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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 06/11/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
UDIENZA 6.11.2025 N. 282/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008
nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Garoli e l'Avv. Camurri, presso lo Studio dei quali in Cremona, Via Gramsci n. 17, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE – Oggetto: Spettanze retributive. Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 maggio 2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – la per Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“che il Tribunale di Cremona, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, voglia In principalità e nel merito:
- accertare e dichiarare che con sede legale in Crema 26013 Controparte_1
(CR), alla Via Arturo Toscanini n. 8 P. IVA: in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, non ha mai corrisposto le competenze retributive dovute per i mesi di luglio, agosto e settembre 2024 e non ha mai provveduto a versare quanto dovuto, a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro, a titolo di TFR e di altre indennità di fine rapporto e per l'effetto,
- condannare la Società debitrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente la complessiva somma lorda di € 12.606,52 (dodicimimlaseicentosei/52) ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa;
- condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al ricorrente spese e competenze della presente procedura”. A fondamento della domanda, il ricorrente ha premesso di avere lavorato alle dipendenze della convenuta dal 23 gennaio 2023 alle dimissioni volontarie del 16 settembre 2024, con mansioni di operaio carrozziere inquadrato nel livello D2 CCNL Metalmeccanici Industria, esponendo di non avere percepito la retribuzione per i mesi di luglio, agosto e settembre 2024, nonché le indennità di fine rapporto e il TFR, per le quali non sarebbero stati consegnati i relativi cedolini paga.
Con il presente giudizio, pertanto, ha chiesto la condanna dell'ex datrice di lavoro, per i suddetti titoli, al pagamento dell'importo complessivo di € 12.606,52 lordi, come da conteggi prodotti.
Non si è costituita la convenuta, dichiarata contumace all'udienza del 15.7.2025.
Ordinata senza esito l'esibizione delle buste paga relative alle spettanze rivendicate e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 6 novembre 2025, previa discussione, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando, all'esito, la presente sentenza contestuale.
*** * ***
1. Preliminarmente, deve darsi atto della piena prova del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nei termini dedotti dalla difesa attorea, essendo documentalmente dimostrate sia l'assunzione a tempo pieno e determinato del ricorrente a far data dal 23.1.2023 con mansioni di carrozziere
(cfr. comunicazione di assunzione, doc. 2 ricorrente), sia la cessazione per dimissioni volontarie con decorrenza dal 17.9.2024 (cfr. ancora doc. 3, ricorrente).
Inoltre, dalle buste paga relative ai mesi di aprile e maggio 2024, redatte dalla datrice e depositate su autorizzazione del Tribunale, si trae la conferma dell'inquadramento nel livello D2, del parametro retributivo (€ 10,33 orarie a maggio 2024), del divisore orario e delle giornate lavorative del mese, oltre che della quota di TFR di competenza (cfr. produzione del 4.11.2025).
Ciò posto, si osserva che, in difetto di consegna dei cedolini relativi alle spettanze rivendicate, devono ritenersi attendibili i conteggi depositati con il ricorso introduttivo (doc. 6, ric.), non solo perché immuni da evidenti errori di calcolo, ma anche perché coerenti con le richiamate risultanze documentali, nella misura in cui applicano i parametri retributivi riportati nelle buste paga – aggiornati al periodo di riferimento – ai medesimi divisori considerati dalla datrice, calcolando una quota mensile del TFR finanche inferiore a quella portata dalle buste paga e computando un numero di ore lavorate e perse coerente con le risultanze degli ultimi cedolini consegnati.
Ulteriore argomento di prova della fondatezza della domanda e della correttezza dei conteggi, peraltro, deve trarsi ex artt. 210, co. 4 e 116, co. 2 c.p.c. dalla condotta della convenuta, che non ha ottemperato all'ordine di esibizione dei cedolini paga relativi alle spettanze retributive e finali
2 rivendicate, pur a fronte della corretta notifica, in data 17.7.2025, dell'ordinanza resa a verbale, senza fornire alcuna giustificazione sul punto.
Per tali ragioni, attese la prova del rapporto e delle condizioni dedotte, l'allegazione dell'inadempimento datoriale e la congruità del credito vantato, e in difetto di prova di pagamenti solutori o di altre vicende estintive o modificative dell'obbligazione retributiva da parte della convenuta contumace, gravata del relativo onere, deve essere accolta la domanda di pagamento di €
12.606,52 lordi, di cui € 3.056,55 lordi a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
*** * ***
2. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la
[...] deve essere condannata alla loro rifusione in favore del ricorrente, liquidate in CP_1 dispositivo tenuto conto del valore della controversia, e della sua bassa complessità e delle fasi concretamente esperite.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, condanna pagare a , per le causali di cui alla Controparte_1 Parte_1 parte motiva, l'importo complessivo di 12.606,52 lordi, di cui € 3.056,55 lordi a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al saldo;
condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 6 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008
nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Garoli e l'Avv. Camurri, presso lo Studio dei quali in Cremona, Via Gramsci n. 17, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE – Oggetto: Spettanze retributive. Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 maggio 2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – la per Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“che il Tribunale di Cremona, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, voglia In principalità e nel merito:
- accertare e dichiarare che con sede legale in Crema 26013 Controparte_1
(CR), alla Via Arturo Toscanini n. 8 P. IVA: in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, non ha mai corrisposto le competenze retributive dovute per i mesi di luglio, agosto e settembre 2024 e non ha mai provveduto a versare quanto dovuto, a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro, a titolo di TFR e di altre indennità di fine rapporto e per l'effetto,
- condannare la Società debitrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente la complessiva somma lorda di € 12.606,52 (dodicimimlaseicentosei/52) ovvero la somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa;
- condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al ricorrente spese e competenze della presente procedura”. A fondamento della domanda, il ricorrente ha premesso di avere lavorato alle dipendenze della convenuta dal 23 gennaio 2023 alle dimissioni volontarie del 16 settembre 2024, con mansioni di operaio carrozziere inquadrato nel livello D2 CCNL Metalmeccanici Industria, esponendo di non avere percepito la retribuzione per i mesi di luglio, agosto e settembre 2024, nonché le indennità di fine rapporto e il TFR, per le quali non sarebbero stati consegnati i relativi cedolini paga.
Con il presente giudizio, pertanto, ha chiesto la condanna dell'ex datrice di lavoro, per i suddetti titoli, al pagamento dell'importo complessivo di € 12.606,52 lordi, come da conteggi prodotti.
Non si è costituita la convenuta, dichiarata contumace all'udienza del 15.7.2025.
Ordinata senza esito l'esibizione delle buste paga relative alle spettanze rivendicate e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 6 novembre 2025, previa discussione, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando, all'esito, la presente sentenza contestuale.
*** * ***
1. Preliminarmente, deve darsi atto della piena prova del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nei termini dedotti dalla difesa attorea, essendo documentalmente dimostrate sia l'assunzione a tempo pieno e determinato del ricorrente a far data dal 23.1.2023 con mansioni di carrozziere
(cfr. comunicazione di assunzione, doc. 2 ricorrente), sia la cessazione per dimissioni volontarie con decorrenza dal 17.9.2024 (cfr. ancora doc. 3, ricorrente).
Inoltre, dalle buste paga relative ai mesi di aprile e maggio 2024, redatte dalla datrice e depositate su autorizzazione del Tribunale, si trae la conferma dell'inquadramento nel livello D2, del parametro retributivo (€ 10,33 orarie a maggio 2024), del divisore orario e delle giornate lavorative del mese, oltre che della quota di TFR di competenza (cfr. produzione del 4.11.2025).
Ciò posto, si osserva che, in difetto di consegna dei cedolini relativi alle spettanze rivendicate, devono ritenersi attendibili i conteggi depositati con il ricorso introduttivo (doc. 6, ric.), non solo perché immuni da evidenti errori di calcolo, ma anche perché coerenti con le richiamate risultanze documentali, nella misura in cui applicano i parametri retributivi riportati nelle buste paga – aggiornati al periodo di riferimento – ai medesimi divisori considerati dalla datrice, calcolando una quota mensile del TFR finanche inferiore a quella portata dalle buste paga e computando un numero di ore lavorate e perse coerente con le risultanze degli ultimi cedolini consegnati.
Ulteriore argomento di prova della fondatezza della domanda e della correttezza dei conteggi, peraltro, deve trarsi ex artt. 210, co. 4 e 116, co. 2 c.p.c. dalla condotta della convenuta, che non ha ottemperato all'ordine di esibizione dei cedolini paga relativi alle spettanze retributive e finali
2 rivendicate, pur a fronte della corretta notifica, in data 17.7.2025, dell'ordinanza resa a verbale, senza fornire alcuna giustificazione sul punto.
Per tali ragioni, attese la prova del rapporto e delle condizioni dedotte, l'allegazione dell'inadempimento datoriale e la congruità del credito vantato, e in difetto di prova di pagamenti solutori o di altre vicende estintive o modificative dell'obbligazione retributiva da parte della convenuta contumace, gravata del relativo onere, deve essere accolta la domanda di pagamento di €
12.606,52 lordi, di cui € 3.056,55 lordi a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
*** * ***
2. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la
[...] deve essere condannata alla loro rifusione in favore del ricorrente, liquidate in CP_1 dispositivo tenuto conto del valore della controversia, e della sua bassa complessità e delle fasi concretamente esperite.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, condanna pagare a , per le causali di cui alla Controparte_1 Parte_1 parte motiva, l'importo complessivo di 12.606,52 lordi, di cui € 3.056,55 lordi a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al saldo;
condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 6 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
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