Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00162/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00931/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 931 del 2025, proposto da MA IS & OM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Cappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Calasetta, non costituito in giudizio;
nei confronti
Yawee Street Bar di SS ER, non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità
del silenzio formatosi a seguito dell’accesso agli atti ricevuto dal Sindaco del Comune di Calasetta in data 08/08/2025 nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata all’esibizione degli atti amministrativi accessibili, ivi compresa la licenza amministrativa rilasciata alla ditta controinteressata, nonché per la condanna della stessa Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla menzionata istanza di accesso agli atti entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina si d’ora di un Commissario ad acta che ponga fine al comportamento illegittimo del Comune di Calasetta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. ER XI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la MA IS & OM RL ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata all’Amministrazione Comunale resistente e non riscontrata nei termini di legge, nonché la condanna di quest’ultima all’esibizione degli atti amministrativi accessibili, ivi compresa la licenza amministrativa rilasciata alla ditta controinteressata.
2 La società ricorrente espone di aver l’intenzione di avviare un’attività imprenditoriale di somministrazione itinerante mediante cinque “Ape Bar ”, di aver concluso accordi con terzi e di avere la disponibilità di alcuni immobili ubicati nel Comune di Calasetta alla Via Spiaggia Grande, nei pressi del Faro Mangiabarche.
3. La ricorrente rappresenta, altresì, che, dall’anno 2023, durante la stagione estiva, la ditta YAWEESTREET BAR, mediante un veicolo tipo APE della Piaggio, svolgerebbe attività di mescita di bevande alcoliche, somministrazione di alimenti e intrattenimento con balli e DJ in fascia costiera, nell’area prospiciente il Faro di Mangiabarche.
4. La società esponente riferisce di aver richiesto all’amministrazione comunale, al fine di accertare se l’attività commerciale in parola sia effettivamente esercitata in conformità alla normativa vigente, copia della documentazione concernente i permessi di occupazione del suolo pubblico e/o demaniale, le comunicazioni pervenute all’Ufficio dall’organizzatore degli eventi, le autorizzazioni rilasciate, dal 2023 ad oggi, per eventi musicali e spettacoli pubblici nell’area di Fronte al Faro di Mangiabarche, copia delle autorizzazioni alla somministrazione di bevande alcoliche in occasione degli eventi indicati e delle eventuali prescrizioni, controlli, sanzioni, verbali o altri atti da parte di Polizia Locale, ASL o altri enti; nonchè degli eventuali esposti, segnalazioni o istanze presentate da cittadini o soggetti terzi in relazione a tali eventi.
5. Precisa la ricorrente che a tale istanza l’amministrazione non ha dato riscontro nei termini di legge essendosi pertanto formato, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, il silenzio diniego.
6. Avverso tale contegno omissivo è insorta parte ricorrente evidenziando di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere ai documenti amministrativi reclamati, in ragione dell’intenzione di avviare un progetto imprenditoriale in concorrenza con quello in essere sull’area costiera sopra evidenziata e, pertanto, della necessità di accertare se il Comune stia applicando la normativa in modo uniforme e non discriminatorio ovvero, in caso contrario, se sussistano forme di tolleranza ingiustificata a favore della ditta YAWEESTREET BAR.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 21 gennaio 2026.
8. Il ricorso è inammissibile.
8.1. Il giudizio all’esame del Collegio fa seguito ad altro gravame di contenuto sostanzialmente analogo proposto dalla medesima ricorrente nei confronti dell’amministrazione comunale, e concernente il diniego di accesso agli atti relativi alle autorizzazioni emanate a favore del medesimo operatore commerciale YAWEESTREET BAR, definito con sentenza di questa Sezione in data 13.2.2025, n° 111.
8.2. Rammenta il Collegio che il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a tutti i soggetti “interessati” , per tali intendendosi “ tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” (art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990).
L’interesse che deve sorreggere la richiesta di accesso agli atti, dunque, oltre che personale, concreto e attuale, deve corrispondere a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti. E’ onere della parte ricorrente rappresentare correttamente il nesso di strumentalità necessaria tra l’interesse coltivato e la documentazione che si richiede in quanto, in base al richiamato art. 22, comma 1, lett. b) della Legge n. 241/1990, la legittimazione a richiedere l'accesso agli atti amministrativi presuppone che l'istante sia titolare di un interesse collegato al documento per il quale è chiesto l'accesso. Si tratta cioè di un interesse connesso strumentalmente alle esigenze del privato, per cui gli atti oggetto dell'istanza ostensiva devono essere idonei a spiegare effetti, direttamente o indirettamente, nei confronti del richiedente o devono comunque risultare pertinenti alle specifiche ragioni esposte a sostegno della domanda medesima (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 gennaio 2024, n. 575; Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Sezione 1, Sentenza del 30-01-2025, n. 312).
8.2.1. Nel caso di specie, proprio il fatto che la formulazione della richiesta sia dichiaratamente collegata alla necessità di “accertare se l’attività commerciale in parola sia effettivamente esercitata in conformità alla normativa vigente, ovvero se sia in corso una situazione di tolleranza o inerzia da parte del Comune in ordine a possibili irregolarità dell’esercente (cfr, pag. 2 del ricorso)”, evidenzia l’assenza di un nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la posizione giuridica della parte ricorrente, atteso che tale posizione è solo prospettica e non già consolidata da alcuna autorizzazione amministrativa.
Nello stesso senso milita il generico riferimento a un non meglio esplicitato interesse imprenditoriale qualificato che si correlerebbe all’intendimento di “ avviare una propria attività imprenditoriale di somministrazione itinerante mediante cinque “Ape Bar”, nel rispetto delle regole di concorrenza e legalità nello stesso Comune di Calasetta” (cfr. pag. 5 del ricorso).
8.2.2. La ricorrente, dunque, invoca un generico interesse “ di vigilanza ”, sull’operato dell’amministrazione, idoneo a trasmodare in un non consentito “controllo generalizzato ”, dell’attività amministrativa, che non è ammesso (art. 24, comma 3, l. n. 241/1990) e in relazione al quale manca un collegamento funzionale tra gli atti richiesti e la posizione giuridica qualificata del richiedente. In tale senso è orientata la giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’accesso non può ridursi a uno strumento volto a soddisfare un intento meramente emulativo, trasmodando in un controllo generalizzato dell’attività amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. III, Sent., 29/04/2025, n. 3642), dovendo essere supportato da un interesse personale e concreto.
8.2.3. Questo Tribunale ha già avuto modo di osservare che “ Ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241 del 1990, l'interesse del soggetto che chiede di accedere ai documenti amministrativi deve essere personale e concreto, quindi serio, cioè non riconducibile a mera curiosità, e collegato con una situazione giuridicamente rilevante la quale non deve coincidere necessariamente con una posizione di interesse legittimo o diritto soggettivo ” (in termini, Cons. Stato, Sez. V, Sent., 17/05/2023, n. 4927). Inoltre, con particolare riferimento all’esercizio di attività commerciale la sentenza da ultimo citata ha ricordato che il titolare di una autorizzazione amministrativa vanta un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti a conoscere gli atti amministrativi concernenti l’esercizio, da parte dell'ente pubblico, del potere autorizzatorio relativo al medesimo settore di attività commerciale, con riferimento all’ambito territoriale all'interno del quale si radica la posizione giuridica del richiedente, a fronte di possibili lesioni (ancorché non attuali) della sua posizione, qualificata e differenziata, di controinteresse all’illegittimo allargamento della concorrenza (T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 31.5.2021, n. 355).
8.2.4. Il caso sottoposto all’attenzione del Collegio, tuttavia, differisce dalle ipotesi prese in considerazione da tale giurisprudenza dal momento che la ricorrente non è attualmente titolare di alcuna autorizzazione amministrativa per lo svolgimento, nel medesimo bacino di utenza, di attività commerciale inerente al medesimo settore di quella del controinteressato.
Essa, pertanto, non può allo stato vantare quella “ posizione, qualificata e differenziata, di controinteresse all’’illegittimo allargamento della concorrenza ” richiesta dalla giurisprudenza ai fini della legittimazione al diritto di accesso agli atti.” (cfr. TAR Sardegna - sezione I, sent. 13.2.2025, n° 111).
8.3. In definitiva, il prospettato interesse della ricorrente all’ostensione dei documenti richiesti al fine di orientare le proprie scelte economico-commerciali non è sufficiente al fine di individuare un interesse differenziato e protetto dall’ordinamento, serio e non meramente emulativo, quale necessario presupposto per l’esercizio del diritto di accesso.
8.3.1. Se, dunque, corrisponde al vero che il richiedente l’accesso agli atti non debba necessariamente provare la lesione di una posizione giuridica, essendo sufficiente anche la potenziale utilità che possa trarre dalla conoscenza dei documenti di cui si chiede l’esibizione, il diritto d’accesso deve essere comunque esercitato in connessione con un interesse giuridicamente rilevante, che nella specie non si ritiene sussistente, non essendo a tal fine sufficiente il mero interesse all’orientamento delle proprie scelte economico-commerciali in relazione all’intenzione di avviare la propria attività commerciale (sempre che tale interesse possa dirsi effettivamente collegato rispetto alla conoscenza dei documenti di cui si è chiesta l’ostensione, come richiesto da Cons. Stato, Ad. Plen., 24 aprile 2012, n. 7).
8.3.2. D’altro canto, la stessa circostanza riportata dalla ricorrente e afferente al fatto che la IS e OM sia una società “ inattiva ” esclude alcuna attività in concorrenza con quella della controinteressata e il fatto che la prima possa vantare un interesse attuale e concreto all’accesso agli atti di autorizzazione (nonché agli ulteriori atti richiesti) rilasciati al terzo controinteressato.
9. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso si rivela inammissibile.
10. Attesa la mancata costituzione dell’amministrazione resistente, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco BU, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
ER XI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER XI | Marco BU |
IL SEGRETARIO