Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00870/2026REG.PROV.COLL.
N. 05368/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5368 del 2023, proposto da
Tenente colonnello -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Francioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
187^ Reggimento Paracadutisti “FOLGORE”, Comandante di Corpo del 187^ Reggimento Paracadutisti “FOLGORE”
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. Cecilia VI e uditi per le parti gli avvocati Roberto Francioso e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il tenente colonnello -OMISSIS- in servizio presso il Comando 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore” con sede a Livorno, il 21 giugno 2022, presentava al proprio Comando ulteriore istanza di trasferimento, lamentando il demansionamento e chiedendo la sede di Milano per avvicinarsi al coniuge.
Il 7 luglio 2022 il Comandante del Reggimento restituiva “inevasa” l’istanza di trasferimento “ in quanto la stessa risulta formulata in maniera irrituale e, comunque, allo stato degli atti, superata dalla pianificazione d’impiego per il Comando di Battaglione – anno 2022 di SME DIPE, che prevede l’impiego della S.V. nella Sede di NZ; Sede che, peraltro, risulta essere a Lei gradita” .
Avverso tale provvedimento e per l’accertamento del diritto “ a conoscere ed ottenere l’istruzione dell’istanza di incompatibilità ambientale presentata in data 21 giugno 2022 e conseguente adozione di provvedimento amministrativo”, il Tenente Colonnello ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Toscana.
Con il ricorso ha esposto in punto di fatto di avere presentato precedenti domande di trasferimento: chiedendo il trasferimento in relazione al demansionamento derivante dall’assegnazione di un incarico non proprio del grado dalla data di rientro in servizio.
Ha formulato un primo motivo di violazione dell’art. 54 comma 3 Cost., degli artt. 838 e 1349 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e degli artt. 449 e 713 e ss. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, eccesso di potere per sviamento, illogicità ed ingiustizia manifeste, grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione, con cui ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto esaminare l’istanza di trasferimento, che era collegata ad una incompatibilità ambientale e non era quindi superata dalla “Pianificazione” del trasferimento, che comunque non costituirebbe un ordine di trasferimento, per cui la destinazione avrebbe potuto essere modificata; in ogni caso la sede di NZ non era una sede gradita.
Con una seconda censura ha lamentato l’eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione della Direttiva P-001 “ Procedure per l’impiego del Personale Militare dell’Esercito ” e per inosservanza di circolari, deducendo che la istanza avrebbe dovuto essere concretamente esaminata dal superiore.
Nel giudizio di primo grado si è costituito il Ministero della Difesa, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto, con la Pianificazione del 27 giugno 2022, pochi giorni dopo la presentazione della istanza di trasferimento, era stato disposto il trasferimento del ricorrente presso la sede di NZ (la cui decorrenza era stata poi indicata al 23 gennaio 2023), rispetto alla quale lo stesso militare non aveva presentato osservazioni nel termine di cinque giorni dalla notifica dell’atto di Pianificazione. Ha dedotto poi l’infondatezza del ricorso, in quanto non sarebbe consentito un trasferimento per incompatibilità ambientale a domanda.
Nella camera di consiglio, fissata per l’esame della domanda cautelare, il TAR Toscana ha pronunciato sentenza in forma semplificata n. -OMISSIS-, con cui ha escluso la carenza di interesse in relazione alla permanenza di un interesse risarcitorio; ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la motivazione del provvedimento impugnato con il riferimento alla avvenuta “Pianificazione del trasferimento” nel 2022. Ha escluso quindi di dovere esaminare l’ulteriore presupposto motivazionale del provvedimento,
Avverso tale sentenza il Tenente colonnello -OMISSIS- ha proposto appello, ribadendo la sussistenza dell’interesse in relazione ad una eventuale domanda risarcitoria.
Ha formulato un primo motivo di “ error in iudicando ed in procedendo, errata ricostruzione del fatto storico, violazione di legge ed eccesso di potere manifesto ” contestando le argomentazioni della sentenza, sostenendo che la Pianificazione dei trasferimenti del 27 giugno 2022 non costituirebbe ancora un ordine di trasferimento e comunque sarebbe un procedimento del tutto autonomo dalla domanda presentata, con cui si richiedeva un trasferimento per incompatibilità ambientale, che quindi avrebbe dovuto essere esaminata.
Con un secondo motivo ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione della direttiva P-001 “Procedure per l’impiego del Personale militare dell’Esercito”, difetto di motivazione, riproponendo la censura con cui aveva contestato il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato alla l’irritualità della istanza, sostenendo che il Comandante avrebbe dovuto valutare comunque le istanze presentate dai sottoposti.
L’Avvocatura dello Stato si è costituita nel presente giudizio di appello con atto di forma.
All’udienza pubblica del 20 gennaio 2026 il giudizio è stato trattenuto in decisione.
L’appello è infondato.
Ritiene il Collegio preliminarmente di osservare che, in relazione alla manifesta infondatezza dell’appello, si prescinde dall’esame dell’effettiva ammissibilità del ricorso di primo grado (comunque rilevabile d’ufficio anche in sede di appello, trattandosi della verifica di una condizione dell’azione) sia con riferimento alla sussistenza dell’attualità dell’interesse ad agire -essendo dubbio il residuare di un interesse risarcitorio rispetto ad una nota di archiviazione della domanda, potendo la eventuale illegittimità della stessa condurre solo alla riapertura di un procedimento senza alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita - sia con riguardo alla stessa natura della nota del Comandante del Reggimento del 7 luglio 2022, priva di autonoma lesività, in presenza del trasferimento, già effettivamente disposto con la Pianificazione del 27 giugno 2022.
L’appello è infondato, in quanto con la nota del 7 luglio 2022 il Comandante del 187° Reggimento “Folgore” ha correttamente disposto l’archiviazione della domanda di trasferimento, presentata il 21 giugno 2022, essendo intervenuto l’atto di “Pianificazione” del 27 giugno 2022 (successivo di pochi giorni alla presentazione della domanda dell’ appellante), con cui il Tenente Colonnello -OMISSIS- è stato trasferito a NZ con un incarico di Comandante di battaglione, che è poi stato effettivamente assunto a gennaio 2023.
La “ Pianificazione ”, infatti, espressamente dispone: “ a parziale variante delle vigenti procedure (direttiva a seguito), la presente pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti del personale a cui è rivolta, significando che: la notifica della designazione di impiego deve intendersi effettuata dalla data di diramazione della presente pianificazione; eventuali elementi d’informazione di carattere personale/familiare non noti a dipartimento ed idonei a comprovare eventuali cause impeditive alla movimentazione pianificata potranno essere inviati al DIPE – uff. impiego ufficiali – 2^ sz. impiego ufficiali direttivi delle varie armi (eipersonale@postacert.difesa.it) per il tramite del comando di appartenenza entro cinque giorni calendariali dalla data di pubblicazione del presente documento”.
Ne deriva che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, si tratta di un provvedimento di trasferimento che, alla data del 7 luglio 2022 - quando la domanda di trasferimento presentata il 21 giugno 2021 - è stata esaminata dal Comandante del Reggimento - era pienamente operativo né risultavano impedimenti alla movimentazione, non avendo il Tenente Colonnello formulato alcuna osservazione nei cinque giorni prescritti.
Pertanto l’atto del Comandante del Reggimento non può che configurarsi come una presa d’atto dell’avvenuto trasferimento, il quale conduceva necessariamente all’archiviazione della domanda di trasferimento precedentemente presentata. L’archiviazione costituiva, dunque, un atto vincolato, non potendo rimanere pendente - sotto il profilo logico prima che giuridico -un ulteriore e diverso procedimento di trasferimento dalla medesima sede (Reggimento Folgore di Livorno) dalla quale il militare istante risultava già trasferito, nel momento in cui l’istanza stessa avrebbe dovuto essere esaminata e inoltrata alle superiori autorità. Non poteva, pertanto, essere dato più corso ad un diverso e ulteriore procedimento di trasferimento dalla medesima sede di Livorno, da cui l’ufficiale era stato già trasferito.
Sotto tale profilo, sono irrilevanti le argomentazioni dell’appellante relative alla autonomia dei due procedimenti, in quanto - anche a prescindere dalla loro configurazione in termini di autonomia - a seguito della Pianificazione del trasferimento del 27 giugno 2022 è venuto meno lo stesso oggetto della domanda presentata il 21 giugno 2022.
Né può essere esaminata la domanda formulata in primo grado (peraltro neppure riproposta espressamente in appello) di disapplicazione della Pianificazione di impiego degli ufficiali del 27 giugno 2022, qualora sia considerata “ elemento ostativo all'istruzione dell'istanza di trasferimento ”; L’atto di Pianificazione costituisce infatti un provvedimento amministrativo autoritativo, che avrebbe dovuto essere impugnato nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza.
In mancanza della impugnazione della Pianificazione dei trasferimenti, neppure possono essere prese in considerazione le contestazioni mosse alle affermazioni del Comandante del Reggimento circa il gradimento della sede di NZ (peraltro non riproposte espressamente in appello).
La circostanza dell’avvenuto trasferimento non poteva, quindi, che condurre all’archiviazione della domanda, con conseguente carenza di interesse a contestare l’ulteriore profilo motivazionale della nota relativo alla irritualità della domanda. Non può, infatti, che richiamarsi la consolidata giurisprudenza per cui è sufficiente la legittimità di uno dei presupposti motivazionali dell’atto per sorreggere il provvedimento (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 28 agosto 2024, n. 7289; Sez. III, 17 aprile 2024, n. 3480),
Peraltro, per completezza di esame, rispetto al secondo motivo di appello, si deve osservare che è corretto anche il riferimento alla irritualità della domanda, non essendo consentite nell’ambito dell’Amministrazione militare istanze di trasferimento se non nei modi e temi disciplinati dalle relative procedure.
In particolare la Direttiva P-001 “ Procedure per l’impiego del personale militare dell’esercito 2021 ” disciplina al paragrafo 4 la “ Trattazione dei casi di incompatibilità ambientale”, individuati come “ comportamenti tenuti o di atti/fatti relativi ad uno o più militari, all’esterno dell’Istituzione ovvero nell’ambito dell’ente ”, che comportano una attività di verifica anche preventiva del Comandante, al fine di evitare tali situazioni, e, nei casi più gravi, conducono all’avvio di un procedimento di “ reimpiego del militare interessato ” su impulso del Comandante, che costituisce “ l’extrema ratio a cui ricorrere solo dopo che l’esperimento di tutte le soluzioni alternative si sia rivelato inefficace per il ripristino dell’originaria condizione di equilibrio generale, ciò significando che il provvedimento di trasferimento in parola non ha natura sanzionatoria né ha finalità di censurare un comportamento del militare contrario ai doveri del proprio stato (tali fattispecie sono, infatti, valutate nell’ambito dei procedimenti disciplinari )”.
Il paragrafo 5 disciplina invece le varie ipotesi di “ Trasferimento” tra cui quelle “ ad istanza dell’interessato ” con apposite procedure annuali o nei casi di particolari benefici attribuiti dalla legge (assistenza a disabili prevista dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; assegnazione temporanea in caso di figli di età inferiore a tre anni, ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151; svolgimento di particolari incarichi elettivi in base al Testo unico enti locali 18 agosto 2000 n. 267).
Sono poi previste alcune specifiche ipotesi di “ reimpiego per situazioni di particolare gravità ” (paragrafo 5.4.4.) e di “ assegnazione temporanea per gravi, contingenti motivi di carattere familiare ” (paragrafo 5.4.5.), che costituiscono provvedimenti eccezionali, basati su situazioni personali non risolvibili con gli strumenti di tutela già previsti dal legislatore, ma che possono prendere in considerazione specifiche esigenze del militare, che sono oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione militare.
Ne deriva che, nel caso di specie, non vi era alcun presupposto per presentare una domanda di trasferimento, non essendo prevista una istanza di trasferimento basata sulla incompatibilità ambientale, mentre anche la richiesta di “ reimpiego per situazioni di particolari gravità ” riguarda profili personali e non di servizio del militare, come risulta dalla stessa nota del Comando forze operative Nord del 20 febbraio 2023, depositata in giudizio dall’appellante, che si riferisce a “ situazione personale/familiare/sanitaria ”.
Infatti, il trasferimento per incompatibilità ambientale rientra anch’esso in una ampia discrezionalità dell’Amministrazione, che viene esercitata, in presenza di presupposti concreti relativi a profili di criticità attinenti all’organizzazione militare e al prestigio della istituzioni, quali l’esigenza di evitare disfunzioni di carattere organizzativo o in alcuni casi la percezione nella popolazione e/o nei colleghi di situazioni che potenzialmente possano condurre a una non imparziale e leale azione dell'interessato (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 22 luglio 2022, n. 6470; 21 giugno 2022, n. 5116).
Tale potere discrezionale viene esercitato quando il Comandante del reparto di assegnazione rilevi una situazione di incompatibilità, che non è rimessa quindi alla istanza di parte, che rispetto al potere del Comandante si pone come una mera comunicazione di fatti che il Comandante può valutare.
Nel caso di specie, il Comandante non ha ravvisato alcuna incompatibilità ambientale, tale da promuovere una richiesta di reimpiego, mentre è stato il militare, che anche con le precedenti istanze aveva evidenziato l’assegnazione ad un incarico non consono al suo grado, a richiedere il trasferimento, quindi al di fuori delle ipotesi previste. Correttamente dunque il Comandante ha ritenuto sotto tale profilo la domanda “ di trasferimento ” irrituale.
In conclusione l’appello è infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in complessive euro 3000,00 (tremila,00) devono essere poste a carico della parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessive euro 3000,00 (tremila,00), in favore del Ministero della Difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI AO, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia VI, Consigliere, Estensore
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia VI | BI AO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.