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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/12/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 870/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 per la causa d'appello avverso la sentenza n. 6/2024 R.S. del Giudice di Pace di Palmi, pubblicata l'8.01.2024 (R.G. n. 3576/2021). promossa da , Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pirillo Teresa, contro , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
NO DI Claudio, e nei confronti della , contumace, si dà atto che tutte Controparte_2 le parti costituite hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 870/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Mariano Carella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 870/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Via Dogana n. 258/B, Amantea, presso lo studio dell'Avv. Pirillo Teresa, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Senatore Marazzita COOP n. 101, Palmi (RC), presso lo studio dell'Avv. NO DI Claudio, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATO
E CONTRO
(c.f. ) in persona del prefetto legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t.;
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615 I comma c.p.c.). Appello avverso sentenza n. 6/2024
R.S. del Giudice di Pace di Palmi, pubblicata l'8.01.2024 (R.G. n. 3576/2021).
CONCLUSIONI: come precisate dalle parti con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 28.11.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato il 30.10.2021, impugnava innanzi al Giudice di Pace di Palmi CP_1 la cartella di pagamento n. 09420190027603610000 relativamente ai ruoli n. 2019/005130 e n.
2019/005129, per un totale di € 2.860,07, afferenti al mancato pagamento di infrazioni al Codice della Strada per l'anno 2016 in favore della , al fine di ottenerne declaratoria di nullità Controparte_2 per maturata prescrizione, atteso il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la notifica dei verbali di contestazione (in data 21.03.2016 e in data 16.03.2016) e la notifica della cartella impugnata, avvenuta in data 5.10.2021.
Con comparsa di costituzione, depositata il 28.06.2022, si costituiva in primo grado l'
[...]
, chiedendo il rigetto della domanda avversa. Controparte_3
La rimaneva contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 6/2024 R.S., pubblicata l'8.01.2024, il Giudice di Pace di Palmi accoglieva l'opposizione di e dichiarava la non debenza delle somme portate nella cartella di CP_1 pagamento n. 09420190027603610000, limitatamente ai ruoli n. 2019/5130 e n. 2019/5129, per intervenuta prescrizione, condannando l' alla rifusione delle Controparte_3 spese di lite in favore dell'opponente.
Con atto di appello regolarmente notificato, l' impugnava la citata Parte_2 sentenza n. 6/2024 R.S. del Giudice di Pace di Palmi, in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal
Giudice di prime cure, non era decorso alcun termine prescrizionale, poiché l'art. 67 D.L. n. 18/2020
e poi le successive modifiche sino alla L. n. 106/2021 avevano disposto, a far data dall'8/03/2020 e sino al 31/08/2021, il blocco della notificazione degli atti di riscossione;
conseguentemente doveva ritenersi infondata anche la condanna alle spese.
Si costituiva in grado d'appello l'opponente , il quale evidenziava l'inapplicabilità della CP_1 sospensione dei 24 mesi del termine di prescrizione prevista dall'art. 68 d.l. n. 18/2020 comma 4 bis,
(sospensione COVID) prevista con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, poiché, nel caso di specie, l'incarico era stato affidato prima dell'8 marzo 2020. Inoltre, neppure trovava applicazione l'art. 83 comma 2 d.l.n.
18/2020 che prevedeva la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, e, dunque di un atto endoprocessuale.
Rimaneva contumace la , la quale sebbene regolarmente citata in giudizio non si Controparte_2 costituiva (dopo essere stata disposta la rinnovazione della notificazione nei suoi confronti) e, pertanto, veniva dichiarata contumace all'udienza del 13.06.2025.
2.L'appello è fondato.
In particolare, il Giudice di Pace ha ritenuto che “Non si applica alla fattispecie in oggetto la sospensione di 24 mesi del termine di prescrizione, prevista dall'art. 68 d.l. n. 18/2020 comma 4-bis con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Nella fattispecie il carico è stato affidato prima dell'8 marzo 2020 e dunque non può applicarsi il comma 4-bis dell'art. 68 d.l. 18/2020.”.
Sulla base di tale motivazione, il Giudice di Pace di Palmi ha ritenuto estinta per prescrizione il credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420190027603610000 relativamente ai ruoli n. 2019/005130
e n. 2019/005129, in quanto le sanzioni contestate erano state notificate nelle date del 21.03.2016 e
16.03.2016, mentre la notifica della cartella di pagamento è avvenuta in data 5/10/2021, oltre il termine di prescrizione quinquennale.
Contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, occorre tenere presente che il quinquennio di prescrizione, con decorrenza dal 21/03/2016 e del 16/03/2016 (data di notifica dei due verbali di accertamento), è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n.
18/2020 e successive modifiche).
Specificamente, l'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Il comma 4 della stessa norma ha disposto:
“Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso pertanto anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 (richiamato dal sopracitato art. 67) il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Infine, l'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Pertanto, se l'art. 67 ha sospeso i termini per attività accertative che si sarebbero concluse durante il periodo emergenziale, l'art. 68 ha prorogato il termine finale, ampliando il tempo a disposizione degli enti per agire sui crediti.
Il D.L. n. 73/2021, convertito con L. 106/2021 (cd. Decreto Sostegni bis), ha poi ulteriormente prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020.
La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8/3/2020 al 31/8/2021.
La disposizione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, richiamata dal già menzionato articolo 68, prevede, al comma 1, che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”; al comma 2 che: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali
e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”; al comma 3 che: “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Conseguentemente, nel periodo dall'8/3/2020 al 31/8/2021, la normativa di riferimento ha previsto per 542 giorni la sospensione della prescrizione dei termini anche per la notifica delle cartelle di pagamento, alla quale non poteva procedersi.
Pertanto, alla luce di quanto detto, poiché risulta in atti che i due verbali di accertamento iscritti a ruolo risultano notificati alla uno in data 16/03/2016 e l'altro in data 21/03/2016, al momento della notifica della cartella impugnata, avvenuta in data 5/10/2021, non era ancora intervenuta la prescrizione, tenuto conto del periodo di sospensione disciplinato dalle norme precedentemente riportate.
Sul punto deve ricordarsi l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. I,
15/01/2025, n.960) che ha fornito un'indicazione interpretativa di rilievo sulla portata applicativa della disciplina emergenziale, affermando che la sospensione non si limita a differire le sole scadenze che ricadono all'interno del periodo previsto, ma che il termine per l'accertamento, se ancora pendente durante il periodo emergenziale, subisce una sospensione automatica, con un conseguente slittamento in avanti della scadenza finale pari alla durata della sospensione stessa.
L'appello è, dunque, fondato e va accolto.
3. Si ritiene che in ragione anche dei recenti orientamenti giurisprudenziali sulla questione sussistano quelle ragioni che ex art. 92 co. 2 cpc giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti in causa.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunziando nella causa civile d'appello avverso la sentenza n. 6/2024 R.S. del Giudice di Pace di Palmi, pubblicata l'8.01.2024 (R.G. n. 3576/2021) promossa da contro e nei confronti della , Controparte_3 CP_1 Controparte_2 indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello di e, in integrale riforma della sentenza n. Controparte_3
6/2024 R.S. del Giudice di Pace di Palmi, pubblicata l'8.01.2024 (R.G. n. 3576/2021), rigetta l'opposizione di avverso la cartella di pagamento n. 09420190027603610000 CP_1 relativamente ai ruoli n. 2019/005130 e n. 2019/005129;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Palmi, in data 16/12/2025
Il Giudice dott. Mariano Carella
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 per la causa d'appello avverso la sentenza n. 6/2024 R.S. del Giudice di Pace di Palmi, pubblicata l'8.01.2024 (R.G. n. 3576/2021). promossa da , Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pirillo Teresa, contro , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
NO DI Claudio, e nei confronti della , contumace, si dà atto che tutte Controparte_2 le parti costituite hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 870/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Mariano Carella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 870/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Via Dogana n. 258/B, Amantea, presso lo studio dell'Avv. Pirillo Teresa, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Senatore Marazzita COOP n. 101, Palmi (RC), presso lo studio dell'Avv. NO DI Claudio, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATO
E CONTRO
(c.f. ) in persona del prefetto legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t.;
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615 I comma c.p.c.). Appello avverso sentenza n. 6/2024
R.S. del Giudice di Pace di Palmi, pubblicata l'8.01.2024 (R.G. n. 3576/2021).
CONCLUSIONI: come precisate dalle parti con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 28.11.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato il 30.10.2021, impugnava innanzi al Giudice di Pace di Palmi CP_1 la cartella di pagamento n. 09420190027603610000 relativamente ai ruoli n. 2019/005130 e n.
2019/005129, per un totale di € 2.860,07, afferenti al mancato pagamento di infrazioni al Codice della Strada per l'anno 2016 in favore della , al fine di ottenerne declaratoria di nullità Controparte_2 per maturata prescrizione, atteso il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la notifica dei verbali di contestazione (in data 21.03.2016 e in data 16.03.2016) e la notifica della cartella impugnata, avvenuta in data 5.10.2021.
Con comparsa di costituzione, depositata il 28.06.2022, si costituiva in primo grado l'
[...]
, chiedendo il rigetto della domanda avversa. Controparte_3
La rimaneva contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 6/2024 R.S., pubblicata l'8.01.2024, il Giudice di Pace di Palmi accoglieva l'opposizione di e dichiarava la non debenza delle somme portate nella cartella di CP_1 pagamento n. 09420190027603610000, limitatamente ai ruoli n. 2019/5130 e n. 2019/5129, per intervenuta prescrizione, condannando l' alla rifusione delle Controparte_3 spese di lite in favore dell'opponente.
Con atto di appello regolarmente notificato, l' impugnava la citata Parte_2 sentenza n. 6/2024 R.S. del Giudice di Pace di Palmi, in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal
Giudice di prime cure, non era decorso alcun termine prescrizionale, poiché l'art. 67 D.L. n. 18/2020
e poi le successive modifiche sino alla L. n. 106/2021 avevano disposto, a far data dall'8/03/2020 e sino al 31/08/2021, il blocco della notificazione degli atti di riscossione;
conseguentemente doveva ritenersi infondata anche la condanna alle spese.
Si costituiva in grado d'appello l'opponente , il quale evidenziava l'inapplicabilità della CP_1 sospensione dei 24 mesi del termine di prescrizione prevista dall'art. 68 d.l. n. 18/2020 comma 4 bis,
(sospensione COVID) prevista con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, poiché, nel caso di specie, l'incarico era stato affidato prima dell'8 marzo 2020. Inoltre, neppure trovava applicazione l'art. 83 comma 2 d.l.n.
18/2020 che prevedeva la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, e, dunque di un atto endoprocessuale.
Rimaneva contumace la , la quale sebbene regolarmente citata in giudizio non si Controparte_2 costituiva (dopo essere stata disposta la rinnovazione della notificazione nei suoi confronti) e, pertanto, veniva dichiarata contumace all'udienza del 13.06.2025.
2.L'appello è fondato.
In particolare, il Giudice di Pace ha ritenuto che “Non si applica alla fattispecie in oggetto la sospensione di 24 mesi del termine di prescrizione, prevista dall'art. 68 d.l. n. 18/2020 comma 4-bis con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Nella fattispecie il carico è stato affidato prima dell'8 marzo 2020 e dunque non può applicarsi il comma 4-bis dell'art. 68 d.l. 18/2020.”.
Sulla base di tale motivazione, il Giudice di Pace di Palmi ha ritenuto estinta per prescrizione il credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420190027603610000 relativamente ai ruoli n. 2019/005130
e n. 2019/005129, in quanto le sanzioni contestate erano state notificate nelle date del 21.03.2016 e
16.03.2016, mentre la notifica della cartella di pagamento è avvenuta in data 5/10/2021, oltre il termine di prescrizione quinquennale.
Contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, occorre tenere presente che il quinquennio di prescrizione, con decorrenza dal 21/03/2016 e del 16/03/2016 (data di notifica dei due verbali di accertamento), è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n.
18/2020 e successive modifiche).
Specificamente, l'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Il comma 4 della stessa norma ha disposto:
“Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso pertanto anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 (richiamato dal sopracitato art. 67) il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Infine, l'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Pertanto, se l'art. 67 ha sospeso i termini per attività accertative che si sarebbero concluse durante il periodo emergenziale, l'art. 68 ha prorogato il termine finale, ampliando il tempo a disposizione degli enti per agire sui crediti.
Il D.L. n. 73/2021, convertito con L. 106/2021 (cd. Decreto Sostegni bis), ha poi ulteriormente prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020.
La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8/3/2020 al 31/8/2021.
La disposizione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, richiamata dal già menzionato articolo 68, prevede, al comma 1, che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”; al comma 2 che: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali
e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”; al comma 3 che: “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Conseguentemente, nel periodo dall'8/3/2020 al 31/8/2021, la normativa di riferimento ha previsto per 542 giorni la sospensione della prescrizione dei termini anche per la notifica delle cartelle di pagamento, alla quale non poteva procedersi.
Pertanto, alla luce di quanto detto, poiché risulta in atti che i due verbali di accertamento iscritti a ruolo risultano notificati alla uno in data 16/03/2016 e l'altro in data 21/03/2016, al momento della notifica della cartella impugnata, avvenuta in data 5/10/2021, non era ancora intervenuta la prescrizione, tenuto conto del periodo di sospensione disciplinato dalle norme precedentemente riportate.
Sul punto deve ricordarsi l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. I,
15/01/2025, n.960) che ha fornito un'indicazione interpretativa di rilievo sulla portata applicativa della disciplina emergenziale, affermando che la sospensione non si limita a differire le sole scadenze che ricadono all'interno del periodo previsto, ma che il termine per l'accertamento, se ancora pendente durante il periodo emergenziale, subisce una sospensione automatica, con un conseguente slittamento in avanti della scadenza finale pari alla durata della sospensione stessa.
L'appello è, dunque, fondato e va accolto.
3. Si ritiene che in ragione anche dei recenti orientamenti giurisprudenziali sulla questione sussistano quelle ragioni che ex art. 92 co. 2 cpc giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti in causa.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunziando nella causa civile d'appello avverso la sentenza n. 6/2024 R.S. del Giudice di Pace di Palmi, pubblicata l'8.01.2024 (R.G. n. 3576/2021) promossa da contro e nei confronti della , Controparte_3 CP_1 Controparte_2 indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello di e, in integrale riforma della sentenza n. Controparte_3
6/2024 R.S. del Giudice di Pace di Palmi, pubblicata l'8.01.2024 (R.G. n. 3576/2021), rigetta l'opposizione di avverso la cartella di pagamento n. 09420190027603610000 CP_1 relativamente ai ruoli n. 2019/005130 e n. 2019/005129;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Palmi, in data 16/12/2025
Il Giudice dott. Mariano Carella