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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 01/12/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 7 luglio 2025, iscritta al n. 1677 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
, nata a Wroclaw, in [...], il [...], Parte_2
c.f. C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Civita Castellana (VT), alla Via Catalano n. 12, presso lo studio dell'Avv. Mauro De Angelis che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 29 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 11 settembre 1999 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Gallese (VT), parte I, n. 3).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli a Persona_1
Viterbo il 3 marzo 2000, a Viterbo il 27 maggio 2002, e Persona_2 Persona_3
a Vignanello (VT) il 14 aprile 2007, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
che sono separati per effetto della sentenza n. 296/2024 emessa dal
Tribunale di Viterbo in data 29 novembre 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati, si serberanno reciproco rispetto e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento secondo le attuali capacità reddituali oltre all'obbligo di cui al sottonotato capitolo numero 4;
2. i figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficient , Persona_1
, saranno collocati prevalentemente presso il padre che Persona_2 Persona_3
provvederà al mantenimento dei figli e al pagamento integrale delle spese di ordinaria amministrazione;
3. l'abitazione familiare sita in Gallese (VT) – Via Eudo Giulioli n. 35, di proprietà esclusiva del sig , verrà assegnata allo stesso;
Parte_1
4. il sig. verserà alla moglie mensilmente la somma di € 100,00 Parte_1
(cento/00), quale contributo per il suo mantenimento, da versare entro il giorno cinque di ogni mese”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Gallese (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 7 luglio 2025, iscritta al n. 1677 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
, nata a Wroclaw, in [...], il [...], Parte_2
c.f. C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Civita Castellana (VT), alla Via Catalano n. 12, presso lo studio dell'Avv. Mauro De Angelis che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 29 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 11 settembre 1999 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Gallese (VT), parte I, n. 3).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli a Persona_1
Viterbo il 3 marzo 2000, a Viterbo il 27 maggio 2002, e Persona_2 Persona_3
a Vignanello (VT) il 14 aprile 2007, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
che sono separati per effetto della sentenza n. 296/2024 emessa dal
Tribunale di Viterbo in data 29 novembre 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati, si serberanno reciproco rispetto e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento secondo le attuali capacità reddituali oltre all'obbligo di cui al sottonotato capitolo numero 4;
2. i figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficient , Persona_1
, saranno collocati prevalentemente presso il padre che Persona_2 Persona_3
provvederà al mantenimento dei figli e al pagamento integrale delle spese di ordinaria amministrazione;
3. l'abitazione familiare sita in Gallese (VT) – Via Eudo Giulioli n. 35, di proprietà esclusiva del sig , verrà assegnata allo stesso;
Parte_1
4. il sig. verserà alla moglie mensilmente la somma di € 100,00 Parte_1
(cento/00), quale contributo per il suo mantenimento, da versare entro il giorno cinque di ogni mese”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al
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collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Gallese (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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