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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/12126
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da
CF ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Lungo Lago dei Pescatori n. 16/A, quale erede del Sig. , Persona_1
C.F. ), nato a [...], il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in Via Etiopia n. 8 quale erede della Sig.ra e quale erede del Sig. Persona_2 Persona_1
e del signor
[...] Persona_3
C.F. nato a [...] il [...] e residente Parte_3 C.F._3 in Marina Grosseto, Via Firenze 27, quale erede di quale erede di Persona_4 Persona_2
e quale erede di e di Persona_1 Persona_3
( ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_4 CodiceFiscale_4
Grosseto, Via Ortigara n. 5, quale erede di quale erede di e quale Persona_4 Persona_2 erede di e Persona_1 Persona_3 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Emilia Maria Angeloni (C.F. C.F._5
; fax 06/70613539) e Fabrizio Ravidà (C.F. Email_1
, fax. 06/8084757; ) ed elettivamente C.F._6 Email_2 domiciliati presso lo studio della prima in Roma, Via Paolo Paruta 3, in virtù procure apposte in calce, su foglio separato autenticato ai sensi dell'art. 83, 3° comma, c.p.c.
ATTORI
( cf ) in persona del Ministro in carica, difeso per Controparte_1 P.IVA_1 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (CF: , P.IVA_2
FAX: 055472555) presso i cui Uffici siti in via degli Arazzieri n. Email_3
4, pure è legalmente domiciliati
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
“Piaccia al Tribunale ill.mo adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previ i necessari accertamenti e declaratorie:
(A) accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore per i fatti di cui in narrativa;
Pagina 1 (B) per l'effetto condannare il in persona del pro-tempore a versare Controparte_1 CP_2 agli eredi della Sig.ra ossia e Persona_2 Parte_4 Parte_2 Parte_3
nonché alla moglie Sig.ra la somma che parrà di giustizia secondo i
[...] Parte_1 parametri di cui al § 3 del presente atto, oltre interessi e rivalutazione;
(C) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, con sentenza come per legge provvisoriamente esecutiva e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione”.
Nell'interesse del convenuto: in via principale, per il rigetto di ogni avversa domanda perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, per la determinazione del quantum dovuto secondo le tabelle in uso presso il Tribunale di Firenze, previa detrazione delle somme già corrisposte dall'Amministrazione in esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze n. 4432/2008, pari ad euro 695.275,75, oltre interessi , spese di registrazione e notifica, nonché delle somme percepite a titolo di indennizzo e di benefici economici riconosciuti ex lege per i fatti di causa. Vinte le spese del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con citazione dell'anno 2010 (coniuge) e (madre), citavano il Parte_1 Persona_2
della difesa per la morte del congiunto morto all'età di 36 anni a CP_1 Persona_5 causa dell'esposizione all'uranio impoverito utilizzato in una missione militare in Somalia.
Concludevano chiedendo danni iure proprio e danni iure hereditario nel seguente modo:
“Piaccia al Tribunale ill.mo adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previ i necessari accertamenti e declaratorie: (A) accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
in persona del pro-tempore per i fatti di cui in narrativa;
(B) per l'effetto CP_1 CP_2 condannare il in persona del Ministro pro-tempore a versare alla Sig.ra Controparte_1 [...]
(b1) con riferimento alle spese sostenute la somma pari a € 50.000,00 salva maggiore o Per_2 minore quantificazione in corso di causa;
(b2) con riferimento al credito jure proprio, la somma che parrà di giustizia e che, in applicazione dei criteri equitativi richiamati al § 2.3., si è indicato in €
2.000.000,00 (duemilioni), salva maggiore o minore quantificazione, oltre interessi e rivalutazione per le ragioni descritte in narrativa e (b3) con riferimento ai crediti jure haereditatis, relativi ai diritti del marito, e del figlio , la somma che, in applicazione dei Persona_3 Persona_1 criteri equitativi sempre richiamati al § 2.3., parrà di giustizia;
(C) per l'effetto condannare il
in persona del Ministro pro tempore a versare alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
(c1) con riferimento al credito jure proprio, la somma che parrà di giustizia e che, in applicazione dei criteri equitativi richiamati al § 2.3., si è indicato in € 1.000.000,00 (unmilione), salva maggiore
o minore quantificazione, oltre interessi e rivalutazione per le ragioni descritte in narrativa e (c2) con riferimento ai crediti jure haereditatis, relativi ai diritti di , la somma Persona_1 che, in applicazione dei criteri equitativi sempre richiamati al § 2.3., parrà di giustizia;
; (D) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, con sentenza come per legge provvisoriamente esecutiva e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione”.
La causa veniva iscritta a ruolo al n. R.G. 11156/2010 e assegnata al Giudice Niccolò Calvani – Sez.
2° del Tribunale Civile di Firenze.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda e, concessi i termini ex art. CP_1 183, 6° co. c.p.c., all'udienza del 7/07/2014 le parti precisavano le conclusioni. il dott. Calvani con sentenza 3911/2014 mentre dichiarava il difetto di giurisdizione sulle domande proposte iure hereditatis, condannava il sulla domanda del danno tanatologico proposta iure CP_1 proprio dagli eredi della vittima primaria, cui si era succeduta la linea per decesso di Pt_3 Per_3
[...]
Con ricorso in riassunzione notificato in data 11/06/15, i signori e Pt_1 Per_2 Pt_3 riassumevano la causa dinanzi al Tar del Lazio.
Pagina 2 Dopo la decisione del Tar che aveva sollevato il conflitto negativo di giurisdizione e la decisione della Corte di Cassazione che aveva indicato la giurisdizione del Tribunale di Firenze, la causa è stata proseguita davanti a questo tribunale con atto di riassunzione del 2022 dando luogo a questo segmento di giudizio.
In questa causa il ha ribadito l'eccezione di giudicato. Infatti, per quel medesimo danno il CP_1 loro dante causa ha iniziato un giudizio, concluso con sentenza del Tribunale di Firenze n. 4432/2008 divenuta definitiva a seguito della pronuncia della Cassazione n. 21596/2017 , dove parte in causa sono proprio gli odierni attori, con la quale è stato respinto il ricorso del avverso la CP_1 decisione della Corte di Appello di Firenze n. 815/2014, e dove parte in causa sono , proprio iure hereditatis, gli odierni attori, di talchè la presente azione è inammissibile.
Nel corpo della riassunzione gli attori davano atto che il sig quando era in Persona_1 vita aveva intentato personalmente una causa contro il per i danni iure proprio compreso il CP_1 danno morale per la sofferenza data dalla consapevolezza di aver contratto una malattia mortale a causa proprio della missione in Somalia.
Quella causa fu istruita con ctu che pose il nesso di causalità tra esposizione all'uranio impoverito durante la missione in Somalia e malattia tumorale contratta dal e venne Persona_1 definita dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 4432 del novembre 2008 che conteneva le seguenti condanne: “Condanna il al risarcimento del danno subito da Controparte_1 [...]
mediante il pagamento a quest'ultimo della somma di euro 545.061,41 oltre Persona_1 interessi equitativamente determinati al 2,5% annuo su detta somma devalutata al 7.7.1993 in dalla prolazione della presente sentenza. Condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che si liquidano in complessivi euro 23.170.000, di cui euro 670 per spese, euro 5000 per diritti, euro 15000 per onorari ed euro 2500 per spese generali otre IVA e CAP sull'imponibile come per legge” (doc. 8).
Nel 2022 dunque il processo veniva riassunto o riproposto (a seconda delle tesi) e gli attori hanno dunque chiesto in questo giudizio il danno iure hereditario di tipo catastrofale, ossia quella intensissima sofferenza morale che aveva provato all'età di 36 anni quando Persona_5 divenne consapevole che la contrazione di quella malattia neoplastica causata dalla forte esposizione all'uranio impoverito durante il servizio militare, lo avrebbe certamente portato alla morte in pochi mesi come dimostra una lettera che aveva scritto alla moglie dall'ospedale di Pisa in data 9.10.2008, che dimostra chiaramente questa consapevolezza e tutta la tristezza e sofferenza interiore che aveva provocato nella sua sfera psichica.
Sull'eccezione del di duplicazione dei risarcimenti e di giudicato e Controparte_1 compensazione gli attori hanno rilevato che a fronte di un decesso avvenuto il 10.3.2009 e di una domanda di risarcimento del danno catastrofale che, dunque, trova come fatto costitutivo la morte stessa, non si può sostenere che la sentenza del Tribunale di Firenze del 2008 n. 4432 possa avere contemplato tale danno.
Hanno prodotto una lettera scritta dal loro congiunto prima di morire a dimostrazione della sua consapevolezza della morte e dell'intensa sofferenza soggettiva: Doc. 25 lettera dall'ospedale
Cisanello di Pisa: “…penso a tutto quello che avrei potuto fare e che invece non ho fatto, il rimpianto più grosso è quello di non averti dato un figlio o una figlia anche perché saresti stata una mamma perfetta (visto come hai fatto la moglie)” ✓ “…avrei voluto invecchiare con te …ma purtroppo non è stato possibile;
se puoi amore non darla vinta allo Stato e fatti dare tutto quello che ti spetta…in modo che almeno tu possa vivere una vita senza problemi…”; ✓ “…se ti arriverà questa lettera vorrà dire che io non ci sono più…”; ✓ “Amore mio di a AB e mamma di farsi coraggio ancora una volta… ✓ “Amore mio mi sono impegnato al massimo, sai benissimo che non mi sono mai arreso davanti a niente, ho combattuto il linfoma di H….ma questa volta purtroppo il destino ha deciso per me;
✓ “so che non c'è bisogno che io te lo chieda, ma vorrei tanto che stessi vicino a AB e mamma
Pagina 3 e con tutto quello che hanno passato non so se ce la faranno a reggere anche questa…”; ✓ “..ora è proprio giunto il momento di salutarti. Ricordati di quello che ti ho detto e non preoccuparti, io sarò qui ad aspettarti per darti tutto quello che non ti ho dato in vita e per avere con te una vita serena e senza problemi”.
Sulla causalità tra esposizione all'uranio impoverito, contrazione della malattia e decesso hanno dedotto che essa è stata ampiamente acclarata in diverse perizie e consulenze tecniche, non ultima quella redatta dal Ministero della Salute e depositata il 17.1.2013 nel giudizio dinanzi alla Corte dei
Conti e diretto al riconoscimento del diritto a pensione (doc. 24).
Gli attori hanno dedotto che la liquidazione di questo danno catastrofale non era stata fatta in una precedente sentenza citata dal (che ha eccepito la duplicazione delle richieste) Controparte_1 in quanto con la sentenza citata era stato liquidato agli attori il solo danno tanatologico ossia il danno per perdita del congiunto e dunque un danno iure proprio degli attori, liquidato in euro 300 mila per il coniuge e d in euro 560 mila per gli altri congiunti.
In questo giudizio invece si richiede il danno catastrofale e gli attori chiedono procedersi con giudizio equitativo, utilizzando come elementi di guida in questa equità i seguenti elementi.
In particolare, la Suprema Corte ritiene che il danno catastrofale o terminale debba essere liquidato, tenuto conto delle peculiarità del caso, secondo criteri equitativi (Cass. 28.2.2022, n. 6503). In tale direzione, hanno evidenziato come:
sia morto a 36 anni ossia quando tutto si riesce a immaginare per sé stessi, come Persona_5 costruirsi una vita con la nuova e giovane moglie appena sposata, ma non certamente di dover morire a quell'età.
La scoperta della ineluttabilità del decesso può essere fatta risalire a un momento successivo alla perizia depositata nel primo giudizio introdotto (e, dunque, il 5.5.2008: cfr. doc. 48) o al più tardi al momento della redazione della lettera 19.10.2008 (doc. 25); iii) a ristoro del danno da perdita parentale è stata liquidato Euro 300.000,00 per la moglie, e Euro 560.000,00 agli altri Parte_1 parenti (cfr. doc. 13).
Questi parametri devono essere oggetto di attenta ponderazione e vengono indicati dagli attori a fini puramente indicativi con il solo scopo di sottoporre un possibile criterio applicativo.
Nella comparsa conclusionale sul quantum gli attori hanno esposto che laddove non si ritenga di applicare i criteri equitativi richiamati dalla Suprema Corte nei precedenti citati nelle note già depositate, la liquidazione deve essere condotta applicando le tabelle di risarcimento del danno, nel caso di specie tanatologico che, in ogni caso, possono costituire giusto parametro per l'esercizio dei poteri di quantificazione in via equitativa.
In questa direzione le tabelle applicano un principio crescente- decrescente del danno, connotato dalla maggiore intensità dello stesso nei primi tre giorni, con un sostanziale equilibrio nei successivi 100
(i tre giorni non sono cumulati ai 100 cfr. tabelle risarcimento Tribunale di Milano, pag. 49) – con incremento fino al 50% tenuto conto delle condizioni del soggetto danneggiato – e, a decorrere dal
100 applicazione del danno biologico per i residui giorni. Ne discende che, tenuto conto della giovane età, del trauma della scoperta, dell'esistenza di relazioni affettive estremamente solide (una giovane moglie), a non si può non applicare il massimo degli incrementi sia con Persona_1 riferimento ai primi tre giorni che con riferimento a tutti i successivi. Tenuto conto che la percezione dell'imminente morte può essere fatta risalire, al più tardi, al 9.10.2008 data in cui viene scritta la lettera che conferma la consapevolezza della morte imminente, i giorni da considerare sono 152 con somma da quantificarsi, come detto secondo le tabelle allegate (o quelle migliorative che dovessero essere adottate con riferimento al danno in questione), da incrementare con rivalutazione e interessi dalla data del decesso.
Pagina 4 All'udienza cartolarizzata del 31.1.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con comparse e repliche scritte delle parti e viene ora a decisione.
MOTIVAZIONE
La domanda non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.
A pag. 35 e 36 della sentenza Monteverde datata 17.12.2008 (doc. 8) divenuta irrevocabile nel
2017, il tribunale di Firenze ha già liquidato la somma di oltre euro 545 mila euro direttamente alla vittima primaria, , e leggendo detta sentenza a pag. 35 e 36 si coglie che in Persona_1 quella liquidazione del 2008 risulta liquidato anche il danno morale ossia la sofferenza morale del
, determinata dalla consapevolezza dell'essere affetto da malattia dall'esito Persona_1 mortale e il decesso è infatti avvenuto in data 10.3.2009.
La sentenza costituisce l'epilogo di un giudizio iniziato con atto di citazione notificato il 21 febbraio
2002, dove il Sig. conveniva dinanzi al Tribunale Civile di Roma ( 15), il Persona_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 contrariis rejectis, dichiarare il , in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 responsabile per la malattia contratta dall'attore in seguito alla sua permanenza in Somalia durante l'operazione Ibis così come specificato in narrativa e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno fisico, biologico, morale, nonché del danno arrecato alla sua vita di relazione e comunque di tutti i danni, nessuno escluso, subiti e subendi che si quantificano in Euro 1.032.000,00 o in quella somma maggiore o minore che più parrà di giustizia anche in seguito alla CTU oltre alle spese sostenute e da sostenere e su tutto gli interessi e rivalutazione monetaria dal fatto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CAP.” (doc. 5).
La domanda introdotta in questo giudizio dunque è pertinente alla stessa sofferenza morale del per aver contratto una patologia dall'esito mortale. Per_1
Risulta dunque fondata l'eccezione del secondo cui parte attrice chiede iure hereditario CP_1 ciò che fu già liquidato al titolare del diritto vittima primaria con la sentenza del dic. 2008 n. 4432.
A voler rilevare come tra la data della sentenza e la data del decesso decorrono circa due mesi, che sarebbero di danno catastrofale rimasto fuori dalla liquidazione, si deve però considerare che la quantificazione del danno morale è stata già fatta dal tribunale di Firenze nel 2008 e non è possibile liquidare ora alcunchè anche stante il divieto di frazionamento del credito e dunque l'inammissibilità della presente azione tesa al riconoscimento dello stesso credito azionato o di una residua parte.
Dalla sentenza del tribunale di Firenze del 2014 giudice Calvani prodotta come doc. 13 dagli attori emerge che è stata loro già liquidato il danno iure proprio per perdita del congiunto, con euro 300 mila alla coniuge ed euro 560 mila per gli altri congiunti. Pt_1
Il tribunale di Firenze aveva rimesso al Tar la domanda iure hereditatis che come già detto riguarda i danni già ricompresi nella sentenza del tribunale di Firenze del 2008. Parte_5
Dunque, la domanda qui proposta va dichiarata inammissibile in quanto il credito è già stato liquidato con la sentenza n. 4412/2008 da questo stesso tribunale direttamente alla vittima primaria deceduta due mesi dopo la sentenza. Il divieto di frazionamento del credito rende inammissibile che ora gli eredi chiedano questo stesso danno morale /catastrofale che venne già liquidato come emerge a pag. 35 e 36 della sentenza.
A nulla rileva che la costruzione della categoria del danno catastrofale si sia affinata nella giurisprudenza successiva al 2008, con liquidazioni che fuoriescono dal metodo liquidatorio delle tabelle milanesi in quanto ciò che conta è che quella voce sia stata già richiesta e liquidata davanti ad un giudice, a nulla rilevando che in base alla recente giurisprudenza si possano ottenere maggiori risarcimenti con metodi liquidatori diversi dalle tabelle meneghine, che comunque parte attrice ha
Pagina 5 richiamato come proposta liquidatoria e metodo anche nella sua comparsa conclusionale oltre che nell'atto introduttivo e dunque in modo giustapponibile anche per “metodo” a quello già impiegato dal Giudice nel 2008. Parte_5
Non v'è infatti dubbio che il danno catastrofale caratterizzato dalla consapevolezza dell'imminente exitus vitae è un danno morale, e come tale è stato liquidato nella citata sentenza nelle pagine suddette.
La domanda va dunque rigettata in quanto inammissibile per giudicato già formatosi sullo stesso credito e per l'infrazionabilità del credito avente stesso titolo.
Si noti che la Corte di Cassazione a sezioni unite si è pronunziata a tal riguardo Cass.
Sez. U - , Sentenza n. 4090 del 16/02/2017 affermando che “Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
Le spese vanno compensate in quanto lo sviluppo del cospicuo contenzioso di che ci si occupa, cade proprio quando la giurisprudenza della Corte di Cassazione si formava sulle componenti del danno tabellare, sulla tematica del danno morale e dinamico distinto dal biologico e sulla personalizzazione, e in quanto durante il dipanarsi del contenzioso cominciato nel 2010 è stata è elaborata anche la figura del danno catastrofale con aspetti e caratteristiche che si sono affinate nel tempo, successivamente al 2008, per cui il contenzioso trova una sua giustificazione proprio per il dipanarsi negli anni del giudizio, iniziato non nel 2022 ma nel 2010, di questa particolare gestazione giurisprudenziale di importanti istituti che vengono in rilievo nella presente controversia. Inoltre, al fine della compensazione va anche considerato che la controversia presentava aspetti controversi proprio per il fatto che la vittima primaria si è vista liquidare il danno collegato alla consapevolezza della sua malattia mortale, con una liquidazione che si fermava a due/tre mesi prima del decesso per cui il periodo successivo è sfuggito a questa liquidazione, ma come già detto sfugge anche ora alla liquidazione per divieto di frazionamento del credito.
P.Q.M.
Il tribunale
Con sentenza che definisce il giudizio
• Rigetta la domanda degli attori;
• compensa integralmente le spese del giudizio.
Firenze, 10 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da
CF ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Lungo Lago dei Pescatori n. 16/A, quale erede del Sig. , Persona_1
C.F. ), nato a [...], il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in Via Etiopia n. 8 quale erede della Sig.ra e quale erede del Sig. Persona_2 Persona_1
e del signor
[...] Persona_3
C.F. nato a [...] il [...] e residente Parte_3 C.F._3 in Marina Grosseto, Via Firenze 27, quale erede di quale erede di Persona_4 Persona_2
e quale erede di e di Persona_1 Persona_3
( ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_4 CodiceFiscale_4
Grosseto, Via Ortigara n. 5, quale erede di quale erede di e quale Persona_4 Persona_2 erede di e Persona_1 Persona_3 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Emilia Maria Angeloni (C.F. C.F._5
; fax 06/70613539) e Fabrizio Ravidà (C.F. Email_1
, fax. 06/8084757; ) ed elettivamente C.F._6 Email_2 domiciliati presso lo studio della prima in Roma, Via Paolo Paruta 3, in virtù procure apposte in calce, su foglio separato autenticato ai sensi dell'art. 83, 3° comma, c.p.c.
ATTORI
( cf ) in persona del Ministro in carica, difeso per Controparte_1 P.IVA_1 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (CF: , P.IVA_2
FAX: 055472555) presso i cui Uffici siti in via degli Arazzieri n. Email_3
4, pure è legalmente domiciliati
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
“Piaccia al Tribunale ill.mo adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previ i necessari accertamenti e declaratorie:
(A) accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore per i fatti di cui in narrativa;
Pagina 1 (B) per l'effetto condannare il in persona del pro-tempore a versare Controparte_1 CP_2 agli eredi della Sig.ra ossia e Persona_2 Parte_4 Parte_2 Parte_3
nonché alla moglie Sig.ra la somma che parrà di giustizia secondo i
[...] Parte_1 parametri di cui al § 3 del presente atto, oltre interessi e rivalutazione;
(C) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, con sentenza come per legge provvisoriamente esecutiva e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione”.
Nell'interesse del convenuto: in via principale, per il rigetto di ogni avversa domanda perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, per la determinazione del quantum dovuto secondo le tabelle in uso presso il Tribunale di Firenze, previa detrazione delle somme già corrisposte dall'Amministrazione in esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze n. 4432/2008, pari ad euro 695.275,75, oltre interessi , spese di registrazione e notifica, nonché delle somme percepite a titolo di indennizzo e di benefici economici riconosciuti ex lege per i fatti di causa. Vinte le spese del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con citazione dell'anno 2010 (coniuge) e (madre), citavano il Parte_1 Persona_2
della difesa per la morte del congiunto morto all'età di 36 anni a CP_1 Persona_5 causa dell'esposizione all'uranio impoverito utilizzato in una missione militare in Somalia.
Concludevano chiedendo danni iure proprio e danni iure hereditario nel seguente modo:
“Piaccia al Tribunale ill.mo adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previ i necessari accertamenti e declaratorie: (A) accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
in persona del pro-tempore per i fatti di cui in narrativa;
(B) per l'effetto CP_1 CP_2 condannare il in persona del Ministro pro-tempore a versare alla Sig.ra Controparte_1 [...]
(b1) con riferimento alle spese sostenute la somma pari a € 50.000,00 salva maggiore o Per_2 minore quantificazione in corso di causa;
(b2) con riferimento al credito jure proprio, la somma che parrà di giustizia e che, in applicazione dei criteri equitativi richiamati al § 2.3., si è indicato in €
2.000.000,00 (duemilioni), salva maggiore o minore quantificazione, oltre interessi e rivalutazione per le ragioni descritte in narrativa e (b3) con riferimento ai crediti jure haereditatis, relativi ai diritti del marito, e del figlio , la somma che, in applicazione dei Persona_3 Persona_1 criteri equitativi sempre richiamati al § 2.3., parrà di giustizia;
(C) per l'effetto condannare il
in persona del Ministro pro tempore a versare alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
(c1) con riferimento al credito jure proprio, la somma che parrà di giustizia e che, in applicazione dei criteri equitativi richiamati al § 2.3., si è indicato in € 1.000.000,00 (unmilione), salva maggiore
o minore quantificazione, oltre interessi e rivalutazione per le ragioni descritte in narrativa e (c2) con riferimento ai crediti jure haereditatis, relativi ai diritti di , la somma Persona_1 che, in applicazione dei criteri equitativi sempre richiamati al § 2.3., parrà di giustizia;
; (D) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, con sentenza come per legge provvisoriamente esecutiva e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione”.
La causa veniva iscritta a ruolo al n. R.G. 11156/2010 e assegnata al Giudice Niccolò Calvani – Sez.
2° del Tribunale Civile di Firenze.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda e, concessi i termini ex art. CP_1 183, 6° co. c.p.c., all'udienza del 7/07/2014 le parti precisavano le conclusioni. il dott. Calvani con sentenza 3911/2014 mentre dichiarava il difetto di giurisdizione sulle domande proposte iure hereditatis, condannava il sulla domanda del danno tanatologico proposta iure CP_1 proprio dagli eredi della vittima primaria, cui si era succeduta la linea per decesso di Pt_3 Per_3
[...]
Con ricorso in riassunzione notificato in data 11/06/15, i signori e Pt_1 Per_2 Pt_3 riassumevano la causa dinanzi al Tar del Lazio.
Pagina 2 Dopo la decisione del Tar che aveva sollevato il conflitto negativo di giurisdizione e la decisione della Corte di Cassazione che aveva indicato la giurisdizione del Tribunale di Firenze, la causa è stata proseguita davanti a questo tribunale con atto di riassunzione del 2022 dando luogo a questo segmento di giudizio.
In questa causa il ha ribadito l'eccezione di giudicato. Infatti, per quel medesimo danno il CP_1 loro dante causa ha iniziato un giudizio, concluso con sentenza del Tribunale di Firenze n. 4432/2008 divenuta definitiva a seguito della pronuncia della Cassazione n. 21596/2017 , dove parte in causa sono proprio gli odierni attori, con la quale è stato respinto il ricorso del avverso la CP_1 decisione della Corte di Appello di Firenze n. 815/2014, e dove parte in causa sono , proprio iure hereditatis, gli odierni attori, di talchè la presente azione è inammissibile.
Nel corpo della riassunzione gli attori davano atto che il sig quando era in Persona_1 vita aveva intentato personalmente una causa contro il per i danni iure proprio compreso il CP_1 danno morale per la sofferenza data dalla consapevolezza di aver contratto una malattia mortale a causa proprio della missione in Somalia.
Quella causa fu istruita con ctu che pose il nesso di causalità tra esposizione all'uranio impoverito durante la missione in Somalia e malattia tumorale contratta dal e venne Persona_1 definita dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 4432 del novembre 2008 che conteneva le seguenti condanne: “Condanna il al risarcimento del danno subito da Controparte_1 [...]
mediante il pagamento a quest'ultimo della somma di euro 545.061,41 oltre Persona_1 interessi equitativamente determinati al 2,5% annuo su detta somma devalutata al 7.7.1993 in dalla prolazione della presente sentenza. Condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che si liquidano in complessivi euro 23.170.000, di cui euro 670 per spese, euro 5000 per diritti, euro 15000 per onorari ed euro 2500 per spese generali otre IVA e CAP sull'imponibile come per legge” (doc. 8).
Nel 2022 dunque il processo veniva riassunto o riproposto (a seconda delle tesi) e gli attori hanno dunque chiesto in questo giudizio il danno iure hereditario di tipo catastrofale, ossia quella intensissima sofferenza morale che aveva provato all'età di 36 anni quando Persona_5 divenne consapevole che la contrazione di quella malattia neoplastica causata dalla forte esposizione all'uranio impoverito durante il servizio militare, lo avrebbe certamente portato alla morte in pochi mesi come dimostra una lettera che aveva scritto alla moglie dall'ospedale di Pisa in data 9.10.2008, che dimostra chiaramente questa consapevolezza e tutta la tristezza e sofferenza interiore che aveva provocato nella sua sfera psichica.
Sull'eccezione del di duplicazione dei risarcimenti e di giudicato e Controparte_1 compensazione gli attori hanno rilevato che a fronte di un decesso avvenuto il 10.3.2009 e di una domanda di risarcimento del danno catastrofale che, dunque, trova come fatto costitutivo la morte stessa, non si può sostenere che la sentenza del Tribunale di Firenze del 2008 n. 4432 possa avere contemplato tale danno.
Hanno prodotto una lettera scritta dal loro congiunto prima di morire a dimostrazione della sua consapevolezza della morte e dell'intensa sofferenza soggettiva: Doc. 25 lettera dall'ospedale
Cisanello di Pisa: “…penso a tutto quello che avrei potuto fare e che invece non ho fatto, il rimpianto più grosso è quello di non averti dato un figlio o una figlia anche perché saresti stata una mamma perfetta (visto come hai fatto la moglie)” ✓ “…avrei voluto invecchiare con te …ma purtroppo non è stato possibile;
se puoi amore non darla vinta allo Stato e fatti dare tutto quello che ti spetta…in modo che almeno tu possa vivere una vita senza problemi…”; ✓ “…se ti arriverà questa lettera vorrà dire che io non ci sono più…”; ✓ “Amore mio di a AB e mamma di farsi coraggio ancora una volta… ✓ “Amore mio mi sono impegnato al massimo, sai benissimo che non mi sono mai arreso davanti a niente, ho combattuto il linfoma di H….ma questa volta purtroppo il destino ha deciso per me;
✓ “so che non c'è bisogno che io te lo chieda, ma vorrei tanto che stessi vicino a AB e mamma
Pagina 3 e con tutto quello che hanno passato non so se ce la faranno a reggere anche questa…”; ✓ “..ora è proprio giunto il momento di salutarti. Ricordati di quello che ti ho detto e non preoccuparti, io sarò qui ad aspettarti per darti tutto quello che non ti ho dato in vita e per avere con te una vita serena e senza problemi”.
Sulla causalità tra esposizione all'uranio impoverito, contrazione della malattia e decesso hanno dedotto che essa è stata ampiamente acclarata in diverse perizie e consulenze tecniche, non ultima quella redatta dal Ministero della Salute e depositata il 17.1.2013 nel giudizio dinanzi alla Corte dei
Conti e diretto al riconoscimento del diritto a pensione (doc. 24).
Gli attori hanno dedotto che la liquidazione di questo danno catastrofale non era stata fatta in una precedente sentenza citata dal (che ha eccepito la duplicazione delle richieste) Controparte_1 in quanto con la sentenza citata era stato liquidato agli attori il solo danno tanatologico ossia il danno per perdita del congiunto e dunque un danno iure proprio degli attori, liquidato in euro 300 mila per il coniuge e d in euro 560 mila per gli altri congiunti.
In questo giudizio invece si richiede il danno catastrofale e gli attori chiedono procedersi con giudizio equitativo, utilizzando come elementi di guida in questa equità i seguenti elementi.
In particolare, la Suprema Corte ritiene che il danno catastrofale o terminale debba essere liquidato, tenuto conto delle peculiarità del caso, secondo criteri equitativi (Cass. 28.2.2022, n. 6503). In tale direzione, hanno evidenziato come:
sia morto a 36 anni ossia quando tutto si riesce a immaginare per sé stessi, come Persona_5 costruirsi una vita con la nuova e giovane moglie appena sposata, ma non certamente di dover morire a quell'età.
La scoperta della ineluttabilità del decesso può essere fatta risalire a un momento successivo alla perizia depositata nel primo giudizio introdotto (e, dunque, il 5.5.2008: cfr. doc. 48) o al più tardi al momento della redazione della lettera 19.10.2008 (doc. 25); iii) a ristoro del danno da perdita parentale è stata liquidato Euro 300.000,00 per la moglie, e Euro 560.000,00 agli altri Parte_1 parenti (cfr. doc. 13).
Questi parametri devono essere oggetto di attenta ponderazione e vengono indicati dagli attori a fini puramente indicativi con il solo scopo di sottoporre un possibile criterio applicativo.
Nella comparsa conclusionale sul quantum gli attori hanno esposto che laddove non si ritenga di applicare i criteri equitativi richiamati dalla Suprema Corte nei precedenti citati nelle note già depositate, la liquidazione deve essere condotta applicando le tabelle di risarcimento del danno, nel caso di specie tanatologico che, in ogni caso, possono costituire giusto parametro per l'esercizio dei poteri di quantificazione in via equitativa.
In questa direzione le tabelle applicano un principio crescente- decrescente del danno, connotato dalla maggiore intensità dello stesso nei primi tre giorni, con un sostanziale equilibrio nei successivi 100
(i tre giorni non sono cumulati ai 100 cfr. tabelle risarcimento Tribunale di Milano, pag. 49) – con incremento fino al 50% tenuto conto delle condizioni del soggetto danneggiato – e, a decorrere dal
100 applicazione del danno biologico per i residui giorni. Ne discende che, tenuto conto della giovane età, del trauma della scoperta, dell'esistenza di relazioni affettive estremamente solide (una giovane moglie), a non si può non applicare il massimo degli incrementi sia con Persona_1 riferimento ai primi tre giorni che con riferimento a tutti i successivi. Tenuto conto che la percezione dell'imminente morte può essere fatta risalire, al più tardi, al 9.10.2008 data in cui viene scritta la lettera che conferma la consapevolezza della morte imminente, i giorni da considerare sono 152 con somma da quantificarsi, come detto secondo le tabelle allegate (o quelle migliorative che dovessero essere adottate con riferimento al danno in questione), da incrementare con rivalutazione e interessi dalla data del decesso.
Pagina 4 All'udienza cartolarizzata del 31.1.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con comparse e repliche scritte delle parti e viene ora a decisione.
MOTIVAZIONE
La domanda non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.
A pag. 35 e 36 della sentenza Monteverde datata 17.12.2008 (doc. 8) divenuta irrevocabile nel
2017, il tribunale di Firenze ha già liquidato la somma di oltre euro 545 mila euro direttamente alla vittima primaria, , e leggendo detta sentenza a pag. 35 e 36 si coglie che in Persona_1 quella liquidazione del 2008 risulta liquidato anche il danno morale ossia la sofferenza morale del
, determinata dalla consapevolezza dell'essere affetto da malattia dall'esito Persona_1 mortale e il decesso è infatti avvenuto in data 10.3.2009.
La sentenza costituisce l'epilogo di un giudizio iniziato con atto di citazione notificato il 21 febbraio
2002, dove il Sig. conveniva dinanzi al Tribunale Civile di Roma ( 15), il Persona_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 contrariis rejectis, dichiarare il , in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 responsabile per la malattia contratta dall'attore in seguito alla sua permanenza in Somalia durante l'operazione Ibis così come specificato in narrativa e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno fisico, biologico, morale, nonché del danno arrecato alla sua vita di relazione e comunque di tutti i danni, nessuno escluso, subiti e subendi che si quantificano in Euro 1.032.000,00 o in quella somma maggiore o minore che più parrà di giustizia anche in seguito alla CTU oltre alle spese sostenute e da sostenere e su tutto gli interessi e rivalutazione monetaria dal fatto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CAP.” (doc. 5).
La domanda introdotta in questo giudizio dunque è pertinente alla stessa sofferenza morale del per aver contratto una patologia dall'esito mortale. Per_1
Risulta dunque fondata l'eccezione del secondo cui parte attrice chiede iure hereditario CP_1 ciò che fu già liquidato al titolare del diritto vittima primaria con la sentenza del dic. 2008 n. 4432.
A voler rilevare come tra la data della sentenza e la data del decesso decorrono circa due mesi, che sarebbero di danno catastrofale rimasto fuori dalla liquidazione, si deve però considerare che la quantificazione del danno morale è stata già fatta dal tribunale di Firenze nel 2008 e non è possibile liquidare ora alcunchè anche stante il divieto di frazionamento del credito e dunque l'inammissibilità della presente azione tesa al riconoscimento dello stesso credito azionato o di una residua parte.
Dalla sentenza del tribunale di Firenze del 2014 giudice Calvani prodotta come doc. 13 dagli attori emerge che è stata loro già liquidato il danno iure proprio per perdita del congiunto, con euro 300 mila alla coniuge ed euro 560 mila per gli altri congiunti. Pt_1
Il tribunale di Firenze aveva rimesso al Tar la domanda iure hereditatis che come già detto riguarda i danni già ricompresi nella sentenza del tribunale di Firenze del 2008. Parte_5
Dunque, la domanda qui proposta va dichiarata inammissibile in quanto il credito è già stato liquidato con la sentenza n. 4412/2008 da questo stesso tribunale direttamente alla vittima primaria deceduta due mesi dopo la sentenza. Il divieto di frazionamento del credito rende inammissibile che ora gli eredi chiedano questo stesso danno morale /catastrofale che venne già liquidato come emerge a pag. 35 e 36 della sentenza.
A nulla rileva che la costruzione della categoria del danno catastrofale si sia affinata nella giurisprudenza successiva al 2008, con liquidazioni che fuoriescono dal metodo liquidatorio delle tabelle milanesi in quanto ciò che conta è che quella voce sia stata già richiesta e liquidata davanti ad un giudice, a nulla rilevando che in base alla recente giurisprudenza si possano ottenere maggiori risarcimenti con metodi liquidatori diversi dalle tabelle meneghine, che comunque parte attrice ha
Pagina 5 richiamato come proposta liquidatoria e metodo anche nella sua comparsa conclusionale oltre che nell'atto introduttivo e dunque in modo giustapponibile anche per “metodo” a quello già impiegato dal Giudice nel 2008. Parte_5
Non v'è infatti dubbio che il danno catastrofale caratterizzato dalla consapevolezza dell'imminente exitus vitae è un danno morale, e come tale è stato liquidato nella citata sentenza nelle pagine suddette.
La domanda va dunque rigettata in quanto inammissibile per giudicato già formatosi sullo stesso credito e per l'infrazionabilità del credito avente stesso titolo.
Si noti che la Corte di Cassazione a sezioni unite si è pronunziata a tal riguardo Cass.
Sez. U - , Sentenza n. 4090 del 16/02/2017 affermando che “Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
Le spese vanno compensate in quanto lo sviluppo del cospicuo contenzioso di che ci si occupa, cade proprio quando la giurisprudenza della Corte di Cassazione si formava sulle componenti del danno tabellare, sulla tematica del danno morale e dinamico distinto dal biologico e sulla personalizzazione, e in quanto durante il dipanarsi del contenzioso cominciato nel 2010 è stata è elaborata anche la figura del danno catastrofale con aspetti e caratteristiche che si sono affinate nel tempo, successivamente al 2008, per cui il contenzioso trova una sua giustificazione proprio per il dipanarsi negli anni del giudizio, iniziato non nel 2022 ma nel 2010, di questa particolare gestazione giurisprudenziale di importanti istituti che vengono in rilievo nella presente controversia. Inoltre, al fine della compensazione va anche considerato che la controversia presentava aspetti controversi proprio per il fatto che la vittima primaria si è vista liquidare il danno collegato alla consapevolezza della sua malattia mortale, con una liquidazione che si fermava a due/tre mesi prima del decesso per cui il periodo successivo è sfuggito a questa liquidazione, ma come già detto sfugge anche ora alla liquidazione per divieto di frazionamento del credito.
P.Q.M.
Il tribunale
Con sentenza che definisce il giudizio
• Rigetta la domanda degli attori;
• compensa integralmente le spese del giudizio.
Firenze, 10 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
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