Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/04/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14423 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e di- Parte_1 feso per mandato in atti dagli Avv.ti Scibetta Sergio e Dalfino Daniele;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e di- Controparte_1 fesa per mandato in atti dall'Avv. Alicata Carmela Loredana;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16/12/2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1
1. Con il ricorso introduttivo - premesso di aver con- Parte_1 tratto matrimonio a Palermo il 24.2.1999 con , unione Controparte_1 coniugale dalla quale sono nate a Palermo le figlie: (il 12.6.2002) e Per_1 [...]
Per_
(il 26.6.2004) - ha chiesto a questo Tribunale, a seguito del decreto di omologa della separazione personale dei coniugi emesso il 19.10.2021, di di- chiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e di modificare le statuizioni economiche previste in sede di separazione ponendo a suo ca- rico l'obbligo di corrispondere la complessiva somma di euro 550,00 alla re- sistente, di cui euro 250,00 a titolo di assegno divorzile ed euro 300,00 quale contributo per il mantenimento indiretto della figlia . Per_3
Ha, inoltre, rappresentato di occuparsi direttamente del mantenimento della figlia - studentessa universitaria con lui convivente - e ha, pertan- Per_1 to, richiesto la conferma della previsione del contributo da parte della resi- stente per il mantenimento indiretto della figlia nella misura di euro 100,00 mensili.
2. , costituitasi in giudizio con comparsa depositata Controparte_1 il 20/02/2023, ha aderito alle domande di scioglimento del matrimonio e di assegnazione della casa coniugale, si è dichiarata disponibile a continuare a versare al ricorrente l'importo mensile di euro 100,00 per il mantenimento della figlia chiedendo di corrisponderlo direttamente alla stessa vista la Per_1 sua maggiore età, ha chiesto l'aumento della somma corrisposta dal signor in suo favore in euro 1.100,00, di cui € 450,00 mensili in suo fa- Parte_1 vore ed € 650,00 mensili in favore della figlia . Per_3
Ha, altresì, richiesto la conferma della ripartizione delle spese straordina- rie come stabilito in sede di separazione, ovvero in ragione del 60% in capo al ricorrente e del 40% in capo alla resistente.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 28/03/2023, il Presidente f.f., con ordinanza del 30/03/2023 rimetteva le parti davanti al Giudice Istruttore e confermava, per il resto, in via provvisoria e urgente le condizioni previste in sede di separazione.
- 2 - La causa, senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza del
16/12/2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
- è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Sulla domanda di divorzio
A seguito della emissione, in data 14.11.2023, della sentenza non definiti- va n. 5127/2023 con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del ma- trimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
5. Provvedimenti di carattere economico
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico - attinenti la ri- chiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile in favore della signora e di contributo al mantenimento delle figlie CP_1 della coppia - occorre premettere, in punto di diritto, che a seguito della se- parazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assi- stenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate po- tenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia
- 3 - tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con- creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consento- no, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previ-
- 4 - sione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, cal- colata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Con riguardo ai figli maggiorenni, inoltre, deve rammentarsi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando co- storo abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
5.1 Orbene, nel caso in disamina, in occasione dell'audizione delle parti all'udienza di comparizione innanzi al Presidente, ha Parte_1 dichiarato di vivere con la figlia nella casa della madre e di non soste- Per_1 nere pertanto oneri abitativi.
Ha fondato la richiesta di rimodulazione dell'assegno corrisposto alla mo- glie per il suo mantenimento personale e a titolo di contributo indiretto per la figlia , sulla circostanza di aver subito un decremento reddituale, Per_3 poiché al tempo della separazione percepiva uno stipendio pari a 1600,00 euro che successivamente si era ridotto ad euro 1300,00 mensili (cfr. verbale di udienza del 28.3.2023, buste baga dei mesi da marzo a settembre 2022 poste a corredo del ricorso introduttivo e buste paga dei mesi luglio-dicembre
2023 allegate alla memoria depositata in data 11.1.2024).
Il ricorrente ha provveduto a depositare le Certificazioni Uniche dalle quali risulta un reddito da lavoro per l'attività prestata alle dipendenze del “Gruppo cinotecnico Vilardo s.r.l.” per il 2019 pari a 20.662,10 euro, nel 2020 di
21.597,45 euro, nel 2021 di euro 21.887,52 (cfr. all. 7 al ricorso introduttivo)
e nel 2022 di euro 21.437,53 euro (cfr. all. 13 alla memoria depositata l'8.9.2023).
Ha, poi, prodotto le dichiarazioni dei redditi relative agli anni imposta
2021, 2022 e 2023 dalle quali si evince un reddito imponibile rispettivamen- te pari a 20.988,00 euro con imposta lorda di euro 5.067,00; di 17.838,00
- 5 - euro con imposta lorda di euro 4.160,00 e di euro 18.318,00 con imposta lorda di euro 4.280,00 (cfr. documentazione allegata alle note scritte deposi- tate il 12/12/24).
Dal canto suo, la signora in sede di udienza presidenziale ha ri- CP_1 ferito di non svolgere attività lavorativa, di non percepire nessun sussidio statale e di svolgere unicamente “qualche servizio” da amici o parenti “che mi danno 20 euro per andare avanti” (si veda verbale dell'udienza del
28.03.2023).
La resistente ha provveduto a versare in atti in uno alla comparsa di co- stituzione un'attestazione dello stato di disoccupazione e una dichiarazione di immediata disponibilità a prestare attività lavorativa, entrambe datate
7.12.2022. Ha dedotto di non riuscire ad inserirsi nel mondo del lavoro a causa della crisi economica, nonché per le patologie che l'affliggono. A tal proposito ha offerto in comunicazione un referto del 13.02.2023 in seguito all'esame R.M. della colonna lombosacrale (all. n. 5 alla memoria 183, 6° comma n. 2 c.p.c. del 12.01.2024).
Occorre precisare che neppure la resistente, al pari del ricorrente, soppor- ta oneri abitativi in quanto la casa ove la stessa vive con la figlia un Per_3 tempo adibita a casa coniugale, le è stata concessa in comodato gratuito dai di lei genitori.
5.2 Orbene, in ordine al mantenimento delle figlie e è fatto Per_1 Per_3 pacifico tra le parti che entrambe, maggiorenni, non sono ancora economi- camente indipendenti.
In particolare, la primogenita , di 23 anni, vive con il padre e frequen- Per_1 ta il corso di studi universitari in Scienze della comunicazione presso l'università LUMSA, al cui pagamento provvede integralmente il padre, per sua stessa ammissione (cfr. doc. 11 “ricevuta iscrizione LUMSA” allegato al ricorso introduttivo, doc. 12 “libretto e spese LUMSA” in uno alla memoria dell'8.09.2023).
La secondogenita , di 21 anni, vive con la madre e ha anche lei in- Per_3 trapreso dal mese di ottobre 2024 il percorso di studi presso la facoltà di
- 6 - “Comunicazione digitale e marketing” dell'università privata Lumsa.
A riguardo la resistente ha dedotto che per non fare disparità tra le figlie è stata costretta ad iscrivere presso l'università privata e ha specificato Per_3 di poter contare sull'aiuto dei propri genitori i quali hanno acceso un finan- ziamento per sostenere la nipote negli studi.
Appare dunque equo, alla luce delle condizioni reddituali precedentemente indicate, della contrazione reddituale subita dal ricorrente ed in considera- zione delle esigenze di vita ordinarie delle figlie della coppia, conviventi l'una con il padre e l'altra con la madre:
- confermare il contributo al mantenimento dovuto dalla signora Pt_2 in favore della figlia pari a 100,00 euro, somma da versare al
[...] Per_1 ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annua- le secondo gli indici ISTAT F.O.I.
- ridurre il contributo al mantenimento dovuto dal signor in Parte_1 favore della figlia ad euro 400,00, somma da versare alla resi- Per_3 stente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Va, inoltre, respinta la richiesta della resistente di corrispondere diretta- mente alla figlia il contributo dovuto per il suo mantenimento, non po- Per_1 tendosi procedere al versamento diretto in mancanza di specifica domanda da parte della stessa, poiché, sebbene il genitore istante e la figlia, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepi- re il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda (cfr., in questi termini, Cass. civ. n. 34100/2021; n.
25300/2013).
La decorrenza delle superiori statuizioni economiche, fondata su emergen- ze probatorie acquisite nel corso del giudizio, va fissata a far data dal mese successivo dalla pubblicazione della presente sentenza, fermo restando per il periodo pregresso quanto già stabilito in via provvisoria e urgente con l'ordinanza presidenziale.
Entrambe le parti vanno, altresì, obbligate a contribuire nella misura del
- 7 - 60% il ricorrente e del 40% la resistente alle spese c.d. straordinarie da so- stenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Proto- collo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
5.3 Con riguardo, poi alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla re- sistente non pare superfluo rammentare che la giurisprudenza più recente ha rielaborato i criteri per il riconoscimento (o il mantenimento) del diritto all'assegno divorzile, rinvenendo in esso una funzione principalmente assi- stenziale con la quale può concorrere – in determinati casi e in via per lo più ancillare - una ratio compensativa (Cass. n. 6386/2019).
Lo squilibrio economico tra le parti e, in particolare l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda di corresponsione dell'assegno, non costituiscono di per sé soli elementi decisivi ai fini della valutazione dell'an e del quantum dell'assegno.
Il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procu- rarseli per ragioni oggettive – il quale assurge, per via del disposto di cui all'art.5 L. 898/1970, a presupposto essenziale per il riconoscimento o man- tenimento dell'assegno – può dunque dirsi integrato solo laddove l'ex coniuge richiedente non abbia la possibilità di vivere autonomamente e dignitosa- mente.
Stante tuttavia la funzione accessoria di carattere compensativo cui può residualmente assolvere l'assegno divorzile, il giudice può attribuire rilevanza
– nella determinazione dell'an e del quantum dello stesso - al fatto che il co- niuge richiedente abbia apportato un contributo significativo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge, sacrificando le proprie aspettati- ve professionali.
Sul punto, in ordine ai presupposti in presenza dei quali può essere rico- nosciuto il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, il Tribunale aderisce all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018- alla quale si è uniformata la successiva giurisprudenza - che ha rilevato la ne- cessità di superare il consolidato pregresso orientamento ermeneutico che
- 8 - aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile.
In particolare, le Sezioni Unite rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di ri- conoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che con- sentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natu- ra compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed eco- nomico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla forma- zione del patrimonio di entrambi i partner).
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo la Corte, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del ma- trimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del pro- filo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzia- lità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle de- cisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, ri- guardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indica- ti nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita co- niugale.
Diventa, quindi, importante ponderare il ruolo assunto da ciascuno dei coniugi nella fase di formazione del patrimonio comune e il contributo pre- stato da ciascuno, e ciò anche nella prospettiva di valorizzare il lavoro dome-
- 9 - stico quale piena partecipazione anche “economica in senso lato” al comune ménage familiare tenendo, peraltro, conto dell'effettiva durata del matrimo- nio e del rapporto coniugale che assurge, unitamente agli altri criteri indicati dalla norma, funzione valutativa importante.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accer- tare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma
6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si af- fianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limita- to “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patri- moniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contribu- to fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patri- monio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Essendo questo il perimetro normativo e giurisprudenziale entro cui si in- scrivono i parametri per la concessione dell'assegno divorzile, è necessario a questo punto vagliare tutte le risultanze processuali alla stregua dei parame- tri illustrati, mutando radicalmente i parametri in forza dei quali nel corso della separazione viene riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. rispetto ai presupposti di attribuzione dettati dall'art. 5 L.
Div. come dianzi rilevati.
Facendo applicazione degli illustrati principi alla vicenda in esame, occor- re rilevare che non vi è contrasto tra le parti in ordine alla spettanza dell'assegno alla signora quanto piuttosto sul quantum dello CP_1 stesso.
- 10 - Difatti, le parti hanno esposto che in sede di accordi di separazione le stesse avevano stabilito un assegno di mantenimento in favore dell'odierna resistente pari ad euro 300,00.
Nel presente giudizio il ricorrente ne ha chiesto la diminuzione ad euro
250,00, in considerazione del fatto che la moglie non si è mai attivata al fine di reperire un'occupazione lavorativa e anche avuto riguardo al decremento reddituale dallo stesso subito.
, dal canto suo, ha sollecitato l'aumento ad euro Controparte_1
450,00 e, in subordine, ha invocato la conferma di quanto statuito in sede di separazione consensuale.
Orbene, a spetta certamente un assegno divorzile in Controparte_1 ragione della durata della convivenza matrimoniale (22 anni) e del contributo fornito per la creazione del patrimonio comune, nonché per l'impegno profu- so nell'accudimento delle figlie.
Tuttavia, ai fini della determinazione del quantum non può tralasciarsi di considerare che la resistente ha genericamente dedotto di non essere riuscita a reperire un impiego a causa della situazione politica ed economica nella quale versa il nostro Paese e delle patologie di cui la stessa soffre, che però- è agevole osservare- non comportano un'inabilità al lavoro.
Pertanto, tenuto conto del decremento reddituale subito dall'ex coniuge, il quale sostiene peraltro pure integralmente le spese universitarie della figlia
, appare equo, alla luce dei dati reddituali acquisiti, delle dichiarazioni Per_1 delle parti e della documentazione depositata, stabilire a suo carico l'obbligo di versare in favore della resistente a titolo di assegno divorzile la somma di euro 250,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, an- nualmente rivalutabile secondo i noti indici Istat F.O.I.
La decorrenza delle superiori statuizioni economiche, adottate sulla scorta delle emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, va fissata a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
8. Spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'oggetto e del complessivo esito del giudizio si
- 11 - ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, definitivamente pronunciando, udito il Pubblico Ministero, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1. richiama la sentenza n. 5127/2023 del 14.11.2023, con la quale è sta- to pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo il
24/02/1999, da nato a [...] il [...], Parte_1
e da , nata a [...] il [...], iscritto nei Controparte_1 registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 7, parte I dell'anno 1999;
2. pone a carico di a far data dal mese successivo Parte_1 alla pubblicazione della presente sentenza e fermo restando quanto già stabilito per il periodo antecedente con l'ordinanza presidenziale,
l'obbligo di corrispondere in favore di la comples- Controparte_1 siva somma di euro 650,00, di cui euro 250,00 a titolo di assegno di- vorzile ed euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della fi- glia , somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da riva- Per_3 lutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
3. conferma a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 un assegno mensile di euro 100,00 a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia della coppia , somma da Per_1 versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente se- condo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
4. dichiara le parti tenute al pagamento delle spese straordinarie da so- stenere per la prole, in ragione del 60% il ricorrente e del 40% la resi- stente, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consi-
- 12 - glio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019;
5. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, in data 23/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice Relatore.
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