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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5707 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 98/2025 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11038/2024, pubblicata il
20/12/2024 (RG n. 12820/2021); actio negatoria servitutis e risarcimento danni;
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Mellone Vincenzo, (c.f. ) C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. ; Controparte_1 C.F._3
c.f. ; Parte_2 C.F._4
c.f. ; Parte_3 C.F._5
c.f. ; Parte_4 C.F._6
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile difesi dall'avv. Armando Gelardi (c.f. e dall'avv. Mario C.F._7
SA (c.f. ) C.F._8 domicilio digitale: Email_2 domicilio digitale: Email_3
APPELLATI
§ - LA VICENDA DI CAUSA
Lo svolgimento del processo di primo grado è riportato, nella sentenza impugnata, nei termini seguenti.
“Con atto di citazione notificato in data 13.05.21 gli attori in epigrafe convenivano in giudizio per sentire accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia Parte_1 diritto in capo alla convenuta sull'area retrostante di pertinenza esclusiva di essi attori con ordine alla convenuta di cessare ogni molestia e/o turbativa al pacifico godimento dell'area stessa e, per l'effetto, condannare quest'ultima a liberare l'area predetta dalla sua auto Kia Targata FB352BC nonché al risarcimento dei danni subiti nella misura di euro 70,00 dalla data della illegittima occupazione al giorno dello sgombero fissando ex art.614 bis c.p.c. in euro 50,00 la somma da pagare per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva la convenuta che contestava la domanda attorea sotto tre profili: in base al titolo di provenienza non risulterebbe che gli attori avrebbero acquistato i diritti di proprietà o altri diritti sull'area retrostante il fabbricato 3 anche perché tale CP_2 area non sarebbe individuata catastalmente e non sarebbe potuta essere oggetto di trasferimento;
gli atti con i quali gli attori avrebbero trasferito a terzi i singoli immobili del fabbricato , tra cui essa convenuta, sarebbero nulli per violazione del vincolo di pertinenzialità stabilito dalla legge e, in specie, per non aver trasferito con i singoli immobili il posto auto nell'area retrostante il fabbricato.”.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, così ha statuito:
“ - accoglie la domanda attorea e dichiara l'inesistenza di qualsivoglia diritto in capo alla convenuta sull'area retrostante il fabbricato di pertinenza degli Parte_1 attori e ordina alla predetta convenuta di astenersi da ogni turbativa al pacifico godimento della stessa;
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IV sezione civile
- condanna la convenuta al risarcimento dei danni in favore degli attori che liquida in euro 840,00 oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori delle spese Parte_1 di giudizio che si liquidano in € 3.809,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge”.
Avverso questa pronuncia ha proposto appello ne ha Parte_1 argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto alla Corte di:
“I) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
II) in via principale e nel merito, per i motivi tutti dedotti in narrativa, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accertare, dichiarare
e liquidare le competenze professionali in applicazione allo scaglione di riferimento indicato nel presente appello, e per l'effetto:
III) in accoglimento della domanda dell'appellante, ridurre la liquidazione delle competenze legali in applicazione al corretto scaglione di riferimento (valore della causa fina ad euro 1.100,00);
IV) condannare gli appellati sigg. C.F. Controparte_1
, C.F. C.F._3 Parte_2
, C.F. , e C.F._4 Parte_3 C.F._5
C.F. , al pagamento delle spese e Parte_4 C.F._6 competenze professionali del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA, CPA, nonché 15% spese generali;
”.
, , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
hanno resistito all'impugnazione ed hanno concluso come Parte_4 segue:
a) in via preliminare, preso atto della palese infondatezza dell'atto di appello, disporsi la discussione orale e dichiararsi la sua inammissibilità e/o manifesta infondatezza ai sensi degli artt.348 bis cpc, 350 comma 3 cpc e 350 bis cpc., non avendo con evidenza una ragionevole probabilità di essere accolto;
b) in via subordinata, dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e comunque infondato l'unico motivo di gravame ex adverso proposti e pertanto rigettare
l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata;
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IV sezione civile
c) in ogni caso condannare per il principio della soccombenza processuale l'appellante
Sig.ra al pagamento delle spese e delle competenze anche del presente Parte_1 grado del giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed oltre Cpa ed Iva se dovute.”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 04/11/2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ.
§ - L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO.
Gli odierni appellati hanno eccepito l'inammissibilità del gravame, sotto il profilo di cui all'art. 348 bis cod. proc. civ., ed hanno chiesto una pronuncia diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
La sede propria di valutazione di tale richiesta è quella della fase iniziale del giudizio di appello, che è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è destinata adesso ad essere assorbita dalla decisione di merito.
La Corte di legittimità, con ordinanza n. 4996/2024, ha statuito che “… la facoltà per il giudice d'appello di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ., dopo aver sentito le parti, prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al secondo comma del medesimo art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass.
20 maggio 2020, n. 9225; Cass. 1° giugno 2020, n. 10409; Cass. 19 luglio 2016, n.
14696).”.
§ - IL VALORE DELLA CAUSA E
LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI ha dichiarato di impugnare la sentenza nella parte in cui è Parte_1 statuito: “per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022,
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IV sezione civile
in ragione del valore della controversia ( indeterminabile-complessità bassa), applicando
i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti” e, conseguentemente, nella parte in cui “accoglie la domanda attorea;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore degli Parte_1 attori delle spese di giudizio che si liquidano in € 3809,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge”.
L'appellante, infatti, ha affermato l'ingiustizia della pronuncia, in quanto priva di motivazione, in contrasto con il D.M. n. 55/14 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022 e, infine, per l'errata applicazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle competenze.
A sostegno del motivo di gravame, l'appellante ha dedotto che gli attori, nell'atto di citazione dinanzi al giudice di prime cure, chiedevano già la condanna al risarcimento del danno per la somma complessiva pari ad € 840,00
(€ 70,00 per dodici mensilità); alla medesima somma veniva Parte_1 condannata con la sentenza impugnata.
L'appellante ha, dunque, precisato che il Tribunale, a fronte di una liquidazione del danno pari ad € 840,00, avrebbe errato nell'individuazione dello scaglione tariffario per la liquidazione delle competenze professionali, applicando erroneamente quello di valore indeterminabile-complessità bassa, a fronte del corretto scaglione applicabile, quello fino ad € 1.100,00.
Ha rimarcato l'appellante che il parametro di riferimento per la liquidazione dei compensi al professionista forense è integrato dal valore della causa. Per la determinazione del valore della causa, l'art. 5 del d.m. 55/2014 richiama le norme del codice di procedura civile che, all'art. 10, ricorre al criterio della domanda, e all'art. 14, con particolare riferimento alle cause relative a somme di denaro, precisa che “il valore si determina in base alla somma indicata … dall'attore”.
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IV sezione civile
Infine, l'appellante ha altresì ribadito che le stesse parti, ai soli fini del pagamento del contributo unificato, hanno quantificato la domanda nel valore inferiore ad € 5.200,00.
I motivi meritano reiezione.
In primis, va evidenziato che la dichiarazione resa ai fini del versamento del contributo unificato è irrilevante, sia ai fini della competenza che per le spese, avendo esclusivamente finalità fiscale (Cass. n. 9195/2017; Cass.
16297 del 2025).
Inoltre, ai sensi dell'art. 5 co. 1 del D.M. n. 55 del 2014, nella liquidazione dei compensi a carico della parte soccombente il parametro di riferimento è il valore della causa che, a sua volta, è determinato a norma degli artt. 10 e ss. del codice di procedura civile. Ai sensi dell'art. 10 c.p.c., il valore della causa si determina secondo il criterio del disputatum, cioè il criterio della domanda. La giurisprudenza ha precisato che, in primo grado, il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata;
e, invece, è pari a quella accordata dal giudice, se la domanda è accolta (Cass.
13145/2025; Cass. 35195/2022).
però, nel gravame ha considerato come unica domanda Parte_1 quella risarcitoria, quantificata in atto di citazione dagli attori nella somma di €
70,00 mensili (€ 420,00 per 6 mesi), e accolta dal giudice di primo grado per l'importo pari a € 840,00. In considerazione di ciò, l'appellante ha invocato l'applicazione del primo scaglione di riferimento per la liquidazione dei compensi, quello fino ad € 1.100,00, di cui al d.m. n. 55/14, tab. 2.
Si precisa, al contrario, che , Controparte_1 Parte_2
, e hanno citato in giudizio
[...] Parte_3 Parte_4 chiedendo al giudice di prime cure di accertare e dichiarare Parte_1
l'inesistenza di alcun diritto della convenuta sull'area retrostante il fabbricato, di ordinare la cessazione di ogni turbativa e/o molestia e la conseguente liberazione e, infine, di condannare al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, quantificato in € 70,00 mensili fino alla liberazione dell'area.
Nel caso in esame, dunque, gli attori hanno proposto una pluralità di domande contro lo stesso convenuto, integrando un fenomeno di cumulo oggettivo di cause tra le stesse parti ex art. 104 c.p.c. L'art. 10 precisa che, ai fini
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IV sezione civile della determinazione del valore della causa, le domande proposte contro la medesima persona si sommano tra loro.
In particolare, dunque, trattasi di un cumulo tra domanda di valore determinato, quella di natura risarcitoria pari a € 840,00, secondo il criterio del decisum, e domanda di valore indeterminabile, la cd. actio negatoria servitutis. La domanda di accertamento negativo di diritti della convenuta, infatti, richiede, per l'individuazione del suo valore, il ricorso ai criteri previsti dall'art. 15 c.p.c., moltiplicando la rendita catastale o il reddito dominicale per il coefficiente di cui al comma 1. Il Tribunale di primo grado, però, in applicazione dell'art. 15 comma 4 c.p.c., non avendo elementi da cui desumere la stima del reddito dominicale o della rendita catastale, ha ritenuto la domanda di valore indeterminabile.
La Corte di Cassazione ha recentemente confermato il principio secondo cui, ai fini della liquidazione dei compensi, qualora siano cumulate, contro lo stesso soggetto, domande di valore determinato e domande di valore indeterminabile, la causa deve ritenersi di valore indeterminabile nel suo complesso, purché lo scaglione così applicabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione dello scaglione conseguente al cumulo delle domande di valore determinato (Cass.
22719/2022; Cass. 4187/2017; Cass. 16318/2011).
Ne deriva, dunque, che la pronuncia del Tribunale di Napoli, oggetto del presente gravame, va esente da censure, in quanto ha coerentemente considerato, nel complesso, la causa di valore indeterminabile, ed ha applicato la tabella n. 2, (scaglione da € 26.000,01 ad € 260.000,00, ex art 5 comma 6 del d.m. 55/2014) e nell'ambito di questo, ritenuta la controversia “indeterminabile- complessità bassa”, ha utilizzato il range tariffario da € 26.000,01 ad € 52.000,00, in quanto superiore a quello corrispondente alla causa di valore determinato
(primo scaglione fino a € 1.100).
La pronuncia si pone in coerenza con il consolidato principio accolto dai giudici di legittimità in forza del quale il valore determinato di una domanda prevale, ai fini della liquidazione dei compensi, su quello indeterminabile di altra domanda contro lo stesso soggetto, solo quando (il primo) sia più favorevole al difensore, ipotesi che non ricorre nel caso in scrutinio.
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IV sezione civile
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata dev'essere confermata, nella parte attinta dall'impugnazione.
§ - SPESE DEL GIUDIZIO DI APPELLO
Le spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico di
[...]
per effetto della rinnovata soccombenza, con attribuzione all'avv. Pt_1
Mario SA ed all'avv. Armando Gelardi, che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ. (v. nota di trattazione del 16.7.2025 – 3.9.2025 e memoria conclusionale di replica).
Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza); peraltro, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello (Cass. n. 18465/2024; Cass. n. 4520/2022;
Cass. n. 27871/2017). Deve, pertanto, farsi riferimento alla sola somma che ha formato oggetto di gravame, trovando applicazione, quindi, la tabella n. 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di
[...] di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a Pt_1 quello dovuto per l'appello (art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
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IV sezione civile
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11038/2024, pubblicata il
20/12/2024 (RG n. 12820/2021), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1 secondo grado, che liquida in € 1.923,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Mario SA ed all'avv. Armando Gelardi;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di per il versamento dell'ulteriore Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 comma I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 11 novembre 2025.
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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