Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 870
CS
Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026

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    Inammissibilità per carenza di interesse

    Il Collegio ha ritenuto che, in relazione alla manifesta infondatezza dell'appello, si potesse prescindere dall'esame dell'ammissibilità del ricorso di primo grado, ma ha comunque rilevato il dubbio sulla sussistenza dell'attualità dell'interesse ad agire, essendo dubbio il residuare di un interesse risarcitorio rispetto ad una nota di archiviazione.

  • Rigettato
    Infondatezza del ricorso

    La Corte ha ritenuto fondato il provvedimento impugnato, in quanto la Pianificazione del 27 giugno 2022, con cui il militare era stato trasferito, era un atto pienamente operativo e non risultavano impedimenti alla movimentazione, non avendo il militare formulato osservazioni nei termini prescritti. L'atto del Comandante del Reggimento del 7 luglio 2022 è stato considerato una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento e conseguente archiviazione della domanda.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere

    Il Collegio ha respinto l'appello, ritenendo che la Pianificazione del 27 giugno 2022 fosse un provvedimento di trasferimento operativo e che la domanda del militare fosse stata correttamente archiviata. Ha inoltre sottolineato che la Pianificazione avrebbe dovuto essere impugnata nel termine di sessanta giorni.

  • Accolto
    Irritualità della domanda

    Il Collegio ha ritenuto corretto il riferimento alla irritualità della domanda, poiché le istanze di trasferimento nell'Amministrazione militare devono seguire procedure specifiche. La Direttiva P-001 disciplina separatamente i casi di incompatibilità ambientale e i trasferimenti ad istanza dell'interessato, non prevedendo un'istanza di trasferimento basata sulla incompatibilità ambientale.

  • Accolto
    Legittimità del provvedimento impugnato

    Il TAR ha ritenuto legittima la motivazione del provvedimento impugnato con il riferimento alla avvenuta “Pianificazione del trasferimento” nel 2022, escludendo di dovere esaminare l’ulteriore presupposto motivazionale del provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 870
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 870
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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