Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 07/05/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1945/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Separazione S E N T E N Z A consensuale”. nella causa civile iscritta al n. 1945/2024 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati in Torino al Corso Moncalieri n. 17, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Cucinotta che li rappresenta e difende per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione principale presso il domicilio materno;
2. entrambi i genitori avranno esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto su quelle di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per le figlie, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, che verranno assunte concordemente tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
3. L'immobile, già casa familiare, sito in MA (TO), Via Circonvallazione n. 29, di proprietà al 50% tra i coniugi, sarà assegnato alla Sig.ra Il signor Pt_1
se ne allontanerà entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza Parte_2
dichiarativa della separazione personale tra i coniugi;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie:
a) a fine settimane alterne, dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle ore 15,00 presso domicilio materno in periodo non scolastico) fino alla domenica sera ore 19,00,allorquando le riporterà presso l'abitazione materna;
b) Festività Natalizie e di fine anno coincidenti con il rispettivo periodo di sospensione scolastica: le minori trascorreranno ad anni alterni i periodi festivi, un anno dal 24 al 30
dicembre con un genitore e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro (a decorrere dal 2024: con la madre, la settimana dal 24 al 30 dicembre 2023 e con il padre, la settimana dal 31 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024).
c) Festività Pasquali, Carnevale coincidenti con il rispettivo periodo di sospensione scolastica: le minori staranno ad anni alterni con ciascun genitore;
per il 2025 il periodo di sospensione scolastica del Carnevale sarà trascorso con il padre, quello di Pasqua con la madre e così con alternanza tra i genitori per le annualità successive.
Pag. 2 di 6 d) Vacanze estive: ciascun genitore terrà con sé le minori per un periodo non inferiore a due settimane, anche non consecutive, con l'impegno di ciascuno di essi di comunicare all'altro località e recapito (anche telefonico), relativi al luogo di villeggiatura designato per il rispettivo periodo di vacanza con le figlie;
in difetto di accordo, le minori trascorreranno con il padre il periodo compreso dal 1 al 15 agosto negli anni pari e quello compreso dal 16 al 31
agosto negli anni dispari, con la madre viceversa;
I periodi di vacanza sospendono l'alternanza parentale.
Le eventuali iscrizioni ai centri estivi saranno valutate e concordate di anno in anno dai genitori che, ove raggiungessero un accordo in punto, si faranno carico della relativa spesa in misura pari al 50% ciascuno.
5. Il padre provvederà al mantenimento diretto delle minori quando le avrà con sé e, inoltre,
contribuirà al loro mantenimento corrispondendo alla madre, con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €. 100,00 per figlia, per un totale di €. 300,00,
oltre incremento annuale Istat;
6. Le spese straordinarie, previamente concordate o necessitate e successivamente documentate - come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Ivrea del 24.06.2016- verranno ripartite al 50% tra i genitori;
7. La sig.ra con il consenso del sig. Parte_1 Parte_2
domanderà all'Inps l'erogazione in proprio favore dell'assegno unico per le tre figlie nella misura del 100 %; con la sottoscrizione del presente atto, il sig. presta sin da Parte_2
ora il proprio consenso in tal senso;
8. I coniugi rinunciano a qualsiasi mantenimento reciproco, essendo entrambi economicamente autosufficienti ed avendo sempre lavorato, anche durante il matrimonio;
9. La GN si farà carico, dal giorno in cui il sig. lascerà la Pt_1 Parte_2
casa coniugale per trasferirsi altrove, delle volture e del pagamento di tutte le utenze e spese
Pag. 3 di 6 domestiche, nonché della rata del mutuo;
fino a tale momento tutte le spese per utenze, vitto e alloggio e rata mutuo verranno ripartite tra le parti al 50%;
10. il sig. s'impegna, nell'ambito della sistemazione degli assetti Parte_2
patrimoniali derivanti dalla separazione, a cedere gratuitamente alla sig.ra Parte_1
, che accetta, la quota del 50% della proprietà dell'immobile sito in MA (TO), Via
[...]
Circonvallazione n. 29;
11. il sig. accetta di non essere liberato dalla sua qualità di cointestatario e Parte_2
garante del mutuo fondiario, di cui sopra;
resta tuttavia inteso che unica responsabile del pagamento della rata, nei rapporti interni, rimarrà la sig.ra dal momento in cui Pt_1
cederà la sua quota dell'immobile e lascerà l'abitazione coniugale;
12. ciascun coniuge si impegna a presentarsi, su richiesta dell'altro coniuge, all'atto di trasferimento di proprietà delle autovetture ad oggi in comunione dei beni;
13. Le parti, con il rispetto del presente accordo, si dichiarano reciprocamente soddisfatte nei loro diritti e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra, per qualsiasi titolo, ragione o causa eventualmente anche non dedotta;
14. i ricorrenti si rilasciano reciproco assenso per il rinnovo o il rilascio del proprio passaporto o di quello delle minori;
15. Le parti concordano nel ritenere, allo stato, superfluo e in ogni caso non necessario l'ascolto delle figlie minori, ai sensi dell'articolo 473 bis-4 c.p.c.
16. Ogni spesa di assistenza legale prestata alle parti rimarrà a carico di ciascuna di esse al
50%.”
Il P.M. il 06.11.24 ha così concluso: “il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 04.09.24, i coniugi e hanno adito l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra loro.
Pag. 4 di 6 I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 18.09.2010 in MA (TO), trascritto nei
Registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 7, parte II, serie A, anno 2010, in regime di comunione legale dei beni;
- dall'unione dei coniugi sono nate le figlie: in Torino il 27.02.2012, Persona_1
in Torino il 28.07.2015, ed in Torino il 24.05.2017, ancora Persona_2 Persona_3
minorenni;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 11 marzo 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a MA (TO) il 18.09.2010 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune - Atto n. 7 parte II serie A- anno 2010).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi,
in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso
Pag. 5 di 6 paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, e come richiesto, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a MA (TO) il 18.09.2010, trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile di detto Comune, Atto n. 7 parte II serie A- anno 2010 - alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 06 maggio
2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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