TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 9326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9326 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9089/2025 R.G., vertente
TRA
(P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore Dott. , con sede legale in Napoli - Parte_2
Centro Direzionale, Via G. Porzio, 4, Is G1, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Manuela Pinto (C.F. ) e CodiceFiscale_1
PI LA (C.F. , ed elettivamente domiciliata presso la C.F._2
casella di posta certificata: Email_1
opponente E
Avv. (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. Annamaria Damiani del Foro di Salerno (C.F. ), C.F._4
con la quale elettivamente domicilia presso la casella postale pec:
.salerno.it Email_2 CP_2
opposto
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
09.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione ritualmente notificati il 18.04.2025, la
[...] ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto del Parte_1
04.04.2025 con cui il convenuto in epigrafe le ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro 4.177,35, comprensiva di IVA se dovuta, oltre interessi, spese successive occorrende, in forza della sentenza n. 9788/2024 del 14.11.2024 del
Tribunale di Napoli, a definizione del giudizio recante R.G. n. 27304/2021.
A sostegno della proposta opposizione, l'istante dedotto quale motivo di doglianza il difetto di legittimazione passiva in capo ad essa opponente. Sul punto, la società
attrice ha evidenziato che nella sentenza, titolo esecutivo sulla scorta del quale è
stato spiccato il precetto opposto, ed esattamente nel frontespizio, è stata indicata la
C.F. – P. IVA mentre Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
l'impugnata intimazione di pagamento è stata rivolta alla Controparte_4
P.IVA dunque un soggetto giuridico diverso,
[...] P.IVA_1
quanto diverse sono le partite IVA, da quello condannato al pagamento dal provvedimento giudiziale. Ha chiesto pertanto, all'adito Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, la declaratoria di nullità del precetto del 04.04.2025 e di dichiarare l'inesistenza del diritto del di CP_1
procedere ad esecuzione ai danni di essa opponente con la condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
Si è costituito il creditore il quale, contestando la fondatezza della avverse deduzioni, ne ha chiesto l'integrale rigetto con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della pretesa creditoria azionata. Ad avviso del la società precettata fonda l'intero atto su una motivazione che assurge a CP_1
mera giustificazione dei plurimi inadempimenti in cui questa è incorsa rispetto all'obbligazione dedotta, ma non costituisce motivo tale da minare l'an della esecuzione intimata. Ha concluso, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite e con la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la controversia e rilevato che l'errore che ha cagionato la problematica in questione è nella sentenza, questo
Tribunale ha formulato proposta conciliativa al fine di indurre le parti a presentare istanza congiunta di correzione di errore materiale. Disattesa la proposta,
all'udienza del 09.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Orbene, venendo al merito della controversia, mette conto evidenziare che, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti in virtù della disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. Cass., 24
settembre 1999 n. 10493; Cass., 20 marzo 1999 n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica si osserva quanto all'asserita carenza di legittimazione passiva che detta eccezione integra gli estremi dell'opposizione all'esecuzione, poiché si risolve nella contestazione del diritto del creditore ad agire
in executivis, quanto meno nei suoi confronti. Infatti, il diritto ad agire in sede esecutiva - essendo correlato, sul piano sostanziale, alla titolarità di un diritto di credito risultante da un titolo esecutivo - presuppone sempre la corretta individuazione del soggetto effettivamente tenuto all'adempimento. Consegue, che il suddetto diritto possa essere contestato, ai sensi e nelle forme previste dall'art. 615 c.p.c., tanto in caso di inesistenza assoluta del credito, quanto in caso di esercizio dello stesso nei confronti di soggetto carente di legittimazione passiva.
Nel caso di specie, la doglianza di parte opponente si traduce nell'evidenziare che non esiste un titolo esecutivo nei suoi confronti, perché il medesimo è stato emesso nei confronti dell'associazione e, quindi, il soggetto condannato al Pt_1
pagamento è diverso da quello cui è stato notificato il precetto.
Ora, se è vero che la sentenza che ci occupa riporta in epigrafe i dati “
[...]
C.F. – P. IVA ” all'esito del Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
presente giudizio è del tutto chiaro che vi sia stato un errore nell'indicare il soggetto reale parte del contenzioso.
Tuttavia, come evidenziato anche dallo stesso la stessa opponente ha CP_1
esposto nel proprio atto che “la parte dei rispettivi giudizi di riferimento è, invece,
[...]
P. IV ”. Controparte_4 P.IVA_1
L'opponente è, quindi, consapevole di essere la parte sostanziale tenuto all'adempimento del decisum, per cui il precetto risulta, di fatto, spiccato nei confronti del soggetto corretto, ciò che, per altro, non lascia margine di equivoco se si considera che, tanto in motivazione che nel dispositivo della decisione, gli avvisi di fattura n. 440 e n. 594 del 2021 sono elementi distintivi. In dispositivo si legge:
“accoglie la domanda per quanto precisato in parte motiva e, per l'effetto, dichiara che
l' non è tenuta al pagamento in favore di Controparte_5 Controparte_3
della somme di cui agli avvisi di fattura n. 440 del 30.06.2021 e n. 594 del
[...]
15.09.2021”.
In conclusione, non solo avendo l'opponente rappresentato di conoscere di essere la vera parte del giudizio ma anche non avendo mai negato che le fatture de quibus
siano state emesse da ella stessa, l'esecuzione è stata correttamente minacciata e,
quindi, l'opposizione va rigettata.
Trattasi, dunque, di mero errore materiale che non inficia la validità dell'atto in quanto non idoneo ad ingenerare dubbi di sorta in ordine all'effettivo destinatario dell'intimazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 147/2022, in ragione del valore e della complessità della lite e dell'attività espletata, nella misura media prevista dallo scaglione di riferimento senza istruttoria.
Si ritiene, inoltre, che sussistano i presupposti di cui all'art. 96 III comma c.p.c.,
perché la domanda si è rilevata del tutto dilatoria, avendo l'opponente anche rifiutato di addivenire ad una soluzione bonaria che avrebbe, con tutta probabilità,
risolto l'unico pregiudizio di natura sostanziale addotto ai fini dell'opposizione. La somma è quantificata in misura pari alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna la P. IV al Controparte_4 P.IVA_1
pagamento delle competenze di lite, in favore dell'Avv. che Controparte_1
liquida in euro 852,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%;
c) condanna la P. IV al Controparte_4 P.IVA_1
pagamento, in favore dell'avv. della somma di euro 852,00 ex art. 96 CP_1
III comma c.p.c.;
d) condanna la P. IV al Controparte_4 P.IVA_1
pagamento della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Napoli, 17.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9089/2025 R.G., vertente
TRA
(P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore Dott. , con sede legale in Napoli - Parte_2
Centro Direzionale, Via G. Porzio, 4, Is G1, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Manuela Pinto (C.F. ) e CodiceFiscale_1
PI LA (C.F. , ed elettivamente domiciliata presso la C.F._2
casella di posta certificata: Email_1
opponente E
Avv. (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. Annamaria Damiani del Foro di Salerno (C.F. ), C.F._4
con la quale elettivamente domicilia presso la casella postale pec:
.salerno.it Email_2 CP_2
opposto
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
09.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione ritualmente notificati il 18.04.2025, la
[...] ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto del Parte_1
04.04.2025 con cui il convenuto in epigrafe le ha intimato il pagamento della somma complessiva di euro 4.177,35, comprensiva di IVA se dovuta, oltre interessi, spese successive occorrende, in forza della sentenza n. 9788/2024 del 14.11.2024 del
Tribunale di Napoli, a definizione del giudizio recante R.G. n. 27304/2021.
A sostegno della proposta opposizione, l'istante dedotto quale motivo di doglianza il difetto di legittimazione passiva in capo ad essa opponente. Sul punto, la società
attrice ha evidenziato che nella sentenza, titolo esecutivo sulla scorta del quale è
stato spiccato il precetto opposto, ed esattamente nel frontespizio, è stata indicata la
C.F. – P. IVA mentre Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
l'impugnata intimazione di pagamento è stata rivolta alla Controparte_4
P.IVA dunque un soggetto giuridico diverso,
[...] P.IVA_1
quanto diverse sono le partite IVA, da quello condannato al pagamento dal provvedimento giudiziale. Ha chiesto pertanto, all'adito Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, la declaratoria di nullità del precetto del 04.04.2025 e di dichiarare l'inesistenza del diritto del di CP_1
procedere ad esecuzione ai danni di essa opponente con la condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
Si è costituito il creditore il quale, contestando la fondatezza della avverse deduzioni, ne ha chiesto l'integrale rigetto con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della pretesa creditoria azionata. Ad avviso del la società precettata fonda l'intero atto su una motivazione che assurge a CP_1
mera giustificazione dei plurimi inadempimenti in cui questa è incorsa rispetto all'obbligazione dedotta, ma non costituisce motivo tale da minare l'an della esecuzione intimata. Ha concluso, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite e con la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la controversia e rilevato che l'errore che ha cagionato la problematica in questione è nella sentenza, questo
Tribunale ha formulato proposta conciliativa al fine di indurre le parti a presentare istanza congiunta di correzione di errore materiale. Disattesa la proposta,
all'udienza del 09.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Orbene, venendo al merito della controversia, mette conto evidenziare che, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti in virtù della disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. Cass., 24
settembre 1999 n. 10493; Cass., 20 marzo 1999 n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica si osserva quanto all'asserita carenza di legittimazione passiva che detta eccezione integra gli estremi dell'opposizione all'esecuzione, poiché si risolve nella contestazione del diritto del creditore ad agire
in executivis, quanto meno nei suoi confronti. Infatti, il diritto ad agire in sede esecutiva - essendo correlato, sul piano sostanziale, alla titolarità di un diritto di credito risultante da un titolo esecutivo - presuppone sempre la corretta individuazione del soggetto effettivamente tenuto all'adempimento. Consegue, che il suddetto diritto possa essere contestato, ai sensi e nelle forme previste dall'art. 615 c.p.c., tanto in caso di inesistenza assoluta del credito, quanto in caso di esercizio dello stesso nei confronti di soggetto carente di legittimazione passiva.
Nel caso di specie, la doglianza di parte opponente si traduce nell'evidenziare che non esiste un titolo esecutivo nei suoi confronti, perché il medesimo è stato emesso nei confronti dell'associazione e, quindi, il soggetto condannato al Pt_1
pagamento è diverso da quello cui è stato notificato il precetto.
Ora, se è vero che la sentenza che ci occupa riporta in epigrafe i dati “
[...]
C.F. – P. IVA ” all'esito del Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
presente giudizio è del tutto chiaro che vi sia stato un errore nell'indicare il soggetto reale parte del contenzioso.
Tuttavia, come evidenziato anche dallo stesso la stessa opponente ha CP_1
esposto nel proprio atto che “la parte dei rispettivi giudizi di riferimento è, invece,
[...]
P. IV ”. Controparte_4 P.IVA_1
L'opponente è, quindi, consapevole di essere la parte sostanziale tenuto all'adempimento del decisum, per cui il precetto risulta, di fatto, spiccato nei confronti del soggetto corretto, ciò che, per altro, non lascia margine di equivoco se si considera che, tanto in motivazione che nel dispositivo della decisione, gli avvisi di fattura n. 440 e n. 594 del 2021 sono elementi distintivi. In dispositivo si legge:
“accoglie la domanda per quanto precisato in parte motiva e, per l'effetto, dichiara che
l' non è tenuta al pagamento in favore di Controparte_5 Controparte_3
della somme di cui agli avvisi di fattura n. 440 del 30.06.2021 e n. 594 del
[...]
15.09.2021”.
In conclusione, non solo avendo l'opponente rappresentato di conoscere di essere la vera parte del giudizio ma anche non avendo mai negato che le fatture de quibus
siano state emesse da ella stessa, l'esecuzione è stata correttamente minacciata e,
quindi, l'opposizione va rigettata.
Trattasi, dunque, di mero errore materiale che non inficia la validità dell'atto in quanto non idoneo ad ingenerare dubbi di sorta in ordine all'effettivo destinatario dell'intimazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 147/2022, in ragione del valore e della complessità della lite e dell'attività espletata, nella misura media prevista dallo scaglione di riferimento senza istruttoria.
Si ritiene, inoltre, che sussistano i presupposti di cui all'art. 96 III comma c.p.c.,
perché la domanda si è rilevata del tutto dilatoria, avendo l'opponente anche rifiutato di addivenire ad una soluzione bonaria che avrebbe, con tutta probabilità,
risolto l'unico pregiudizio di natura sostanziale addotto ai fini dell'opposizione. La somma è quantificata in misura pari alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna la P. IV al Controparte_4 P.IVA_1
pagamento delle competenze di lite, in favore dell'Avv. che Controparte_1
liquida in euro 852,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%;
c) condanna la P. IV al Controparte_4 P.IVA_1
pagamento, in favore dell'avv. della somma di euro 852,00 ex art. 96 CP_1
III comma c.p.c.;
d) condanna la P. IV al Controparte_4 P.IVA_1
pagamento della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Napoli, 17.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone