Art. 3.
Il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 245 , il regio decreto 22 settembre 1939, n. 1636 , e il decreto luogotenenziale 5 novembre 1944, n. 424 , sono abrogati. Il soprassoldo previsto dall' articolo 5 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865 , convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2319 e successive modificazioni, e' soppresso.
Il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 245 , il regio decreto 22 settembre 1939, n. 1636 , e il decreto luogotenenziale 5 novembre 1944, n. 424 , sono abrogati. Il soprassoldo previsto dall' articolo 5 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865 , convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2319 e successive modificazioni, e' soppresso.