanza, dott.ssa “ Omissis….”, che incaricava della relativa istruttoria un collaboratore esecutivo. L’esito negativo della verifica veniva riportato in calce alla suddetta nota sulla quale veniva appuntata la dicitura “OK. Nulla ragioneria”
All'udienza del 3.11.2015 nessuno compariva dinanzi al Giudice dell’esecuzione per conto del Comune di Spoltore (PE). L'avvocato del creditore procedente dichiarava “di non aver ricevuto la dichiarazione dal terzo (…) Comune di Spoltore” e il Giudice rinviava all'udienza del 1° marzo 2016. Il verbale d’udienza veniva notificato al Comune di Spoltore (PE) con PEC del 19.02.2016, assegnata, per competenza, al Settore contabilità e, per conoscenza, al Settore Lavori Pubblici.
All’udienza dell’1.03.2016, il Giudice dell'esecuzione, rilevata l’assenza della dichiarazione ex art. 547 c. p. c., emanava l’ordinanza di assegnazione. Con la predetta ordinanza veniva assegnato, tra l'altro, “in pagamento, salvo esenzione a decorrere dalla data di pignoramento, in favore di “omissis” la somma di € 7.297,93 oltre interessi sulla sola sorte capitale, a saldo credito e spese processuali, oltre spese di registrazione del presente provvedimento e spese successive occorrende. Per l'effetto ordina al Comune di Spoltore terzo pignorato, di pagarla, presso il domicilio del creditore “Omissis”, per conto di “ Omissis….” S.r.l., debitrice esecutata”.
Il provvedimento, munito di titolo esecutivo il successivo 16.03.2016, veniva notificato al Comune di Spoltore in data 22.03.2016.
Il documento veniva assegnato per l’istruttoria al dott. TU il quale, tuttavia, lo “rifiutava”, restituendolo all’Ufficio protocollo. L’ordinanza veniva quindi assegnata al Settore II - Contabilità e finanza, affidato alla responsabilità della dott.ssa “ Omissis….”. Quest’ultima, con nota del 30.03.2016 indirizzata agli avvocati del creditore procedente, comunicava che “non risultano crediti vantati dalla “ Omissis….” S.r.l. nei confronti del Comune di Spoltore”.
Con atto di precetto notificato in data 30.06.2016 il creditore “ Omissis….” intimava al Comune di Spoltore (PE) il pagamento della complessiva somma di € 7.626,23 (di cui € 7.297,93 contenuti nell’ ordinanza di assegnazione ed € 328,30 per competenze e spese riferite all’atto di precetto).
Con nota interna del 14.07.2016 la dott.ssa “ Omissis….”, Responsabile del Settore II, trasmetteva per competenza al responsabile del Settore VI il richiamato atto di precetto.
Decorso il termine assegnato con l'atto di precetto, il sig. “ Omissis….” procedeva in data 28.07.2016 alla notifica di atto di pignoramento per € 7.626,23, aumentati della metà, presso l’istituto tesoriere Banca Caripe e Poste Italiane, ai quali veniva intimato di rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 547 c. p. c. e, in difetto, di fornirla comparendo all'udienza del 27.09.2016.
Con decreto sindacale n. 82 del 20.09.2016 veniva proposta opposizione all’esecuzione, ex art. 615, comma 2, c. p. c.
Con ordinanza del 12.01.2017 il Giudice dell’esecuzione, nel definire la fase cautelare dell’opposizione, rigettava la domanda del Comune rinviando all’udienza del 14.02.2017 per la dichiarazione dei terzi pignorati.
A questo punto, in data 06.04.2017, onde evitare maggiori esborsi per ulteriori attività difensionali, il Responsabile del Settore VI apponeva il visto di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di consiglio comunale avente ad oggetto il riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento dell’importo di € 9.575,62 indicato nel pignoramento del 28.07.2016.
Con atto di Consiglio comunale n. 25 del 21.04.2017, immediatamente eseguibile, il Comune di Spoltore (PE) procedeva all’approvazione della relativa deliberazione.
Al fine di recuperare il pagamento indebitamente eseguito a favore del sig. “ Omissis….”, il Comune di Spoltore (PE) avviava un’azione, ex art. 2033 cod. civ., nei confronti della ditta “ Omissis….” s.r.l. In accoglimento della domanda attorea, il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 1367/2020, condannava la “ Omissis….” s.r.l. “al pagamento, in favore di parte attrice, dell’importo di € 9.575,72 oltre interessi legali dalla data di notifica del ricorso introduttivo” liquidando altresì le spese del giudizio in complessivi € 2.361,50 parzialmente compensate fino alla metà.
Nel frattempo, con nota del 31.01.2020, il Segretario generale dell’Ente notificava ai presunti responsabili dott.ssa “ Omissis….” e dott. AU TU formale atto di messa in mora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1219 e ss. cod. civ.
Con successiva nota del 9.10.2023 il Segretario comunale comunicava che il tentativo di recupero del credito nei confronti di “ Omissis….” s.r.l. doveva ritenersi infruttuoso.
Infatti, all’esito di ricerche è risultato che la società è risultata inattiva e non proprietaria di beni aggredibili.
L’Ente, pertanto, abbandonava ogni iniziativa recuperatoria.
3. Ritenendo che le condotte omissive dei responsabili di servizio competenti per materia avessero procurato un danno a carico del Comune di Spoltore (PE), la Procura procedeva alla notifica di invito a dedurre, ex art. 67 c. g. c., nei confronti della dott.ssa “ Omissis….” e del dott. AU TU, invitandoli a risarcire l’importo complessivo di € 11.575,72 a titolo di danno diretto e da disservizio. Ciascuno dei convenuti faceva pervenire le proprie deduzioni.
Sulla base delle considerazioni contenute nella memoria del Responsabile del Servizio Finanziario, dott.sa “ Omissis….”, e nella considerazione della sostanziale estraneità della stessa, il Requirente procedeva all’archiviazione della sua posizione.
Ritenendo, invece, che le difese del IN non fossero sufficienti ad escludere la sua responsabilità per il danno a carico del Comune di Spoltore (PE), l’Attore pubblico lo conveniva in giudizio con atto di citazione del 6.09.2024.
4. Questa Sezione giurisdizionale, con la sentenza n. 9/2025 depositata in data 20.02.2025, definiva il giudizio dichiarando “inammissibile l’atto di citazione per tardivo deposito, ai sensi degli artt. 67, 5 comma, c. g. c. nei confronti di AU TU”.
Infatti, secondo le motivazioni della sentenza, il termine di 120 giorni per il deposito della citazione stabilito dall’art. 67, co. 5, c. g. c. doveva calcolarsi con riferimento alla scadenza del deposito delle deduzioni riferite al primo (e non al secondo) invito a dedurre notificati dall’Attore pubblico.
5. Ritenendo che la citata sentenza, per la sua natura squisitamente processuale, non fosse suscettibile di formare “cosa giudicata” e di produrre effetti sul piano del diritto sostanziale al risarcimento del danno, il Requirente procedeva alla notifica di un nuovo invito a dedurre datato 20.03.2025.
Con le deduzioni pervenute a mezzo PEC in data 13.05.2025 il IN chiedeva nuovamente l’archiviazione della vertenza, eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento, oltre a riproporre gli argomenti già sviluppati nella memoria del 23.11.2023.
6. L’attore pubblico, non trovando convincenti le motivazioni addotte, ha introdotto nuovamente l’azione di responsabilità e nel libello introduttivo si è soffermato, preliminarmente, sulla riproponibilità dell’azione di responsabilità.
Sul punto, la Procura ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza di vertice che, muovendo dalla natura ordinatoria del termine di 120 stabilito dall’art. 67, co .5, c. g. c. ha affermato che “di conseguenza, al suo mancato rispetto può solo ricollegarsi l’inammissibilità della citazione intempestiva, nell’ambito del processo introdotto da detta citazione, ma non anche la decadenza della Procura dall’esercizio dell’azione (peraltro obbligatoria: cfr. artt. 13 e 52 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214) in altro processo, ancorché fondato sulle stesse caratteristiche oggettive e soggettive, introdotto mediante un nuovo atto di citazione. Nell’esaminare la ratio di tale disciplina, che si fonda sulla possibilità di proroga espressamente prevista dal medesimo art.5 del D.L. n. 453/1993, questa Sezione di appello ha già avuto modo di considerare (sent. n. 926 del 2014) che, diversamente opinando, l’azione della Procura contabile sarebbe compressa da un ulteriore e più penalizzante limite (di natura decadenziale) rispetto a quello della prescrizione quinquennale; limite che potrebbe risultare inconciliabile con le finalità pubblicistiche del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile. Inoltre, l’applicabilità dell’istituto della sospensione nel periodo feriale anche al termine in questione, dichiarata nella sentenza n. 7/2003 dalle Sezioni Riunite, sarebbe difficilmente compatibile con una presunta natura decadenziale del termine stesso, atteso che, a norma dell’art. 2964 cod. civ. “Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione salvo che sia disposto altrimenti”. E, nella specie, non risulta alcuna norma che disponga né la sanzione della decadenza in caso di inosservanza del termine dei 120 giorni, né, tanto meno, la possibilità di una sua sospensione, quale deroga alla presunta natura decadenziale del termine medesimo; mentre, come si è appena visto, l’applicabilità della sospensione è stata ammessa dall’elaborazione giurisprudenziale in virtù della natura processuale del termine dei 120 giorni. Deve quindi concludersi che altro è il termine previsto per l’emanazione di un atto processuale quale è la citazione in giudizio, alla cui inosservanza è collegata la inammissibilità della citazione, altro è la sanzione della decadenza dall’azione, che è sottoposta all’unico limite dell’intervenuto compimento del periodo di prescrizione>> (C. conti, sez. I App. n. 327/2017 e n. 283/2017).
Passando al merito, ad avviso del requirente, non sarebbe dubitabile che dalla vicenda sia scaturito un evidente danno a carico del Comune di Spoltore (PE).
Infatti, nella considerazione che l’Ente non era debitore di alcuna somma nei confronti della “ Omissis….” s.r.l., ad avviso del Requirente, il pagamento eseguito in favore del sig. “ Omissis….” rappresenterebbe un indebito oggettivo a fronte del quale non vi sarebbe stata alcuna utilità o arricchimento dell’Ente locale.
Tutto ciò, peraltro, risulterebbe confermato dalla sentenza del Tribunale di Pescara n. 1367/2020 che, in accoglimento della prospettazione del Comune di Spoltore (PE), ha condannato la “ Omissis….” s.r.l. alla refusione di quanto pagato dal primo a quest’ultima.
Ad avviso dell’Attore pubblico, la ritardata adozione dei provvedimenti di riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dalla statuizione contenuta nell’ordinanza di assegnazione del 1.03.2016 avrebbe determinato l’avvio di una nuova azione esecutiva contro il Comune (questa volta in veste di debitore principale) con ulteriore aggravio di spese.
La Procura erariale ha ritenuto, inoltre, di contestare anche un danno da disservizio. Nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, la gestione delle fasi endoprocedimentali restate senza alcun esito, gli scambi di corrispondenza interna con i legali di controparte, l’inopinata opposizione all’esecuzione e il coinvolgimento del consiglio comunale per l’approvazione della deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio avrebbero impegnato gli Uffici in una pluralità di attività inutili e sterili o che avevano come unica finalità quella di rimediare alle conseguenze dannose procurate dalle condotte omissive dello stesso convenuto. La liquidazione di tale posta di danno, in considerazione della difficoltà di procedere alla determinazione suo preciso ammontare, è stata effettuata equitativamente, ex art. 1226 cod. civ.
Ad avviso dell’Attore pubblico, ne conseguirebbe che il danno complessivamente risarcibile ascenderebbe ad € 9.975,72, articolato nelle seguenti poste: € 7.297,93 riconducibili alla mancata dichiarazione del terzo e alla manca comparizione all’udienza ex art. 547 e 548 cpc; € 2.277,79 riconducibili alla mancata adozione di provvedimenti per il tempestivo riconoscimento del debito fuori bilancio dopo la notifica dell’ordinanza di assegnazione del 1.03.2016 e € 400,00 a titolo di danno da “disservizio”.
7. Condotte contestate.
Il danno, così come sopra indicato e quantificato, sarebbe scaturito, secondo l’impostazione attorea, dall’illiceità delle condotte poste in essere dal IN.
In primo luogo, secondo la ricostruzione della procura, il convenuto avrebbe omesso di rendere la dichiarazione del terzo di cui all’art. 547 c. p. c. nel procedimento di esecuzione avviato dal sig. “ Omissis….” nei confronti della “ Omissis….” s.r.l. Infatti, sulla base del fondamentale principio di separazione delle funzioni tra organi di indirizzo politico e organi gestionali sancito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 e ribadito con specifico riferimento alle autonomie locali dal combinato disposto dell’art. 107 TUEL (Funzioni e responsabilità della dirigenza) con l’art. 50 TUEL (Competenze del sindaco e del presidente della provincia), la dichiarazione, ex art. 547 c. p. c., rientrerebbe indiscutibilmente tra gli atti di natura gestionale che non comportano la spendita di potere discrezionale e sono riservati alla competenza esclusiva dei dirigenti/responsabili di servizio.
In ogni caso, secondo l’impostazione accusatoria, sarebbe evidente che incombeva sugli uffici competenti ratione materiae lo svolgimento di attività istruttoria e di proposta che, in fattispecie, non risulta posta in essere.
Ad avviso del requirente, sarebbe oltremodo infondata l’eccezione volta a negare la competenza del Settore Lavori pubblici nella gestione della procedura esecutiva de qua in quanto tale competenza sarebbe indiscutibilmente desumibile dalla circostanza che la delibera di consiglio comunale n. 25 del 21.04.2017 recante il riconoscimento del debito fuori bilancio sarebbe stata accompagnata dal parere di regolarità tecnica a firma dello stesso IN in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici.
La Procura ha sostenuto anche di non dover trascurare che in base agli atti organizzativi interni all’epoca vigenti – segnatamente, Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi risultate dalle modifiche apportate con deliberazione di consiglio comunale n. 124/2014 e Regolamento sul procedimento amministrativo - la dichiarazione di consistenza era indiscutibilmente riconducibile alla competenza del Responsabile del Settore IV. Infatti, l’articolazione organizzativa di tale Settore e la descrizione delle competenze ad esso riferibile assegnavano espressamente alla competenza del “Settore IV – Tecnico” tutte le competenze riferibili ai seguenti Servizi: “Urbanistica”, “Edilizia privata e paesaggistico”, “Servizio Abusivismo, politica della casa e contenzioso”, “SUAP”, “Servizio LLPP ed espropriazioni”, “Servizio manutenzione e protezione civile”, “Servizio ecologia ed ambiente”, nonché il contenzioso connesso alla gestione dei relativi procedimenti.
Pertanto, secondo l’impostazione accusatoria, la documentazione agli atti consentirebbe di sostenere che il IN, pur avendo svolto le preliminari verifiche istruttorie tese a verificare l’eventuale esistenza di una posizione debitoria dell’Ente nei confronti della “ Omissis….” s.r.l. e aver richiesto il compimento di analoghi accertamenti alla Responsabile del Servizio finanziario, avrebbe trascurato di formalizzare gli esiti delle ricerche effettuate rendendo la dichiarazione negativa ex art. 547 c. p. c. ovvero comparendo dinanzi al Giudice dell’esecuzione alle udienze del 3.11.2015 e dell’1.03.2016. In tal modo avrebbe determinato la irretrattabilità del debito nell’ammontare e nei termini indicati dal creditore nell’atto di pignoramento.
La Procura ha evidenziato che il convenuto rivestiva il ruolo di responsabile del procedimento nella vicenda attenzionata e, in tale veste, anziché limitarsi a segnalare ad altro ufficio che agli atti del proprio Settore non risultava “nulla”, avrebbe dovuto assicurare la conclusione dell’iter istruttorio acquisendo (o sollecitando l’acquisizione) del riscontro da parte del Settore contabilità e predisponendo la bozza dell’atto conclusivo (id est: dichiarazione negativa) da sottoporre alla firma del responsabile del servizio.
Dunque, i risultati dell’attività istruttoria compiuta dal IN volta ad accertare l’esistenza di eventuali crediti della “ Omissis….” S.r.l. nei confronti del Comune sarebbero restati agli atti di un carteggio interno con l’Ufficio contabilità senza pervenire all’adozione di un atto conclusivo del procedimento consistente - come espressamente indicato nell’atto di pignoramento - nella dichiarazione del terzo pignorato.
In secondo luogo, successivamente alla notifica, in data 22.03.2016, dell’ordinanza di assegnazione in favore del creditore procedente munita di formula esecutiva, anziché promuovere il tempestivo riconoscimento del debito fuori bilancio come imposto dagli artt. 193 e 194 TUEL e dai principi contabili applicati allegati al D. lgs. n. 118/2011, il responsabile del Servizio IN avrebbe omesso di assumere le dovute iniziative così determinando l’avvio di una nuova procedura esecutiva culminata nell’ordinanza di assegnazione del 12.01.2017 da cui è scaturito un aggravio degli oneri a carico dell’Amministrazione di appartenenza.
8 Elemento soggettivo.
Le condotte illecite, ad avviso della Procura, sarebbero imputabili al dott. TU a titolo di colpa grave.
Le omissioni e i ritardi contestati troverebbero origine nella inescusabile ignoranza della normativa da applicare e nella grave violazione dei doveri di diligenza.
Ed infatti: a) la conoscenza delle proprie competenze, da parte di ogni responsabile di procedimento e responsabile di servizio, costituiva prerequisito per il diligente espletamento delle funzioni assegnate; b) tra la data della notifica del primo pignoramento (30.03.2015) e l’udienza in cui è stata adottata l’ordinanza di assegnazione (1.03.2016) sarebbe trascorso circa un anno. In tale amplissimo arco temporale non sarebbe stata posta in essere nessuna delle attività necessitate né sarebbe stato richiesto termine per istruttoria o rinvio, dimostrando così negligenza e trascuratezza nel compimento dei propri doveri; c) l’assenza di coordinamento della propria attività con quella del Responsabile del Settore contabilità integrerebbe grave violazione dei doveri di diligenza atteso che sul convenuto incombeva un generale obbligo di protezione della sfera patrimoniale dell’Ente dovendosi accertare che la dichiarazione negativa giungesse, comunque, al creditore onde scongiurare il consolidamento del (inesistente) credito pignorato; d) l’obbligo di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio in conseguenza della notifica dell’ordinanza di assegnazione del 22.03.2016 è consacrato nelle norme del TUEL e nei principi contabili i quali, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri interni e ripristinare il principio di integrità del bilancio, impongono ai responsabili di servizio di promuovere senza indugio l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 193 e 194 TUEL Infine, quanto alla tempestività dell’azione di responsabilità esercitata, contestata dal convenuto, ad avviso della Procura, sarebbe evidente che l’esordio del temine prescrizionale coincide con il pagamento effettuato dall’istituto tesoriere in favore della ditta “ Omissis….” in conseguenza dell’ordinanza del G.E. del Tribunale di Pescara del 12.01.2017.
Ciò posto, in virtù dell’atto interruttivo affidato alla nota del segretario comunale in data 31.01.2020, al momento della notifica del primo, del secondo e del terzo invito a dedurre (24.10.2023, 11.04.2024 e 01.04.2025) non sarebbe maturato il termine di prescrizione quinquennale (30.01.2025).
9. Con memoria di costituzione e risposta, depositata in data 30 gennaio 2026, si è costituito il sig. MA TU, rappresentato e difeso dagli avv. Sartorelli e MA.
La difesa, nel proprio scritto difensivo, ha sostenuto che, secondo la prospettazione accusatoria, al dott. TU, quale responsabile del Settore IV – Tecnico del Comune di Spoltore, verrebbe imputata l’omessa dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. nell’ambito di una procedura esecutiva promossa da “Omissis” nei confronti della società “ Omissis….” s.r.l., che aveva ipotizzato l’esistenza di un credito della stessa società verso il Comune. La difesa, però, ha contestato tale impostazione, osservando, in primo luogo, che la dichiarazione di terzo costituisce un atto processuale di natura confessoria idoneo a impegnare l’ente sotto il profilo patrimoniale e che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, essa può essere validamente resa soltanto dal legale rappresentante dell’ente, ossia dal Sindaco, personalmente o mediante delega speciale. In assenza di una delega sindacale specifica – pacificamente mai conferita nel caso di specie – nessun addebito potrebbe muoversi a un dirigente di settore, il quale non è titolare del potere di rappresentanza processuale dell’ente. A ciò si dovrebbe aggiungere il fatto che, al momento della notifica del pignoramento presso terzi, il dott. TU non rivestiva ancora formalmente l’incarico di responsabile del Settore IV, essendo stato nominato solo successivamente.
La memoria difensiva si è soffermata poi, in modo articolato, sulla questione della competenza gestionale, sottolineando come la procedura esecutiva non fosse in alcun modo riconducibile alle attribuzioni del Settore Lavori Pubblici. L’atto di pignoramento, infatti, non indicava la natura del presunto credito vantato dalla “ Omissis….” s. r. l. nei confronti del Comune, né lo collegava a rapporti afferenti a lavori pubblici, urbanistica o edilizia. In assenza di tali elementi, la gestione della vicenda non poteva che ricadere sul Settore II – Contabilità e Finanza, unico ufficio in grado di verificare l’esistenza di impegni, residui passivi, fatture, mandati di pagamento e, più in generale, di debiti dell’ente a qualsiasi titolo.
La difesa ha evidenziato, inoltre, come il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici, richiamato dalla Procura in modo selettivo e incompleto, attribuisce al Settore II competenze ampie e specifiche in materia contabile, mentre il Settore IV risulterebbe estraneo alla gestione dei debiti dell’ente non connessi a lavori pubblici. In questo quadro, ad avviso della difesa, la posizione della dirigente del Settore Contabilità, dott.ssa “ Omissis….”, è stata ritenuta come centrale nella causazione del danno, poiché ella non solo non avrebbe attivato le procedure di pagamento a fronte della notifica del titolo esecutivo, ma avrebbe anche adottato iniziative improprie e tardive, come la comunicazione negativa al creditore nonostante l’esistenza di un provvedimento giudiziale vincolante, nonché il trasferimento arbitrario della pratica a un altro settore privo di competenza. La difesa, pertanto, ha censurato il provvedimento di archiviazione della posizione della dott.ssa “ Omissis….” da parte della Procura contabile, ritenendo tale decisione frutto di un’indagine parziale e viziata dall’affidamento acritico su allegazioni provenienti dalla stessa dirigente, in palese conflitto di interessi, e su documenti non raccolti secondo le forme proprie dell’istruttoria contabile.
La memoria ha sottolineato, inoltre, come l’organizzazione interna del Comune di Spoltore fosse, all’epoca dei fatti, gravemente carente, anche a seguito della soppressione del servizio contenzioso pochi mesi prima dell’avvio della procedura esecutiva. Tale scelta aveva determinato una situazione di incertezza e sovrapposizione delle competenze tra più settori, riconosciuta dallo stesso ente, che in seguito aveva ripristinato l’ufficio legale proprio per le criticità emerse. In un simile contesto, l’individuazione del responsabile del procedimento non poteva ritenersi univoca né agevole, con conseguente esclusione di qualsiasi profilo di colpa grave in capo al dott. TU.
Sul piano giuridico, la difesa ha richiamato espressamente la nuova definizione di colpa grave introdotta dalla legge n. 1 del 2026, che circoscrive la responsabilità amministrativa ai soli casi di violazione manifesta di norme di diritto, travisamento del fatto o affermazione di fatti incontrovertibilmente smentiti dagli atti. Secondo tale paradigma, la mera omissione di un adempimento in un contesto normativo e organizzativo confuso e privo di regole chiare sul riparto di competenze non sarebbe idonea a integrare colpa grave, soprattutto quando l’asserita violazione non attiene a una norma di legge, ma a un regolamento interno di dubbia interpretazione.
In via preliminare e assorbente, la difesa ha insistito ancora sull’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità. Il fatto dannoso viene individuato nella mancata dichiarazione di terzo accertata all’udienza del 1° marzo 2016, data in cui si è formato il titolo esecutivo nei confronti del Comune. Da quel momento, il danno si sarebbe definitivamente perfezionato, mentre i successivi atti – inclusa l’iscrizione del debito fuori bilancio – hanno avuto natura meramente consequenziale. Anche tenendo conto dell’unico atto interruttivo validamente posto in essere, ossia la diffida del Comune del gennaio 2020, il termine massimo di prescrizione settennale risulterebbe ampiamente decorso prima della notifica del primo invito a dedurre, con conseguente estinzione del diritto al risarcimento.
Solo in via del tutto subordinata, la difesa ha invocato l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di quantificazione del danno, che impongono di considerare il concorso dell’amministrazione danneggiata e di limitare la responsabilità del singolo dipendente a una quota non superiore al trenta per cento del pregiudizio accertato, in assenza di dolo o illecito arricchimento. In tale prospettiva, il danno effettivamente rilevante sarebbe comunque inferiore a quello prospettato dalla Procura e dovrebbe essere ulteriormente ridotto in ragione delle gravi carenze organizzative dell’ente.
Alla luce di tutte queste argomentazioni, la memoria ha concluso chiedendo il rigetto integrale della domanda risarcitoria, per insussistenza della responsabilità del dott. TU o, in subordine, per intervenuta prescrizione, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di giudizio.
10. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, il Vice Procuratore Generale, dopo aver brevemente ricostruito la vicenda fattuale, ha insistito per le conclusioni come contenute nell’atto introduttivo del giudizio e in tutte le memorie depositate. Il difensore del convenuto, avv. MA, nel confutare le argomentazioni della Procura, si è riportato alle conclusioni del proprio atto difensivo, come da verbale al quale si rinvia.
Così esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in camera di consiglio per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto un’ipotesi di danno erariale, in pregiudizio del Comune di Spoltore (PE), complessivamente ammontante ad € 9.975,72, derivante da condotte, contrassegnate da innumerevoli e reiterate omissioni, poste in essere dal convenuto AU TU. Il danno sarebbe scaturito dall’illiceità della condotta posta in essere dal convenuto il quale avrebbe omesso di rendere la dichiarazione del terzo di cui all’art. 547 c. p. c. nel procedimento di esecuzione avviato dal sig. “ Omissis….” nei confronti della “ Omissis….” s.r.l. Successivamente alla notifica, in data 22.03.2016, dell’ordinanza di assegnazione in favore del creditore procedente munita di formula esecutiva, anziché promuovere il tempestivo riconoscimento del debito fuori bilancio, il convenuto avrebbe omesso di assumere le dovute iniziative così determinando l’avvio di una nuova procedura esecutiva culminata nell’ordinanza di assegnazione del 12.01.2017 da cui sarebbe scaturito un aggravio degli oneri a carico dell’Amministrazione di appartenenza.
2. Ciò premesso, preliminarmente, il Collegio ritiene di dover esaminare, per evidenti ragioni logico-giuridiche, prima di vagliare qualsiasi altro aspetto, la questione della riproponibilità dell’atto di citazione da parte della Procura contabile, dopo la pronuncia ormai definitiva n. 9/2025 di questa Sezione giurisdizionale.
Al riguardo la Procura, dopo aver notificato alla parte un terzo invito a dedurre sostanzialmente identico ai primi due, nell’introdurre nuovamente l’odierna azione di responsabilità, ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza di vertice che, muovendo dalla natura ordinatoria del termine di 120 giorni stabilito dall’art. 67, comma 5, c. g. c., ha affermato che “di conseguenza, al suo mancato rispetto può solo ricollegarsi l’inammissibilità della citazione intempestiva, nell’ambito del processo introdotto da detta citazione, ma non anche la decadenza della Procura dall’esercizio dell’azione (peraltro obbligatoria: cfr. artt. 13 e 52 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214) in altro processo, ancorché fondato sulle stesse caratteristiche oggettive e soggettive, introdotto mediante un nuovo atto di citazione. Nell’esaminare la ratio di tale disciplina, che si fonda sulla possibilità di proroga espressamente prevista dal medesimo art. 5 del D.L. n. 453/1993, questa Sezione di appello ha già avuto modo di considerare (sent. n. 926 del 2014) che, diversamente opinando, l’azione della Procura contabile sarebbe compressa da un ulteriore e più penalizzante limite (di natura decadenziale) rispetto a quello della prescrizione quinquennale; limite che potrebbe risultare inconciliabile con le finalità pubblicistiche del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile. Inoltre, l’applicabilità dell’istituto della sospensione nel periodo feriale anche al termine in questione, dichiarata nella sentenza n. 7/2003 dalle Sezioni Riunite, sarebbe difficilmente compatibile con una presunta natura decadenziale del termine stesso, atteso che, a norma dell’art. 2964 cod. civ. “Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione salvo che sia disposto altrimenti”. E, nella specie, non risulta alcuna norma che disponga né la sanzione della decadenza in caso di inosservanza del termine dei 120 giorni, né, tanto meno, la possibilità di una sua sospensione, quale deroga alla presunta natura decadenziale del termine medesimo; mentre, come si è appena visto, l’applicabilità della sospensione è stata ammessa dall’elaborazione giurisprudenziale in virtù della natura processuale del termine dei 120 giorni. Deve quindi concludersi che altro è il termine previsto per l’emanazione di un atto processuale quale è la citazione in giudizio, alla cui inosservanza è collegata la inammissibilità della citazione, altro è la sanzione della decadenza dall’azione, che è sottoposta all’unico limite dell’intervenuto compimento del periodo di prescrizione>> (C. conti, sez. I App. n. 327/2017 e n. 283/2017). Oltre alla giurisprudenza richiamata nelle sentenze n. 327/2017 e n. 283/2017 cit. si sarebbero pronunciate nel senso delle conseguenze meramente processuali della violazione del termine di 120 giorni anche la Sez. Toscana – sentenza n. 126/2020 e la Sez. Emilia-Romagna sentenza n. 63/2018.
2.1 Il Collegio, con la sentenza n. 9/2025 depositata in data 20.02.2025, ha definito il precedente giudizio dichiarando “inammissibile l’atto di citazione per tardivo deposito, ai sensi degli artt. 67, 5 comma, c. g. c. nei confronti di AU TU”. Nel medesimo giudizio, a fronte delle contestazioni di inammissibilità dell’atto di citazione prospettate dalla difesa del convenuto TU, la Procura ha sostenuto che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 67, comma 5, c. g. c. fosse meramente ordinatorio e non impedisse l’emissione di un nuovo invito a dedurre, richiamando orientamenti giurisprudenziali secondo cui l’inosservanza del termine non determinerebbe la decadenza del potere di agire.
La suddetta ricostruzione attorea, tuttavia, non è stata accolta dal Collegio nella sentenza sopracitata, ritenendo, invece, che l’attuale dato normativo stabilisca espressamente che l’atto di citazione debba essere depositato entro il termine indicato (120 giorni), “a pena di inammissibilità” dello stesso.
Pertanto, secondo le motivazioni della suddetta sentenza, il termine di 120 giorni per il deposito della citazione stabilito dall’art. 67, comma 5, c. g. c. si doveva calcolare con riferimento alla scadenza del deposito delle deduzioni riferite al primo (e non al secondo) invito a dedurre notificati dall’Attore pubblico.
2.2 Orbene, per la risoluzione della questione sulla riproponibilità dell’azione erariale da parte dell’Attore pubblico nell’odierno giudizio, occorre, pertanto, delineare la cornice normativa di riferimento.
L’ art. 67, comma 5., c. g. c. recita che “il Procuratore regionale deposita l’atto di citazione, a pena di inammissibilità dello stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte presunto responsabile del danno, salvo quanto disposto dall’art.68.” Il comma 7, invece, stabilisce che “Successivamente all’invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni ovvero nel caso che ricorrano situazione obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non richiedano l’emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati”.
Ad avviso del Collegio, l’art. 67 del Codice di giustizia contabile ha introdotto un sistema di decadenze procedimentali che non hanno natura privatistica né mirano a tutelare un interesse di parte, ma svolgono una funzione tipicamente pubblicistica: garantire che l’azione della Procura erariale si svolga entro confini temporali certi, in modo da assicurare legalità, buon andamento e tutela dell’affidamento dei soggetti coinvolti. La ratio della norma, quindi, si colloca, nella logica della giustizia contabile come strumento di corretto uso delle risorse pubbliche, dove l’efficienza dell’accertamento e la tempestività della contestazione dell’ipotizzato danno costituiscono un elemento essenziale della stessa tutela dell’erario. La decadenza prevista per la notifica dell’invito a dedurre e per la successiva citazione non rappresenta, quindi, un mero ostacolo all’azione della Procura, ma un concreto ed effettivo presidio di legalità che impedisce che l’iniziativa requirente possa protrarsi in modo indefinito o dilatato nel tempo, con pregiudizio per la certezza dei rapporti giuridici e per il diritto dei funzionari pubblici a una definizione, in tempi ragionevoli, delle ipotesi di responsabilità.
Sul punto, questo Collegio è dell’avviso che la giurisprudenza della Corte dei conti sul termine di centoventi giorni decorrenti tra la scadenza del termine per dedurre e il deposito della citazione in giudizio si è rafforzata, negli anni, attraverso una serie di pronunce che, pur con sfumature diverse, confermano, ormai, la natura perentoria del limite temporale. (cfr.; Prima Sezione centrale d’Appello n. 149/2022, Seconda Sezione Centrale d’Appello n. 282/2023; Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Calabria, sentenza 15 gennaio 2025, Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale Calabria, sentenza 3 ottobre 2025 n. 222, Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Abruzzo, sentenza 20 febbraio 2025, n. 9).
Il Collegio, conformandosi alla giurisprudenza contabile prevalente, pertanto, ritiene che il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 67, comma 5, del codice di giustizia contabile debba essere qualificato come perentorio.
La formulazione normativa dell’art. 67, comma 5, c. g. c., che prevede espressamente l’inammissibilità dell’atto di citazione in caso di deposito oltre il termine, deve, pertanto, leggersi come un indice inequivocabile della volontà del legislatore di attribuire a questo limite temporale la funzione di presidio della legalità dell’azione erariale. La perentorietà del termine costituisce, quindi, una parte integrante dell’ordine pubblico processuale contabile, poiché fondato sull’esigenza che l’atto introduttivo del giudizio sia il risultato di una sequenza procedurale tempestiva, priva di dilazioni non motivate.
La giurisprudenza contabile sopra citata sottolinea che la perentorietà deriva dalla funzione stessa della fase preprocessuale: tutelare in modo effettivo il contraddittorio anticipato e prevenire l’esercizio intempestivo dell’azione erariale. La formulazione dell’art. 67 c. g. c. valorizza espressamente la rigidità come strumento di bilanciamento tra poteri requirenti e garanzie difensive. Le ricostruzioni giurisprudenziali offerte confermano, quindi, che il termine è previsto a pena di inammissibilità, senza margini interpretativi, se non la possibilità di proroga in casi eccezionali disciplinati dall’art. 68, che costituisce l’unico scenario di deroga espressamente ammesso dal legislatore.
Deve dunque rilevarsi che la volontà del legislatore del 2016, alla luce anche della giurisprudenza maturata, di introdurre un rimedio volto a valorizzare l’effetto che consegue al tardivo deposito della citazione, in termini di inammissibilità, ha apportato elementi nuovi alla linea ermeneutica delle Sezioni riunite n. 7/QM del 1998 n. 1/QM del 2007 su una norma, quella previgente, che aveva in sé il precetto (termine di centoventi giorni), ma difettava di espressa sanzione.
Ad avviso della Sezione, conformemente a quanto sostenuto anche nella sentenza Seconda Sezione centrale d’Appello n. 282/2023, il dato letterale della norma dell’art. 67 c. g. c. non solo consente di ritenere perentorio, a pena di inammissibilità, il termine di centoventi giorni previsto dal 5 comma, ma conduce ad una qualificazione dell’invito a fornire deduzioni non solo quale atto tipico ma anche conclusivo di tutta l’attività istruttoria, unico (“unatto di invito a dedurre”) e completo ossia contenente “ciascuna condotta contestata” al singolo incolpato. In entrambe le ipotesi derogatorie si richiedono elementi di novità emersi nell’ambito delle controdeduzioni difensive ovvero “situazioni obiettivamente nuove”, di cui la Procura sia nel frattempo venuta a conoscenza da altre fonti, che possano eventualmente sfociare nell’emissione di un “nuovo invito a dedurre”.
Tale principio è rinvenibile nella giurisprudenza contabile già anteriormente all’entrata in vigore delle norme codicistiche per cui “la riapertura analoga e la reiterazione degli inviti non possono (e non debbono) essere utilizzati dalla Procura per eludere il termine di definizione dell'istruttoria e di deposito della citazione" (Corte dei conti, I app. n. 26/2010; n. 210/2016). E’ stato sul punto ritenuto inammissibile l’atto di citazione emesso in ipotesi di inviti a dedurre reiterati allorquando entrambi “riguardano gli stessi fatti, gli stessi soggetti, la stessa tipologia di danno richiesto e la medesima fattispecie causativa”, modificandosi esclusivamente gli importi, e laddove risultasse esclusa “nel secondo invito, l'esistenza di quelle novità soggettive ed oggettive (in tutto o in una parte sostanziale o, quanto meno, rilevante) che giustifichi la riproposizione dell'invito stesso” (Corte dei conti, I app., n. 210/2016). Anche nella giurisprudenza di appello più recente è stato ribadito il principio secondo il quale “la reiterazione dell'invito a dedurre poteva conseguire soltanto ad una "nuova" ed "autonoma" apertura del fascicolo, per evitare che la Procura potesse eludere il termine di legge per il deposito della citazione; l'emissione di un secondo invito a dedurre veniva quindi ammessa in presenza di elementi soggettivamente ed oggettivamente nuovi, in senso sostanziale e rilevante rispetto al primo invito; la reiterabilità, nei confronti di uno stesso soggetto e per una medesima vicenda, dell'invito a dedurre è stata pertanto ritenuta condizionata dalla sussistenza di nuovi rilevanti elementi; la reiterazione dell'invito non poteva costituire un mezzo per eludere il termine di definizione dell'istruttoria e di deposito della citazione; in assenza di novità soggettive ed oggettive, in tutto o in parte, sotto il profilo sostanziale o quanto meno della rilevanza degli elementi posti a giustificazione della riproposizione dell'invito, l'indirizzo interpretativo della giurisprudenza aveva esplicitamente indicato la sanzione dell'inammissibilità del successivo atto di citazione (Sez. I, nn. 210/2016 e 26/2010)” (Corte dei conti, I App., 4 aprile 2022, n. 149/2022).
Questo Collegio è dell’avviso che, in considerazione della struttura della fase preprocessuale e dei limiti del potere attribuito alla Parte pubblica, con l’emissione dell’invito a dedurre si esaurisca il potere conferito nei limiti di cui all’art. 67, comma 1, c. g. c., salve le deroghe normativamente indicate dal comma 7 del medesimo articolo.
Calando tutti i sopra esposti principi nella fattispecie all’esame della Sezione, e come già ampiamente sostenuto nella propria precedente decisione n. 9/2025, ormai definitiva, alla motivazione della quale questo Collegio rinvia, si evince l’insussistenza di quegli elementi nuovi tali da giustificare l’emissione di un terzo invito a dedurre o, comunque, la reviviscenza dell’intera istruttoria, in quanto tutti i dati di fatto su cui si è incentrato il terzo invito a dedurre erano già contenuti nel primo invito a dedurre, notificato in data 24 ottobre 2023.
Orbene nel caso sottoposto all’esame del Collegio, gli inviti emessi appaiono assolutamente sovrapponibili nei loro elementi di fatto e di diritto e, condividere l’impostazione dell’Attore pubblico secondo la quale il termine di 120 giorni previsto dall’art. 67, comma 5, c. g. c. sarebbe meramente ordinatorio e non impedirebbe l’emissione di un nuovo invito a dedurre, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali secondo cui l’inosservanza del termine non determinerebbe la decadenza del potere di agire, significherebbe consentire alla Procura di “lucrare” su termini più lunghi per esercitare l’azione erariale (cfr. Sez. I App. sentenza n. 149/2022).
Il comportamento tenuto dal Requirente nel riproporre un terzo invito a dedurre, in presenza di una sostanziale identità di contenuti in senso oggettivo e soggettivo, costituisce quindi un rimedio da dover ritenere non consentito perché elusivo del termine, normativamente previsto, di emissione dell'atto di citazione.
I principi sopra esposti sono già stati affermati nella sentenza, oramai definitiva, n. 9/2025 di questa Sezione, emessa nei confronti della medesima parte e per la medesima vicenda processuale: sul punto, quindi, si è formato il giudicato interno, e la regola affermata dal Giudice non può costituire oggetto di un nuovo esame. In altri termini, la formazione del giudicato impedisce alle parti qualsiasi possibilità di conseguire un bis in idem, ovvero che identiche questioni decise con sentenze non più impugnabili vengano riesaminate e decise nuovamente, così trasformando il processo in un terreno di strategie improprie, in palese contrapposizione con i principi del giusto processo (art. 111 cost.).
In definitiva, reputa il Collegio che nella fattispecie ricorra una inammissibile reiterazione di inviti a dedurre in assenza degli elementi che potessero giustificarne l’emissione, con conseguente inammissibilità della conseguente citazione.
3. Resta assorbita nelle già indicate considerazioni ogni altra questione proposta.
4. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di pronuncia in rito.
P. Q. M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, definitivamente pronunciando, nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21192 del registro di Segreteria,
DICHIARA 1. inammissibile l’atto di citazione, ai sensi degli artt. 67, 5 comma, c. g. c. nei confronti di AU TU.
2. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, d.lgs. n. 196/2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a tutela della riservatezza dei soggetti estranei al presente giudizio, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi dei predetti soggetti.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026 e 19 marzo 2026.
Il giudice estensore Il Presidente
(ST SI) (RU OM IC)
f.to digitalmente f.to digitalmente In esecuzione del suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei terzi citati nella sentenza.
Depositata in segreteria il 24/03/2026 Il Direttore della segreteria f.to ON NZ
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