Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00121/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00262/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 262 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Adriano Di Donato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Piergiorgio Merli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, viale De Gasperi 67;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Grimaldi, Vincenzo Del Duca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi n. -OMISSIS-, con la quale il Comune ha ordinato ai ricorrenti il ripristino dello stato dei luoghi rispetto alle opere realizzate ed ivi puntualmente elencate;
- di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto dai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi e di -OMISSIS-;
Vista la nota del 4 settembre 2025, depositata in data 8 settembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. IM RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I signori -OMISSIS-, odierni ricorrenti, a far data dal 2007 sono comproprietari dell’immobile sito in-OMISSIS-del Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi, odierno resistente, censito in NCEU al Foglio -OMISSIS-.
All’esito di articolata istruttoria, in data -OMISSIS- il Sindaco del Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi ha emesso l’ordinanza sindacale -OMISSIS-, di cui in epigrafe, con cui, avendo accertato che i ricorrenti avrebbero realizzato nell’immobile un servizio igienico senza titoli abilitativi e che avrebbero provveduto alla demolizione di una gradinata di accesso ad un lastrico solare senza titoli abilitativi, ha ordinato agli stessi il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica, ai sensi degli artt. 31, 36 e 37 del DPR n. 380/2001 e con l’avvertimento che sarebbero stati adottati i provvedimenti sanzionatori previsti dal medesimo DPR n. 380/2001.
L’ordinanza è stata emessa a seguito di un esposto acquisito al protocollo del Comune -OMISSIS- odierni controinteressati, proprietari di un’unità immobiliare aderente al lastrico solare summenzionato, sita nella medesima -OMISSIS-, civico -OMISSIS-1, di Villa Santa Lucia degli Abruzzi.
Avverso la sopra menzionata ordinanza hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 23 luglio 2021, i signori -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo il seguente articolato motivo:
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 9-bis, 31, 36 e 37, D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per illogicità, carenza di motivazione, travisamento dei fatti, carenza assoluta dei presupposti, difetto d’istruttoria. Violazione del principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.
Si sono costituiti in giudizio, in data 29 luglio 2021, i signori -OMISSIS-, chiedendo la reiezione del ricorso.
Si è costituito in giudizio, in data 30 luglio 2021, il Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi, chiedendo la reiezione del ricorso.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio dell’8 settembre 2021 è stata emessa l’ordinanza -OMISSIS--OMISSIS- con cui è stata respinta la proposta domanda cautelare.
I controinteressati hanno poi depositato memoria in data 5 settembre 2025 in cui hanno affermato che “ Allo stato, tuttavia, non è stato posto in essere dai ricorrenti -OMISSIS- alcun provvedimento ripristinatorio dello status quo ante, mediante eliminazione degli abusi realizzati, come doverosamente imponeva l’ordinanza di rigetto della richiesta cautelare. ”.
In data 8 settembre 2025 i ricorrenti hanno depositato apposita dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
In data 15 settembre 2025 i controinteressati hanno depositato memoria di replica in cui hanno affermato che “ Non sussiste, per quanto esposto, alcuna situazione sopravvenuta che possa legittimare la richiesta d’improcedibilità del giudizio presentata dai ricorrenti -OMISSIS-. ”.
Infine, all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025, dopo articolata discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso introduttivo del presente giudizio è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. - Il Collegio osserva che la difesa di parte ricorrente ha depositato, in data 8 settembre 2025, nota con la quale ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione del ricorso in quanto “ nelle more del presente giudizio amministrativo, il Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi provvedeva a ripristinare l’accesso dalla pubblica via al lastrico solare in favore dei coniugi -OMISSIS---OMISSIS-, mediante realizzazione ed installazione di scala in ferro… ”.
Al riguardo il Collegio osserva che la sopra riportata dichiarazione di parte ricorrente risulta chiara nel suo contenuto relativo alla mancanza di interesse alla decisione del ricorso e, dunque, di tale dichiarazione il Collegio deve prendere atto in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio in ragione della natura soggettiva della giurisdizione né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, delibando l’improcedibilità del ricorso ( ex plurimis : Consiglio di Stato, 15 novembre 2021, n. 7598; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 10 febbraio 2022, n. 968).
Risultano, dunque, infondate le argomentazioni dei controinteressati espresse nella memoria del 15 settembre 2025, secondo cui non vi sarebbe “ alcuna situazione sopravvenuta che possa legittimare la richiesta d’improcedibilità del giudizio presentata dai ricorrenti -OMISSIS-. ”, atteso che la mancanza di interesse di parte ricorrente, dalla stessa chiaramente dichiarata con la propria nota depositata in data 8 settembre 2025, risulta del tutto sufficiente a rendere improcedibile il ricorso dagli stessi ricorrenti proposto e che rimane nella loro piena disponibilità fino alla decisione ben potendo gli stessi, come accaduto, non avervi più interesse per proprie ragioni che non risultano certo sindacabili in quanto ciò che rileva unicamente è la mancanza di interesse alla decisione da parte dei ricorrenti che comporta, necessariamente, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso senza che un eventuale interesse in senso contrario dei controinteressati possa condurre ad una diversa pronuncia in quanto, si ribadisce, il ricorso è nella piena (e sola) disponibilità dei ricorrenti per quanto attiene la decisione del merito dello stesso.
3. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
4. - Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della vicenda, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, -OMISSIS-96 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER PA, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
IM RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM RA | ER PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.