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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4241 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 9327/2022
Il Tribunale di Napoli Nord – Prima Sezione Civile –, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9327 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 25.06.2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Volla (Na) al Viale Vesuvio n. 48, presso lo studio dell'avv. Lucia Gangale, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01.07.1983.
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 21.10.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.09.2022, premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 07.09.2013 in Casoria (NA), evidenziando che da Controparte_1 tale unione erano nati i tre figli (il 03.10.2011), (il 27.09.2013) e Per_1 Per_2
(il 02.02.2015). Persona_3
La ricorrente deduceva che, a seguito del volontario allontanamento del marito dalla casa coniugale e del totale disinteresse mostrato dal nei confronti della CP_1 prole, era ormai venuta meno qualsiasi comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, che vivevano separati ormai da tempo.
Pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione personale, con affido in via esclusiva dei figli minori alla madre e conseguente regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, da esercitarsi in modalità protetta presso i Servizi Sociali territorialmente competenti.
Domandava infine porsi, a carico del resistente l'obbligo di versare la somma complessiva di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei minori (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza del 17.05.2023 il Presidente f.f., dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, sciolta la riserva, con provvedimento depositato in Cancelleria il 28.06.2023 emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo: - autorizza i coniugi a vivere separatamente, fissando la propria residenza ove lo riterranno;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente che ivi abiterà con le figlie;
- dispone l'affidamento esclusivo, allo stato, delle figli minori alla madre in quanto misura più idonea alla salvaguardia dei loro interessi;
- tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti emergenti alo stato degli atti, salvo ogni più approfondita indagine in sede istruttoria, dispone che
versi alla ricorrente, a titolo di mantenimento dei figli minori, la Controparte_1 somma mensile di euro 600,00 (€200,00 ciascuno) entro il giorno 10 di ogni mese, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat;
- dispone che il resistente contribuisca nella misura del 50% delle spese straordinarie e mediche non pag. 2/6 coperte dal Servizio sanitario Nazionale, purché concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa stilato dall'intestato Tribunale;
quindi rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore all'udienza cartolare dell'08.09.2023, poi differita all'08.11.2023, disponendo il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Dopo un ulteriore rinvio a causa del mancato deposito delle relazioni richieste ai Servizi
Sociali, all'udienza del 14.02.2024 il Giudice istruttore assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e, all'esito della successiva udienza (13.06.2024), ammetteva la prova orale nei limiti indicati nella relativa ordinanza, rinviando al 28.10.2024 per l'attività istruttoria.
In tale data si escutevano i testi ammessi, mentre l'udienza del 30.04.2025 – fissata per la precisazione delle conclusioni – veniva differita per esigenze di ruolo.
All'udienza seguente il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al
Collegio assegnando a parte ricorrente termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 21.10.2025 il P.M. apponeva il proprio visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di il quale, sebbene Controparte_1 regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la deduzione della ricorrente secondo cui tra i coniugi era cessata
l'affectio coniugalis, l'indifferenza del resistente rimasto contumace, nonché la risalente cessazione della convivenza costituiscono tutti elementi dai quali desumere agevolmente che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale ritiene che la separazione tra i coniugi vada pronunciata ai sensi dell'art. pag. 3/6 151, comma 1, c.c., non essendo stata avanzata alcuna istanza di addebito.
Per quanto attiene ai provvedimenti inerenti i minori e , Per_1 Per_2 Persona_3 il Tribunale ritiene che debba essere confermato l'affido in via esclusiva dei tre figli alla madre, già disposto con l'ordinanza del 28.03.2023.
Invero, il Collegio reputa che, allo stato, detto regime sia quello più idoneo a salvaguardare gli interessi dei minori, tenuto conto del totale disinteresse manifestato dal resistente nei confronti dei figli. Il infatti, come dedotto dalla CP_1 ricorrente, per anni ha omesso di coltivare qualsiasi tipo di rapporto con la prole, non contribuendo né moralmente né materialmente alla loro crescita: trattasi di circostanza non smentita dal resistente e confermata in sede istruttoria.
E difatti, la teste , madre della ricorrente, escussa all'udienza del Testimone_1
28.10.2024, dichiarava: “[…] mio genero ha interrotto la convivenza con mia figlia dal mese di agosto 2015 e non si è fatto più sentire;
ci è stato detto, mio genero, in quel periodo, è stato posto agli arresti domiciliari.[…] ; il non si fa sentire con CP_1 me e mia figlia da anni né invia denaro per il mantenimento dei figli;
a me, non mi ha mai chiamato per incontrare i figli né sapere come stessero”.
Del pari, la teste zia materna dei minori, alla medesima udienza, Testimone_2 precisava che il “non chiede di vedere o incontrare i figli;
non so dire però CP_1 da quanto tempo non li incontra o non li sente.” (cfr. verbale udienza del 28.10.2024).
A ciò si aggiunga che dalla relazione dei Servizi Sociali di Casoria (Na) – depositata in atti – si evince che il resistente non ha mostrato alcuna disponibilità finanche nel concordare un appuntamento per un colloquio conoscitivo in sede, riferendo agli assistenti sociali che “da circa cinque anni convive con la nuova compagna a S.
Giovanni a Teduccio alla via Pazzigno n.1, pertanto, non può raggiungere l'ufficio sia per motivi di lavoro che per la distanza.” (cfr. relazione S.S. del 30.04.2024).
Ciò premesso, il Collegio, proprio al fine di evitare che per il futuro si possano verificare condotte di abbandono evidentemente pregiudizievoli per i minori, ritiene conforme all'interesse degli stessi che laddove il padre intenda incontrare i figli, potrà farlo solo all'esito di un percorso di sostegno e rafforzamento alla genitorialità e qualora detto percorso abbia esito positivo, gli incontri verranno attuati secondo le modalità di tempo e di luogo stabilite dai Servizi Sociali territorialmente competenti nonché pag. 4/6 tenendo conto dei desiderata degli stessi minori.
Quanto al godimento della casa coniugale, nulla va disposto atteso che il genitore collocatario non ne ha chiesto l'assegnazione avendo trasferito altrove la propria residenza unitamente ai minori.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 147 e
316 bis c.c. ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, si prevede che la ricorrente provvederà ai figli minori attraverso il suo diretto sostentamento, in quanto con la stessa convivente, mentre il resistente dovrà contribuire al mantenimento dei predetti figli attraverso la corresponsione di un assegno mensile.
In ordine al quantum dell'assegno, il Tribunale, tenuto conto dell'età dei minori e non essendo emerse circostanze sopravvenute rispetto all'udienza presidenziale, reputa conforme a giustizia confermare a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori con la somma mensile complessiva di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun minore). Tale importo, soggetto alla rivalutazione annuale con gli indici
Istat, verrà versato alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50 %, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato
Tribunale.
Relativamente ai rapporti economici dei coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze formulate.
Il Tribunale reputa che non vada disposta la ripetizione delle spese sostenute dalla ricorrente, stante la mancata opposizione del resistente rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la contumacia di nato a [...] il [...]; Controparte_1
b) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
15.02.1991, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
c) dispone l'affido esclusivo alla madre dei figli minori e Per_1 Per_2 Per_3
con residenza privilegiata degli stessi presso la ricorrente;
[...]
pag. 5/6 d) dispone che gli incontri del padre con i figli minori avvengano come indicato in parte motiva;
e) pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Controparte_1 minori la somma mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun minore);
f) dispone che la predetta somma, automaticamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, sia versata alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese;
g) pone a carico di l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle Controparte_1 spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per i figli minori, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396, (Ordinamento dello
Stato Civile), nonché ai sensi dell'art 191 comma 1 bis L. 2015 n. 107 (atto n. 14, parte
I, Serie /, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2013);
i) spese non ripetibili
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 9327/2022
Il Tribunale di Napoli Nord – Prima Sezione Civile –, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9327 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 25.06.2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Volla (Na) al Viale Vesuvio n. 48, presso lo studio dell'avv. Lucia Gangale, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01.07.1983.
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 21.10.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.09.2022, premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 07.09.2013 in Casoria (NA), evidenziando che da Controparte_1 tale unione erano nati i tre figli (il 03.10.2011), (il 27.09.2013) e Per_1 Per_2
(il 02.02.2015). Persona_3
La ricorrente deduceva che, a seguito del volontario allontanamento del marito dalla casa coniugale e del totale disinteresse mostrato dal nei confronti della CP_1 prole, era ormai venuta meno qualsiasi comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, che vivevano separati ormai da tempo.
Pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione personale, con affido in via esclusiva dei figli minori alla madre e conseguente regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, da esercitarsi in modalità protetta presso i Servizi Sociali territorialmente competenti.
Domandava infine porsi, a carico del resistente l'obbligo di versare la somma complessiva di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei minori (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza del 17.05.2023 il Presidente f.f., dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, sciolta la riserva, con provvedimento depositato in Cancelleria il 28.06.2023 emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo: - autorizza i coniugi a vivere separatamente, fissando la propria residenza ove lo riterranno;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente che ivi abiterà con le figlie;
- dispone l'affidamento esclusivo, allo stato, delle figli minori alla madre in quanto misura più idonea alla salvaguardia dei loro interessi;
- tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti emergenti alo stato degli atti, salvo ogni più approfondita indagine in sede istruttoria, dispone che
versi alla ricorrente, a titolo di mantenimento dei figli minori, la Controparte_1 somma mensile di euro 600,00 (€200,00 ciascuno) entro il giorno 10 di ogni mese, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat;
- dispone che il resistente contribuisca nella misura del 50% delle spese straordinarie e mediche non pag. 2/6 coperte dal Servizio sanitario Nazionale, purché concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa stilato dall'intestato Tribunale;
quindi rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore all'udienza cartolare dell'08.09.2023, poi differita all'08.11.2023, disponendo il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Dopo un ulteriore rinvio a causa del mancato deposito delle relazioni richieste ai Servizi
Sociali, all'udienza del 14.02.2024 il Giudice istruttore assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e, all'esito della successiva udienza (13.06.2024), ammetteva la prova orale nei limiti indicati nella relativa ordinanza, rinviando al 28.10.2024 per l'attività istruttoria.
In tale data si escutevano i testi ammessi, mentre l'udienza del 30.04.2025 – fissata per la precisazione delle conclusioni – veniva differita per esigenze di ruolo.
All'udienza seguente il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al
Collegio assegnando a parte ricorrente termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 21.10.2025 il P.M. apponeva il proprio visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di il quale, sebbene Controparte_1 regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la deduzione della ricorrente secondo cui tra i coniugi era cessata
l'affectio coniugalis, l'indifferenza del resistente rimasto contumace, nonché la risalente cessazione della convivenza costituiscono tutti elementi dai quali desumere agevolmente che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale ritiene che la separazione tra i coniugi vada pronunciata ai sensi dell'art. pag. 3/6 151, comma 1, c.c., non essendo stata avanzata alcuna istanza di addebito.
Per quanto attiene ai provvedimenti inerenti i minori e , Per_1 Per_2 Persona_3 il Tribunale ritiene che debba essere confermato l'affido in via esclusiva dei tre figli alla madre, già disposto con l'ordinanza del 28.03.2023.
Invero, il Collegio reputa che, allo stato, detto regime sia quello più idoneo a salvaguardare gli interessi dei minori, tenuto conto del totale disinteresse manifestato dal resistente nei confronti dei figli. Il infatti, come dedotto dalla CP_1 ricorrente, per anni ha omesso di coltivare qualsiasi tipo di rapporto con la prole, non contribuendo né moralmente né materialmente alla loro crescita: trattasi di circostanza non smentita dal resistente e confermata in sede istruttoria.
E difatti, la teste , madre della ricorrente, escussa all'udienza del Testimone_1
28.10.2024, dichiarava: “[…] mio genero ha interrotto la convivenza con mia figlia dal mese di agosto 2015 e non si è fatto più sentire;
ci è stato detto, mio genero, in quel periodo, è stato posto agli arresti domiciliari.[…] ; il non si fa sentire con CP_1 me e mia figlia da anni né invia denaro per il mantenimento dei figli;
a me, non mi ha mai chiamato per incontrare i figli né sapere come stessero”.
Del pari, la teste zia materna dei minori, alla medesima udienza, Testimone_2 precisava che il “non chiede di vedere o incontrare i figli;
non so dire però CP_1 da quanto tempo non li incontra o non li sente.” (cfr. verbale udienza del 28.10.2024).
A ciò si aggiunga che dalla relazione dei Servizi Sociali di Casoria (Na) – depositata in atti – si evince che il resistente non ha mostrato alcuna disponibilità finanche nel concordare un appuntamento per un colloquio conoscitivo in sede, riferendo agli assistenti sociali che “da circa cinque anni convive con la nuova compagna a S.
Giovanni a Teduccio alla via Pazzigno n.1, pertanto, non può raggiungere l'ufficio sia per motivi di lavoro che per la distanza.” (cfr. relazione S.S. del 30.04.2024).
Ciò premesso, il Collegio, proprio al fine di evitare che per il futuro si possano verificare condotte di abbandono evidentemente pregiudizievoli per i minori, ritiene conforme all'interesse degli stessi che laddove il padre intenda incontrare i figli, potrà farlo solo all'esito di un percorso di sostegno e rafforzamento alla genitorialità e qualora detto percorso abbia esito positivo, gli incontri verranno attuati secondo le modalità di tempo e di luogo stabilite dai Servizi Sociali territorialmente competenti nonché pag. 4/6 tenendo conto dei desiderata degli stessi minori.
Quanto al godimento della casa coniugale, nulla va disposto atteso che il genitore collocatario non ne ha chiesto l'assegnazione avendo trasferito altrove la propria residenza unitamente ai minori.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 147 e
316 bis c.c. ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, si prevede che la ricorrente provvederà ai figli minori attraverso il suo diretto sostentamento, in quanto con la stessa convivente, mentre il resistente dovrà contribuire al mantenimento dei predetti figli attraverso la corresponsione di un assegno mensile.
In ordine al quantum dell'assegno, il Tribunale, tenuto conto dell'età dei minori e non essendo emerse circostanze sopravvenute rispetto all'udienza presidenziale, reputa conforme a giustizia confermare a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori con la somma mensile complessiva di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun minore). Tale importo, soggetto alla rivalutazione annuale con gli indici
Istat, verrà versato alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50 %, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato
Tribunale.
Relativamente ai rapporti economici dei coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze formulate.
Il Tribunale reputa che non vada disposta la ripetizione delle spese sostenute dalla ricorrente, stante la mancata opposizione del resistente rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la contumacia di nato a [...] il [...]; Controparte_1
b) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
15.02.1991, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
c) dispone l'affido esclusivo alla madre dei figli minori e Per_1 Per_2 Per_3
con residenza privilegiata degli stessi presso la ricorrente;
[...]
pag. 5/6 d) dispone che gli incontri del padre con i figli minori avvengano come indicato in parte motiva;
e) pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Controparte_1 minori la somma mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun minore);
f) dispone che la predetta somma, automaticamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, sia versata alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese;
g) pone a carico di l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle Controparte_1 spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per i figli minori, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396, (Ordinamento dello
Stato Civile), nonché ai sensi dell'art 191 comma 1 bis L. 2015 n. 107 (atto n. 14, parte
I, Serie /, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2013);
i) spese non ripetibili
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 6/6