Art. 5.
Gli agenti iscritti alle Casse speciali di previdenza, le quali non siano in grado di garantire agli agenti medesimi un trattamento non inferiore a quello assicurato dal Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, sono iscritti ali Fondo medesimo a decorrere dal 1 luglio 1948.
Il periodo di iscrizione presso le Casse speciali sara' riconosciuto, ai fini del trattamento a carico del Fondo nazionale, entro i limiti del periodo per il quale potranno essere coperte le corrispondenti riserve matematiche mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati presso le Casse e dei contributi versati nella assicurazione generale obbligatoria per gli agenti iscritti alla medesima.
Alla copertura delle riserve matematiche, per tutto o parte del restante periodo di iscrizione alle Casse speciali, potra' provvedere l'interessato con versamenti a proprio carico.
Agli agenti collocati in quiescenza, che abbiano beneficiato del trattamento di previdenza assicurato dalle Casse speciali di cui al precedente primo comma, e' riconosciuta la facolta' di conseguire la pensione nei limiti e con le modalita' stabilite dal secondo e terzo comma del presente articolo, purche' gli agenti stessi ne facciano richiesta all'istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 2 febbraio 1955, n. 80 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine utile di un anno (7 giugno 1950) previsto dall'art. 5, ultimo comma, della legge 14 maggio 1949, n. 269 , per la richiesta all'Istituto nazionale della previdenza sociale di iscrizione al Fondo nazionale di previdenza da parte di ex agenti gia' addetti ai servizi di trasporto in concessione, iscritti a Casse speciali, viene prorogato ad un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale."
Gli agenti iscritti alle Casse speciali di previdenza, le quali non siano in grado di garantire agli agenti medesimi un trattamento non inferiore a quello assicurato dal Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, sono iscritti ali Fondo medesimo a decorrere dal 1 luglio 1948.
Il periodo di iscrizione presso le Casse speciali sara' riconosciuto, ai fini del trattamento a carico del Fondo nazionale, entro i limiti del periodo per il quale potranno essere coperte le corrispondenti riserve matematiche mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati presso le Casse e dei contributi versati nella assicurazione generale obbligatoria per gli agenti iscritti alla medesima.
Alla copertura delle riserve matematiche, per tutto o parte del restante periodo di iscrizione alle Casse speciali, potra' provvedere l'interessato con versamenti a proprio carico.
Agli agenti collocati in quiescenza, che abbiano beneficiato del trattamento di previdenza assicurato dalle Casse speciali di cui al precedente primo comma, e' riconosciuta la facolta' di conseguire la pensione nei limiti e con le modalita' stabilite dal secondo e terzo comma del presente articolo, purche' gli agenti stessi ne facciano richiesta all'istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 2 febbraio 1955, n. 80 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine utile di un anno (7 giugno 1950) previsto dall'art. 5, ultimo comma, della legge 14 maggio 1949, n. 269 , per la richiesta all'Istituto nazionale della previdenza sociale di iscrizione al Fondo nazionale di previdenza da parte di ex agenti gia' addetti ai servizi di trasporto in concessione, iscritti a Casse speciali, viene prorogato ad un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale."