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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
CAVA GIUSEPPE, LA
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1432/2021 depositato il 06/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. AGEDP-CS 32915 2021 1902 LIQUIDAZIONE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Cosenza e della Camera di Commercio di Cosenza, l'avviso di liquidazione AGEDP-CS_32915_2021_1902, notificato il 24/03/2021, con il quale era stato richiesto il pagamento di un importo complessivo pari ad
€ 204,00 per l'imposta di bollo sull'istanza inerente il deposito del bilancio di esercizio, deducendone l'illegittimità per difetto di motivazione (non essendo stato indicato l'anno di riferimento del bilancio né allegata la nota n. 30849 del 10/12/2018 della Camera di Commercio, richiamata nell'avviso), carenza di potere in capo al soggetto che aveva sottoscritto l'atto (per mancanza di delega), imputabilità alla Camera di
Commercio dell'omesso versamento (per non avere prelevato il relativo importo dal conto dedicato dell'intermediario abilitato).
Concludeva, pertanto, per l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Rilevava, in particolare, che la motivazione dell'atto era congrua e che l'emissione era avvenuta sulla base di delega conferita dal direttore provinciale (allegata alle controdeduzioni).
Si costituiva in giudizio anche la Camera di Commercio di Cosenza, evidenziando che l'omesso versamento era imputabile alla contribuente, non essendo stata apposta l'indicazione “bollo virtuale assolto con l'autorizzazione della CCIAA”; al contrario, l'odierna ricorrente aveva erroneamente dichiarato l'esenzione bollo in spedizione e bollo assolto all'origine in distinta, così causando il mancato pagamento del bollo.
All'udienza del 10 maggio 2023 veniva disposto il rinvio della causa a seguito della manifestata intenzione della contribuente di avvalersi della definizione agevolata.
Con nota del 5 gennaio 2026 la ricorrente evidenziava di non essersi avvalsa della definizione agevolata, insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.
Infine, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso, sulla scorta di quanto indicato nella nota del 5 gennaio 2026, che la ricorrente non ha inteso aderire alla definizione agevolata.
Ciò premesso, il ricorso è infondato.
Va in primo luogo rilevato che l'avviso di liquidazione risulta sufficientemente motivato.
Per come condivisibilmente affermato dall'Agenzia delle Entrate, invero, il richiamo della nota n. 30849 del
10/12/2018 della Camera di Commercio di Cosenza (unitamente a quello della normativa applicabile) consentiva di individuare, senza profili di incertezza, l'anno di riferimento del deposito del bilancio di esercizio per il quale risultava omesso il versamento dell'imposta di bollo.
Del resto, nell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha svolto compiutamente le sue difese, sostenendo l'imputabilità alla Camera di Commercio dell'omesso versamento.
Né può profilarsi alcun vizio conseguente alla mancata allegazione della richiamata nota, posto che nell'avviso di liquidazione ne è stato indicato il contenuto essenziale (comunicazione circa la mancata apposizione dell'imposta di bollo di € 65 sull'istanza inerente il deposito del bilancio di esercizio).
In sostanza, il provvedimento impugnato contiene l'indicazione degli elementi essenziali e appare idoneo a consentire al destinatario di comprenderne appieno la portata e di esplicare in maniera effettiva, consapevole e compiuta il diritto di difesa, contenendo la specifica indicazione della causale del recupero e risultando analiticamente indicati gli importi dovuti a titolo di tributo, sanzione e spese.
Parimenti infondata è la censura relativa alla carenza di potere in capo al soggetto che ha sottoscritto l'atto, avendo l'Agenza delle Entrate debitamente dimostrato il rilascio della delega con disposizione di servizio n.
6/2021 emessa dal Direttore provinciale (allegata alle controdeduzioni).
Neppure persuasive sono le deduzioni relative al merito della pretesa.
Premesso che l'eventuale imputabilità alla Camera di Commercio dell'omesso versamento dell'imposta di bollo non potrebbe comportare l'esenzione della contribuente (rimanendo ferma la qualità di soggetto passivo del tributo), l'ente camerale ha fornito prova documentale della riferibilità del mancato accredito agli errori procedurali nei quali era incorsa la società ricorrente, la quale aveva dichiarato l'esenzione bollo in spedizione e bollo assolto all'origine in distinta invece di apporre l'indicazione “bollo virtuale assolto con l'autorizzazione della CCIAA”, così causando il mancato pagamento del bollo.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Cosenza e Camera di Commercio di Cosenza, liquidate in € 150 per ciascuna parte resistente.
Cosenza, 8/1/2026
Il Giudice estensore
Giuseppe Cava Il Presidente
AR AG
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
CAVA GIUSEPPE, LA
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1432/2021 depositato il 06/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. AGEDP-CS 32915 2021 1902 LIQUIDAZIONE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Cosenza e della Camera di Commercio di Cosenza, l'avviso di liquidazione AGEDP-CS_32915_2021_1902, notificato il 24/03/2021, con il quale era stato richiesto il pagamento di un importo complessivo pari ad
€ 204,00 per l'imposta di bollo sull'istanza inerente il deposito del bilancio di esercizio, deducendone l'illegittimità per difetto di motivazione (non essendo stato indicato l'anno di riferimento del bilancio né allegata la nota n. 30849 del 10/12/2018 della Camera di Commercio, richiamata nell'avviso), carenza di potere in capo al soggetto che aveva sottoscritto l'atto (per mancanza di delega), imputabilità alla Camera di
Commercio dell'omesso versamento (per non avere prelevato il relativo importo dal conto dedicato dell'intermediario abilitato).
Concludeva, pertanto, per l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Rilevava, in particolare, che la motivazione dell'atto era congrua e che l'emissione era avvenuta sulla base di delega conferita dal direttore provinciale (allegata alle controdeduzioni).
Si costituiva in giudizio anche la Camera di Commercio di Cosenza, evidenziando che l'omesso versamento era imputabile alla contribuente, non essendo stata apposta l'indicazione “bollo virtuale assolto con l'autorizzazione della CCIAA”; al contrario, l'odierna ricorrente aveva erroneamente dichiarato l'esenzione bollo in spedizione e bollo assolto all'origine in distinta, così causando il mancato pagamento del bollo.
All'udienza del 10 maggio 2023 veniva disposto il rinvio della causa a seguito della manifestata intenzione della contribuente di avvalersi della definizione agevolata.
Con nota del 5 gennaio 2026 la ricorrente evidenziava di non essersi avvalsa della definizione agevolata, insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.
Infine, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso, sulla scorta di quanto indicato nella nota del 5 gennaio 2026, che la ricorrente non ha inteso aderire alla definizione agevolata.
Ciò premesso, il ricorso è infondato.
Va in primo luogo rilevato che l'avviso di liquidazione risulta sufficientemente motivato.
Per come condivisibilmente affermato dall'Agenzia delle Entrate, invero, il richiamo della nota n. 30849 del
10/12/2018 della Camera di Commercio di Cosenza (unitamente a quello della normativa applicabile) consentiva di individuare, senza profili di incertezza, l'anno di riferimento del deposito del bilancio di esercizio per il quale risultava omesso il versamento dell'imposta di bollo.
Del resto, nell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha svolto compiutamente le sue difese, sostenendo l'imputabilità alla Camera di Commercio dell'omesso versamento.
Né può profilarsi alcun vizio conseguente alla mancata allegazione della richiamata nota, posto che nell'avviso di liquidazione ne è stato indicato il contenuto essenziale (comunicazione circa la mancata apposizione dell'imposta di bollo di € 65 sull'istanza inerente il deposito del bilancio di esercizio).
In sostanza, il provvedimento impugnato contiene l'indicazione degli elementi essenziali e appare idoneo a consentire al destinatario di comprenderne appieno la portata e di esplicare in maniera effettiva, consapevole e compiuta il diritto di difesa, contenendo la specifica indicazione della causale del recupero e risultando analiticamente indicati gli importi dovuti a titolo di tributo, sanzione e spese.
Parimenti infondata è la censura relativa alla carenza di potere in capo al soggetto che ha sottoscritto l'atto, avendo l'Agenza delle Entrate debitamente dimostrato il rilascio della delega con disposizione di servizio n.
6/2021 emessa dal Direttore provinciale (allegata alle controdeduzioni).
Neppure persuasive sono le deduzioni relative al merito della pretesa.
Premesso che l'eventuale imputabilità alla Camera di Commercio dell'omesso versamento dell'imposta di bollo non potrebbe comportare l'esenzione della contribuente (rimanendo ferma la qualità di soggetto passivo del tributo), l'ente camerale ha fornito prova documentale della riferibilità del mancato accredito agli errori procedurali nei quali era incorsa la società ricorrente, la quale aveva dichiarato l'esenzione bollo in spedizione e bollo assolto all'origine in distinta invece di apporre l'indicazione “bollo virtuale assolto con l'autorizzazione della CCIAA”, così causando il mancato pagamento del bollo.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Cosenza e Camera di Commercio di Cosenza, liquidate in € 150 per ciascuna parte resistente.
Cosenza, 8/1/2026
Il Giudice estensore
Giuseppe Cava Il Presidente
AR AG