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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2056 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata in [...] .F. ) con il Parte_1 C.F._1
NA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] ( ) con il Parte_2 C.F._3
PI SI ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 09/12/2024 con il quale e Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità
[...]
genitoriale nei confronti del loro figlio nato a [...] il [...], e per le relative Per_1
questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
1. affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella sua attuale residenza o in quella diversa in cui in futuro si dovesse trasferire;
2. il padre terrà con sé nelle giornate del martedì dalle ore 17:00 fino alle 7.30/9.30 del giorno Per_1
successivo, del giovedì delle 14:30 fino alle 7.30/9.30 del giorno successivo, nonché per tre fine settimana al mese dalle ore 14:30 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica;
3. per tutti i restanti aspetti gestori nonché per la regolamentazione dell'ulteriore calendarizzazione, si rimanda al piano genitoriale redatto e sottoscritto dalle parti (Doc. 5);
4. a titolo di contributo al mantenimento del minore, il padre verserà alla madre l'importo mensile di €
250,00 (duecentocinquantaeuro/00) oltre ad aggiornamento ISTAT a partire dal secondo anno di decorrenza e che dovrà essere accreditato sul cc della Sig.ra entro il primo giorno di ogni Parte_1
mese al seguente codice IBAN [...].
Il padre corrisponderà altresì il 50% del costo della scuola per l'infanzia nonché tutte le restanti spese straordinarie seguendo la ripartizione e le modalità di rimborso di cui al Protocollo del Tribunale di
Bologna cui si fa espresso richiamo, che viene allegato in copia al presente ricorso (Doc. 6) e che i difensori hanno con diligenza sottoposto ai ricorrenti in fase di studio e trattativa rendendo edotti gli stessi dell'utilizzo proprio e rispetto all'idonea interpretazione delle voci contenute nello stesso;
5. le parti concordano nell'attribuzione dell'intera quota dell'assegno unico universale a favore della madre derogando, in sede di trattativa, alla ripartizione del 50% come previsto dal legislatore;
6. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per il figlio, consentendo altresì che ciascuno possa inserire lo stesso nel proprio passaporto;
7. le parti concordano, vista la tenera età del minore, che eventuali rispettivi nuovi partner dovranno essere inseriti nella vita del minore seguendo il criterio della gradualità e potranno frequentare Per_1
non prima di mesi dodici da quando la relazione sarà divenuta stabile;
8. entrambe le parti si impegnano al più scrupoloso rispetto delle condizioni tutte concordate e stabilite nel presente ricorso, volendo, in difetto, risponderne come per legge;
pagina 2 di 3 9. i ricorrenti danno atto di aver risolto alla data della firma del presente ricorso ogni questione economica, di aver già diviso gli arredi e corredi e di non aver, pertanto, null'altro a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo e/o ragione e/o causa, dichiarandosi entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
10. le spese, anche legali, relative alla difesa nel presente giudizio sono interamente compensate tra le parti, e dunque ogni ricorrente verserà i compensi al proprio difensore, con espressa rinuncia alla solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale nei confronti del figlio nato dall'unione il 23.04.2021, si attengano alle condizioni Per_1
concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata in [...] .F. ) con il Parte_1 C.F._1
NA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] ( ) con il Parte_2 C.F._3
PI SI ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 09/12/2024 con il quale e Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità
[...]
genitoriale nei confronti del loro figlio nato a [...] il [...], e per le relative Per_1
questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
1. affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella sua attuale residenza o in quella diversa in cui in futuro si dovesse trasferire;
2. il padre terrà con sé nelle giornate del martedì dalle ore 17:00 fino alle 7.30/9.30 del giorno Per_1
successivo, del giovedì delle 14:30 fino alle 7.30/9.30 del giorno successivo, nonché per tre fine settimana al mese dalle ore 14:30 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica;
3. per tutti i restanti aspetti gestori nonché per la regolamentazione dell'ulteriore calendarizzazione, si rimanda al piano genitoriale redatto e sottoscritto dalle parti (Doc. 5);
4. a titolo di contributo al mantenimento del minore, il padre verserà alla madre l'importo mensile di €
250,00 (duecentocinquantaeuro/00) oltre ad aggiornamento ISTAT a partire dal secondo anno di decorrenza e che dovrà essere accreditato sul cc della Sig.ra entro il primo giorno di ogni Parte_1
mese al seguente codice IBAN [...].
Il padre corrisponderà altresì il 50% del costo della scuola per l'infanzia nonché tutte le restanti spese straordinarie seguendo la ripartizione e le modalità di rimborso di cui al Protocollo del Tribunale di
Bologna cui si fa espresso richiamo, che viene allegato in copia al presente ricorso (Doc. 6) e che i difensori hanno con diligenza sottoposto ai ricorrenti in fase di studio e trattativa rendendo edotti gli stessi dell'utilizzo proprio e rispetto all'idonea interpretazione delle voci contenute nello stesso;
5. le parti concordano nell'attribuzione dell'intera quota dell'assegno unico universale a favore della madre derogando, in sede di trattativa, alla ripartizione del 50% come previsto dal legislatore;
6. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per il figlio, consentendo altresì che ciascuno possa inserire lo stesso nel proprio passaporto;
7. le parti concordano, vista la tenera età del minore, che eventuali rispettivi nuovi partner dovranno essere inseriti nella vita del minore seguendo il criterio della gradualità e potranno frequentare Per_1
non prima di mesi dodici da quando la relazione sarà divenuta stabile;
8. entrambe le parti si impegnano al più scrupoloso rispetto delle condizioni tutte concordate e stabilite nel presente ricorso, volendo, in difetto, risponderne come per legge;
pagina 2 di 3 9. i ricorrenti danno atto di aver risolto alla data della firma del presente ricorso ogni questione economica, di aver già diviso gli arredi e corredi e di non aver, pertanto, null'altro a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo e/o ragione e/o causa, dichiarandosi entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
10. le spese, anche legali, relative alla difesa nel presente giudizio sono interamente compensate tra le parti, e dunque ogni ricorrente verserà i compensi al proprio difensore, con espressa rinuncia alla solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale nei confronti del figlio nato dall'unione il 23.04.2021, si attengano alle condizioni Per_1
concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
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