Art. 5.
L'indennita' istituita con la presente legge decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il personale abbia superato le prove d'esame, ovvero ottenuta l'attestazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2.
L'indennita' istituita con la presente legge decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il personale abbia superato le prove d'esame, ovvero ottenuta l'attestazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2.