Articolo 7 della Legge 12 maggio 1950, n. 348
Articolo 6Articolo 8
Versione
22 giugno 1950
Art. 7.
Il limite massimo complessivo di 50 mila cavalli-asse stabilito nel primo comma dell'art. 15 della legge per le installazioni di nuovi apparati motori completi su navi in esercizio, e' elevato a 85 mila cavalli-asse.
Entrata in vigore il 22 giugno 1950