Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1131
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 7 L. 212/2000

    La Corte ha ritenuto che non vi fosse stata violazione dell'art. 7 L. 212/2000, in quanto non era stato rettificato il reddito della contribuente, ma solo constatata la fittizietà delle ritenute operate.

  • Rigettato
    Mancata allegazione verbale INPS

    La Corte ha ritenuto priva di pregio tale doglianza, poiché il reddito della contribuente non era stato rettificato, ma solo constatata la fittizietà delle ritenute operate.

  • Rigettato
    Difetto di prova

    La Corte ha ritenuto che la documentazione versata in atti non provasse il versamento all'Erario delle somme trattenute o dei contributi previdenziali da parte del sostituto d'imposta.

  • Rigettato
    Illegittimità per duplicazione d'imposta

    La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, in quanto il modus operandi sanzionato dall'Agenzia delle Entrate riguarda la fittizietà delle ritenute operate da un sostituto d'imposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1131
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1131
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo