Ordinanza collegiale 14 aprile 2025
Ordinanza cautelare 9 maggio 2025
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01290/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00560/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 560 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Russo e Andrea Agatino Salvatore Fiorito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Enna, Questura Enna, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
a) del decreto prot. n. -OMISSIS-, notificato il 23.10.2024, con il quale il Questore della provincia di Enna ha rigettato l’istanza di rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia;
b) del decreto prot. n.-OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale il Prefetto della provincia di Enna ha rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso il decreto sub a).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Enna e della Questura di Enna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa PP DR TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. Con ricorso notificato il 24 febbraio 2025 e depositato il successivo 22 marzo, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe con i quali il Questore della Provincia di Enna e il Prefetto, in sede di ricorso gerarchico, hanno disposto a suo carico il rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza del porto di fucile per uso caccia.
Con decreto prot. n. -OMISSIS-, in particolare, il Prefetto ha specificato che il rigetto del ricorso gerarchico avverso il decreto questorile prot. n. -OMISSIS- “ trova giustificazione nella situazione di conflittualità tra il richiedente ed altro soggetto, determinata dal cattivo rapporto di vicinato che ha visto entrambi promotori di azioni giudiziarie sia penali che civili ” .
Il Prefetto è giunto a tale determinazione sulla base dei seguenti elementi: “ considerato che, con propria nota del 17/12/2024, la Questura:
- riferisce che l’avversato atto trova giustificazione nella situazione di conflittualità tra il richiedente e -OMISSIS-, originata dalle modalità di utilizzo di una stradella interpoderale e confluita in diverse iniziative giudiziarie sia penali che civili, idonea a far venir meno le garanzie di affidabilità richieste dalla vigente normativa emanata in materia di armi, in relazione al pericolo di abuso;
- richiama a sostegno la sentenza n. 3/18 del Giudice di Pace di -OMISSIS-, che, nell’assolvere il -OMISSIS-dal reato di cui all’art. 612 c.p. perché il fatto non sussiste, relativamente al rapporto esistente tra i due spiega che “dall’attività istruttoria compiuta è emerso che i fatti si sarebbero verificati in un contesto già minato da pessimi rapporti di vicinato sfociati in procedimenti penali e civili che hanno interessato le stesse parti”;
- aggiunge che riguardo, poi, i motivi di lagnanza esposti dal ricorrente, relativi all’avvenuto rinnovo del titolo negli anni 2013 e 2019 nonostante le vicende pregresse, come correttamente detto nel decreto impugnato, si osserva che negli anni indicati l’anzidetto contesto conflittuale non era conosciuto da questo Ufficio che, conseguentemente, ha rinnovato il titolo;
- evidenzia ancora che quanto asserito nel verbale di conciliazione in sede sindacale, redatto in data 15 novembre 2024, non offre alcuna certezza in ordine alla sussistenza di buoni rapporti di vicinato per l’avvenuta riconciliazione delle parti, in quanto trattasi di rappacificamento recente non consolidato nel tempo, che non esclude la possibilità che vecchi dissidi riaffiorino ”.
1.1. Il ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge (artt. 11 e 42 tulps), errata, insufficiente e generica motivazione, carenza istruttoria, erronea rappresentazione delle circostanze poste a fondamento del provvedimento di diniego del rinnovo del titolo di polizia, contraddittorietà manifesta.
In sintesi, il ricorrente deduce che:
- nel caso di specie, non gli viene contestato alcun episodio caratterizzato da contegni minacciosi, aggressivi, violenti o, comunque, sintomatici di una personalità denotante scarsa affidabilità o incapacità di dominare gli impulsi e le emozioni (circostanza che troverebbe conforto nella sentenza del Giudice di Pace di -OMISSIS- n. -OMISSIS-);
- la motivazione dei provvedimenti impugnati sarebbe manifestamente insufficiente a supportare il giudizio di inaffidabilità del ricorrente;
- la presentazione della querela nei confronti del sig. -OMISSIS-per il reato di minacce non sarebbe sintomatica dell’abuso delle armi da parte del ricorrente, che, anzi , si sarebbe affidato alle autorità per la risoluzione della questione;
- le amministrazioni avrebbero errato a non accordare rilevanza alla conciliazione sottoscritta tra le parti in data 15.11.2024 e a non dare rilievo alla circostanza che nel 2013 e nel 2019 sarebbero stati concessi i rinnovi del titolo, né sarebbe verosimile l’assunto sostenuto che “ il contesto conflittuale non era conosciuto da questo Ufficio che, conseguentemente, ha rinnovato il titolo ”;
- il giudizio di inaffidabilità del ricorrente si fonda su circostanze (già ex se ininfluenti per i motivi sopra esposti) comunque non più attuali per essere, lo si ribadisce, i rapporti inter partes improntati a rinnovata serenità.
2. Si sono costituite le amministrazioni intimate insistendo per il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza n. 1212 del 14.04.2025, il Collegio ha disposto incombenti istruttori a carico dell’amministrazione, da questa adempiuti in data 30.04.2025.
4. Con ordinanza n. 152 del 9.05.2025, non appellata, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare per carenza di fumus e di periculum .
5. In data 9.03.2026 parte ricorrente ha depositato documentazione relativa a nuova istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, poi ritirata, con riferimento alla quale l’amministrazione aveva preavvisato il rigetto.
6. All’udienza pubblica del 22 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
8. La materia del rilascio del porto d’armi e della detenzione delle armi è disciplinata dagli artt. 11, 39 e 43 di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Il legislatore nella materia de qua affida all’Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento che il soggetto richiedente può dare.
Il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, l. n. 110/1975. La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
La Corte costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che « il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse ».
Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, la Corte Costituzionale ha, inoltre, precisato (cfr. sentenza del 20 marzo 2019, n. 109) che « deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi ».
La giurisprudenza, riprendendo i principi espressi dalla Corte costituzionale, è consolidata nel ritenere che il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (cfr., ex multis , Cons. St., Sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972; Cons. St., Sez. III, 7 giugno 2018, n. 3435).
Il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici.
Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato, tanto più nei casi di impiego dell’arma per attività di diporto o sportiva.
L’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi. A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 11383 del 27 dicembre 2022).
La giurisprudenza, anche di questo Tribunale (cfr. Tar Catania, sez. IV, sentenza n. 757 del 29 febbraio 2024), ha chiarito che “ È in questa prospettiva, anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l’Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali infatti viene riconosciuta natura cautelare e preventiva (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041). Ai fini della revoca della licenza l’Autorità di pubblica sicurezza può, dunque, apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Consiglio di Stato, sez. III, n. 2974 del 2018) ”.
9. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche ritiene il Collegio che, come anticipato in sede di ordinanza cautelare, le valutazioni compiute dalla Questura e dalla Prefettura di Enna resistano alle censure sollevate dal ricorrente.
La Prefettura ha, in modo non irragionevole, valorizzato la conflittualità dei rapporti di vicinato occasionate dall’utilizzo di una stradella, confluita, invero, in diverse iniziative giudiziarie civili e penali, confermata dalla sentenza n. -OMISSIS-del Giudice di Pace di -OMISSIS- che, nell’assolvere il -OMISSIS-, comunque, ha affermato che “ dall’attività istruttoria compiuta è emerso che i fatti si sarebbero verificati in un contesto già minato da pessimi rapporti di vicinato sfociati in procedimenti penali e civili che hanno interessato le stesse parti ”.
È vero che, come sottolineato dal ricorrente, la citata sentenza aggiunge che “ in ogni caso, le parti, pur nell'estrema conflittualità dei rapporti, abbiano sempre fatto ricorso alle vie legali al fine di trovare una soluzione dei conflitti esistenti ”, ma è pur vero che la finalità di prevenire ogni possibile abuso nell’uso delle armi, che sta alla base del diniego, prescinde dagli eventuali esiti penali e dalla circostanza che vi siano stati effettivi episodi di violenza, dovendosi valutare in un contesto di conflittualità la possibilità di abuso di armi.
Ai fini del giudizio di affidabilità e della capacità di "abusare dell'arma", vengono attribuiti all’Amministrazione ampi poteri discrezionali di valutazione del soggetto, specie per quanto concerne il giudizio prognostico sulla possibilità di abuso nonché di pericolo di abuso delle armi detenute, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell’Autorità amministrativa competente.
Deve, invero, condividersi, l’orientamento secondo cui “ il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere ‘più probabile che non’ il pericolo di abuso delle armi. …. La valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza è caratterizzata da ampia discrezionalità, perseguendo lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti (ma anche i sinistri involontari), che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili; tanto che il giudizio di ‘non affidabilità’ è per certi versi più stringente rispetto a quello di ‘pericolosità sociale’, giustificando per esempio il diniego anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a ‘buona condotta’. Ed ancora questa Sezione (27 aprile 2022, n. 3331) ha precisato come la ‘capacità di abuso’ delle armi delinea una formula ampia, suscettibile di abbracciare tutte le situazioni che secondo il prudente apprezzamento dell’Amministrazione sono sintomatiche della inaffidabilità dell’interessato, alla luce di considerazioni inerenti alla sua persona e/o al contesto familiare e sociale in cui è stabilmente inserito ” (Consiglio di Stato, sez. III, 28 dicembre 2022, n. 11470).
Come condivisibilmente sostenuto dalla difesa dell’Amministrazione, “ al fine della valutazione sulla persistenza dei requisiti soggettivi per la detenzione di armi, la Prefettura è chiamata a tenere conto non solo del profilo soggettivo del titolare delle armi, ma anche del contesto in cui l’interessato esplica la propria vita di relazione. Questa si esplica anche nei rapporti di vicinato in cui non è inverosimile che gli alterchi possano esplodere in episodi di violenza e in reazioni impulsive, sì da indurre l’Autorità amministrativa a dar prevalenza alla tutela dell’interesse pubblico in luogo dell’interesse – che non è diritto – del privato a detenere armi ”.
9.1. Nel caso di specie, invero, va dato atto dell’intervenuta conciliazione con il vicino, che tuttavia è datata 15 novembre 2024 e pertanto è successiva all’avversato provvedimento questorile di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza de qua e con riferimento ad essa viene dall’amministrazione evidenziato (nel provvedimento di rigetto del Prefetto, richiamando specifica nota della Questura) che “ non offre alcuna certezza in ordine alla sussistenza di buoni rapporti di vicinato per l’avvenuta riconciliazione delle parti, in quanto trattasi di rappacificamento recente non consolidato nel tempo, che non esclude la possibilità che vecchi dissidi riaffiorino ”.
In altri termini, l’intervenuta conciliazione non può condurre, in questa sede, per le ragioni spiegate dal Prefetto e già condivise da questo Tribunale con la citata ordinanza cautelare, a diversa determinazione, fermo restando che la stessa potrà essere presa in esame dalle Autorità competenti ai fini di una eventuale e futura rivalutazione della questione del rinnovo del titolo in questione, nella sussistenza dei presupposti di legge e avuto riguardo anche al decorso di un lasso di tempo congruo in relazione alla specificità della fattispecie come sin qui descritta.
10. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
11. Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda contenziosa in esame le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altra persona menzionata nella presente sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI IA AV, Presidente
PP DR TI, Consigliere, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| PP DR TI | ZI IA AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.