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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/11/2025, n. 5401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5401 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2921/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2921/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ricorrente
(avv. Antonella Callegaro) contro
(C.F. CP_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento del PM in sede interveniente ex lege in punto: ricorso ex art. 473 bis. 11 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Nel merito:
pagina 1 di 5 - nato a Dolo (VE) in data [...], in [...] - esclusivo alla madre Parte_2 Pt_3
, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
[...]
- disporre che il diritto di visita venga esercitato come da provvedimenti provvisori emessi con decreto di fissazione udienza
n.cronol.11465/2024 del 19.07.2024 ovvero “previo accordo con la madre e quanto meno per un periodo iniziale alla presenza della stessa tenuto conto che - come da deduzione materna (cfr. verbale di udienza) - il padre ha perso i contatti con il figlio dal 2019”;
- porre a carico del resistente il pagamento, a titolo di mantenimento del figlio, della somma di € 150,00 mensili o la diversa somma anche maggiore che sarà ritenuta di giustizia, somma rivalutabile annualmente su base ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
- porre a carico del resistente nella misura del 50%, le spese straordinarie relative alla prole secondo le modalità di cui al
Protocollo in uso al Tribunale ed il rimanente 50% a carico della ricorrente;
Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito il Tribunale esponendo: - di avere avuto una relazione more uxorio con il sig.
[...]
dalla cui unione è nato, in data 30.12.2013, in Dolo (VE), il figlio;
- che nel Pt_4 Parte_2 novembre 2019 il sig. si è allontanato dall'abitazione familiare “per tornare a casa dei propri genitori ove CP_1 tuttora vive”; - di essere dunque rimasta con il figlio nell'abitazione familiare, di proprietà esclusiva della stessa;
- che il suddetto immobile è gravato da un mutuo ipotecario con rata mensile di circa € 530, 00 mensili;
- che “da allora, il sig. si è pressochè disinteressato del figlio col quale ha avuto 4/5 incontri (circa CP_1
1 incontro l'anno) e non ha versato alcunchè a titolo di contributo al mantenimento del medesimo”; - di prestare attività lavorativa dal 01.03.2019 come dipendente dell'Associazione “Casa del Fanciullo” di Padova con stipendio di circa € 760,00 mensili, di percepire l'intero assegno unico per il figlio di € 189,20 mensili e di avere presentato domanda di ammissione al gratuito patrocinio;
- di non conoscere la posizione lavorativa del sig.
e che “i tentativi … di discutere in ordine all'affidamento, gestione e mantenimento del figlio col padre, sono CP_1 stati vani (doc.16: racc. avv. A. Callegaro del 27.11.2023)”.
Tanto premesso ha chiesto l'accogliento delle conclusioni sopra indicate.
Il PM ha prestato rituale intervento nel giudizio.
Il G.D., rilevato che la notifica è ritualmente avvenuta, ha dichiarato la contumacia del resistente.
E' stata sentita la ricorrente ex art. 473 bis. 21 c.p.c. la quale ha dichiarato: ““il sig. si è allontanato da CP_1 novembre 2019 dalla residenza comune, non so dov'è né cosa faccia, ha chiamato per i primi due mesi nostro figlio e poi non lo
pagina 2 di 5 ha piu' cercato. Mi occupo in via esclusiva di nostro figlio, lui non dà niente. Vivo a Campolongo Maggiore (VE), ho una casa di proprietà, sono addetta alle pulizie, prendo sui 750 euro mensili circa, il padre faceva il muratore, guadagnava sui
1500, 00 mensili, non so se lavora ancora, non so piu niente. Ha sempre svolto lavori come dipendente. Il bambino non mi chiede piu' nulla del padre”.
Con ordinanza emessa ex art. 473 bis. 22 c.p.c. il Tribunale ha affidato il minore , in Parte_2 modo super - esclusivo alla madre , con collocazione prevalente e residenza presso la Parte_5 stessa;
regolato il diritto di visita paterno disponendo che avvenga “previo accordo con la madre e quanto meno per un periodo iniziale alla presenza della stessa tenuto conto che - come da deduzione materna (cfr. verbale di udienza) - il padre ha perso i contatti con il figlio dal 2019”; è stato posto a carico del resistente il pagamento, a titolo di mantenimento del figlio, della somma di € 150,00 mensili rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla prole secondo le modalità di cui al Protocollo in uso al Tribunale. CP_ E' stato richiesto ad (sede di Padova/Piove di Sacco) di trasmettere l'estratto contributivo e retributivo del resistente, pervenuto il 13.2.2025.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza in data 16.10.2025, assegnando ex art. 473bis. 28 c.p.c. i termini (con decorrenza a ritroso) di cui alla citata norma per precisazione delle conclusioni e scritti finali.
***
La domanda di affido esclusivo formulata dalla ricorrente va accolta disponendosi che venga adottata la forma di affidamento c.d. super esclusivo del figlio in ragione dell'esigenza di provvedere rapidamente alle esigenze di tutela della salute ed istruzione, senza dover attendere le decisioni del padre del quale ha dedotto il completo disinteresse nei confronti del figlio, accudito, in ogni sua esigenza, dalla medesima.
Si osserva infatti in punto di diritto, che l'affidamento esclusivo costituisce eccezione rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c.: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti contrario all'interesse del minore ai sensi dell'art. 337-quater (già 155 bis, primo comma,
c.c.). Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato
(art.337-quater come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.). A tale proposito la Suprema Corte afferma che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla pagina 3 di 5 idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.. In merito la Corte di Cassazione ha affermato: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per
l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che
l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre
2009 n.26587);
Nel caso di affidamento esclusivo della prole a uno solo dei genitori, le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337-quater c.c., a meno che il giudice non ravvisi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. rafforzato.
Nel caso di specie il resistente a fronte della domanda di affido a sé formulata dalla ricorrente non si è costituito né è comparso all'udienza con cio' avvalorando la prospettazione materna di totale disinteresse nei confronti del figlio minore in senso sia morale che materiale.
Ritiene il Collegio che le difficoltà nell'assumere rapidamente decisioni nell'interesse del figlio – la cui audizione viene ritenuta manifestamente superflua - sotto il profilo della salute e della istruzione rendano, in presenza di un affidamento condiviso, eccessivamente complessa per la madre la gestione del figlio sotto il profilo amministrativo e burocratico, con conseguente pregiudizio per la sua condizione e che per l'effetto sia giustificato, l'affidamento super-esclusivo alla madre – della cui idoneità genitoriale non vi sono elementi per dubitare - anche con riguardo alle scelte più importanti quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale al fine di rendere più rapida, e quindi efficace, la sua tutela ed inclusivo dell'autorizzazione alla richiesta del rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Segue il collocamento presso il domicilio materno, anche a fini anagrafici.
Si conferma il diritto di visita come già regolato dal Tribunale prevedendosi che avvenga previo accordo con la madre e quanto meno per un periodo iniziale alla presenza della stessa.
Quanto ai profili economici è emerso dalla relazione pervenuta da che il resistente per le annualità CP_2
2023 e 2024 abbia prestato attività lavorativa per TA PZ percependo rispettivamente €
7.146, 00 (dei quali € 414, 00 derivanti da “cassa integrazione”) e complessivi € 12.579, 00 (dei quali €
pagina 4 di 5 414,00 derivanti da “cassa integrazione”) laddove la ricorrente ha documentato redditi inferiori a €
10.000,00 annui per l'annualità 2023 (CU. 2024) e di € 10.047, 97 per l' annualità 2024 (C.U.2025).
Va dunque confermato come da domanda della ricorrente l'esborso dovuto dal padre a titolo di mantenimento ordinario del figlio, da effettuarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, per € 150, 00 mensili oltre a rivalutazione ISTAT, ed oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al
Tribunale, con decorrenza dalla pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, bassa complessità, delle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, decisionale), valori minimi, in complessivi € 3.809, 00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia definitivamente pronunciando, così decide:
1) n. in data 30.12.2013, in modo super - esclusivo alla madre Parte_6 Pt_5
, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
[...]
- dispone che il diritto di visita del padre venga esercitato come da parte motiva;
- pone a carico del resistente il pagamento, a titolo di mantenimento del figlio, della somma di € 150,00 mensili rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
- pone a carico del resistente nella misura del 50%, le spese straordinarie relative alla prole secondo le modalità di cui al Protocollo in uso al Tribunale ed il rimanente 50% a carico della ricorrente;
4) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente che si liquidano per onorari in € 3.809, 00 oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 30.10.2025
Il Presidente dott. ssa Tania Vettore
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2921/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ricorrente
(avv. Antonella Callegaro) contro
(C.F. CP_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento del PM in sede interveniente ex lege in punto: ricorso ex art. 473 bis. 11 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Nel merito:
pagina 1 di 5 - nato a Dolo (VE) in data [...], in [...] - esclusivo alla madre Parte_2 Pt_3
, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
[...]
- disporre che il diritto di visita venga esercitato come da provvedimenti provvisori emessi con decreto di fissazione udienza
n.cronol.11465/2024 del 19.07.2024 ovvero “previo accordo con la madre e quanto meno per un periodo iniziale alla presenza della stessa tenuto conto che - come da deduzione materna (cfr. verbale di udienza) - il padre ha perso i contatti con il figlio dal 2019”;
- porre a carico del resistente il pagamento, a titolo di mantenimento del figlio, della somma di € 150,00 mensili o la diversa somma anche maggiore che sarà ritenuta di giustizia, somma rivalutabile annualmente su base ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
- porre a carico del resistente nella misura del 50%, le spese straordinarie relative alla prole secondo le modalità di cui al
Protocollo in uso al Tribunale ed il rimanente 50% a carico della ricorrente;
Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito il Tribunale esponendo: - di avere avuto una relazione more uxorio con il sig.
[...]
dalla cui unione è nato, in data 30.12.2013, in Dolo (VE), il figlio;
- che nel Pt_4 Parte_2 novembre 2019 il sig. si è allontanato dall'abitazione familiare “per tornare a casa dei propri genitori ove CP_1 tuttora vive”; - di essere dunque rimasta con il figlio nell'abitazione familiare, di proprietà esclusiva della stessa;
- che il suddetto immobile è gravato da un mutuo ipotecario con rata mensile di circa € 530, 00 mensili;
- che “da allora, il sig. si è pressochè disinteressato del figlio col quale ha avuto 4/5 incontri (circa CP_1
1 incontro l'anno) e non ha versato alcunchè a titolo di contributo al mantenimento del medesimo”; - di prestare attività lavorativa dal 01.03.2019 come dipendente dell'Associazione “Casa del Fanciullo” di Padova con stipendio di circa € 760,00 mensili, di percepire l'intero assegno unico per il figlio di € 189,20 mensili e di avere presentato domanda di ammissione al gratuito patrocinio;
- di non conoscere la posizione lavorativa del sig.
e che “i tentativi … di discutere in ordine all'affidamento, gestione e mantenimento del figlio col padre, sono CP_1 stati vani (doc.16: racc. avv. A. Callegaro del 27.11.2023)”.
Tanto premesso ha chiesto l'accogliento delle conclusioni sopra indicate.
Il PM ha prestato rituale intervento nel giudizio.
Il G.D., rilevato che la notifica è ritualmente avvenuta, ha dichiarato la contumacia del resistente.
E' stata sentita la ricorrente ex art. 473 bis. 21 c.p.c. la quale ha dichiarato: ““il sig. si è allontanato da CP_1 novembre 2019 dalla residenza comune, non so dov'è né cosa faccia, ha chiamato per i primi due mesi nostro figlio e poi non lo
pagina 2 di 5 ha piu' cercato. Mi occupo in via esclusiva di nostro figlio, lui non dà niente. Vivo a Campolongo Maggiore (VE), ho una casa di proprietà, sono addetta alle pulizie, prendo sui 750 euro mensili circa, il padre faceva il muratore, guadagnava sui
1500, 00 mensili, non so se lavora ancora, non so piu niente. Ha sempre svolto lavori come dipendente. Il bambino non mi chiede piu' nulla del padre”.
Con ordinanza emessa ex art. 473 bis. 22 c.p.c. il Tribunale ha affidato il minore , in Parte_2 modo super - esclusivo alla madre , con collocazione prevalente e residenza presso la Parte_5 stessa;
regolato il diritto di visita paterno disponendo che avvenga “previo accordo con la madre e quanto meno per un periodo iniziale alla presenza della stessa tenuto conto che - come da deduzione materna (cfr. verbale di udienza) - il padre ha perso i contatti con il figlio dal 2019”; è stato posto a carico del resistente il pagamento, a titolo di mantenimento del figlio, della somma di € 150,00 mensili rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla prole secondo le modalità di cui al Protocollo in uso al Tribunale. CP_ E' stato richiesto ad (sede di Padova/Piove di Sacco) di trasmettere l'estratto contributivo e retributivo del resistente, pervenuto il 13.2.2025.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza in data 16.10.2025, assegnando ex art. 473bis. 28 c.p.c. i termini (con decorrenza a ritroso) di cui alla citata norma per precisazione delle conclusioni e scritti finali.
***
La domanda di affido esclusivo formulata dalla ricorrente va accolta disponendosi che venga adottata la forma di affidamento c.d. super esclusivo del figlio in ragione dell'esigenza di provvedere rapidamente alle esigenze di tutela della salute ed istruzione, senza dover attendere le decisioni del padre del quale ha dedotto il completo disinteresse nei confronti del figlio, accudito, in ogni sua esigenza, dalla medesima.
Si osserva infatti in punto di diritto, che l'affidamento esclusivo costituisce eccezione rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c.: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti contrario all'interesse del minore ai sensi dell'art. 337-quater (già 155 bis, primo comma,
c.c.). Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato
(art.337-quater come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.). A tale proposito la Suprema Corte afferma che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla pagina 3 di 5 idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.. In merito la Corte di Cassazione ha affermato: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per
l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che
l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre
2009 n.26587);
Nel caso di affidamento esclusivo della prole a uno solo dei genitori, le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337-quater c.c., a meno che il giudice non ravvisi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. rafforzato.
Nel caso di specie il resistente a fronte della domanda di affido a sé formulata dalla ricorrente non si è costituito né è comparso all'udienza con cio' avvalorando la prospettazione materna di totale disinteresse nei confronti del figlio minore in senso sia morale che materiale.
Ritiene il Collegio che le difficoltà nell'assumere rapidamente decisioni nell'interesse del figlio – la cui audizione viene ritenuta manifestamente superflua - sotto il profilo della salute e della istruzione rendano, in presenza di un affidamento condiviso, eccessivamente complessa per la madre la gestione del figlio sotto il profilo amministrativo e burocratico, con conseguente pregiudizio per la sua condizione e che per l'effetto sia giustificato, l'affidamento super-esclusivo alla madre – della cui idoneità genitoriale non vi sono elementi per dubitare - anche con riguardo alle scelte più importanti quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale al fine di rendere più rapida, e quindi efficace, la sua tutela ed inclusivo dell'autorizzazione alla richiesta del rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Segue il collocamento presso il domicilio materno, anche a fini anagrafici.
Si conferma il diritto di visita come già regolato dal Tribunale prevedendosi che avvenga previo accordo con la madre e quanto meno per un periodo iniziale alla presenza della stessa.
Quanto ai profili economici è emerso dalla relazione pervenuta da che il resistente per le annualità CP_2
2023 e 2024 abbia prestato attività lavorativa per TA PZ percependo rispettivamente €
7.146, 00 (dei quali € 414, 00 derivanti da “cassa integrazione”) e complessivi € 12.579, 00 (dei quali €
pagina 4 di 5 414,00 derivanti da “cassa integrazione”) laddove la ricorrente ha documentato redditi inferiori a €
10.000,00 annui per l'annualità 2023 (CU. 2024) e di € 10.047, 97 per l' annualità 2024 (C.U.2025).
Va dunque confermato come da domanda della ricorrente l'esborso dovuto dal padre a titolo di mantenimento ordinario del figlio, da effettuarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, per € 150, 00 mensili oltre a rivalutazione ISTAT, ed oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al
Tribunale, con decorrenza dalla pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, bassa complessità, delle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, decisionale), valori minimi, in complessivi € 3.809, 00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia definitivamente pronunciando, così decide:
1) n. in data 30.12.2013, in modo super - esclusivo alla madre Parte_6 Pt_5
, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
[...]
- dispone che il diritto di visita del padre venga esercitato come da parte motiva;
- pone a carico del resistente il pagamento, a titolo di mantenimento del figlio, della somma di € 150,00 mensili rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
- pone a carico del resistente nella misura del 50%, le spese straordinarie relative alla prole secondo le modalità di cui al Protocollo in uso al Tribunale ed il rimanente 50% a carico della ricorrente;
4) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente che si liquidano per onorari in € 3.809, 00 oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 30.10.2025
Il Presidente dott. ssa Tania Vettore
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
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