Art. 8.
Le infrazioni all'obbligo della chiusura settimanale previsto dalla presente legge sono punite con ammenda non inferiore a lire 50.000 e non superiore a lire 300.000.
In caso di recidivita', l'autorita' competente puo' adottare provvedimenti amministrativi di sospensione o di revoca della licenza.
Le infrazioni alla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 6 sono soggette alla pena pecuniaria di lire 10.000.
Le infrazioni all'obbligo della chiusura settimanale previsto dalla presente legge sono punite con ammenda non inferiore a lire 50.000 e non superiore a lire 300.000.
In caso di recidivita', l'autorita' competente puo' adottare provvedimenti amministrativi di sospensione o di revoca della licenza.
Le infrazioni alla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 6 sono soggette alla pena pecuniaria di lire 10.000.