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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/12/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N° 147/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE – letti gli atti del procedimento iscritto al n° 147 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2025 avente ad oggetto “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizione” e promossa da nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
n° 1, c.f. rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti dall'avv. C.F._1
BR LA del foro di RL-Cesena, elettivamente domiciliata in RL via Bruni n° 2, presso lo studio del suddetto difensore, - ricorrente nei confronti di nato a [...] il [...], residente in [...]
n° 1, c.f. , - resistente contumace C.F._2
la cui trattazione è stata disposta in modalità virtuale, con sostituzione dell'udienza ex artt.
281-terdecies e 281-sexies c.p.c. originariamente fissata per il 13 novembre 2025 con il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; rilevato che è stato ritualmente comunicato dalla Cancelleria alla ricorrente – quale unica parte costituita – il decreto ex art. 127-ter co. 2° c.p.c. reso dallo scrivente Giudice in data 16 settembre 2025; osservato preliminarmente che sino alla data odierna non si è costituito il resistente CP_1
pur a fronte della rituale e tempestiva effettuazione nei suoi confronti della notifica
[...] disposta da questo Giudice con decreto del 27 gennaio 2025, dovendosene pertanto dichiarare in questa sede la contumacia;
che con “note di trattazione scritta per udienza cartolare” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 11 novembre 2025 la ricorrente ha chiesto all'adìto Tribunale Parte_1 di RL l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 281-decies c.p.c. introduttivo del presente giudizio, domandando pertanto di “accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1210 c.c. la validità del deposito dell'offerta reale eseguita dalla sig.ra Parte_1
nei confronti del sig. in 06/11/2024 tramite Ufficiale Giudiziario,
[...] CP_1
e per l'effetto dichiarare la sig.ra liberata dall'obbligazione di Parte_1 pagamento su di essa gravante nei confronti del sig. contenuta nell'ordinanza CP_1 del Tribunale di RL del 27/10/2022, resa nell'ambito del proc. N. 3102/2019 R.G. Tribunale di RL Con vittoria di spese legali del giudizio”;
1 che alla discussione prevista dall'art. 281-sexies c.p.c. la ricorrente ha pertanto provveduto mediante il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in argomento;
DECIDE la causa con motivazione contestuale ex artt. 127-ter co. 3° e 281-sexies co. 3° c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
IN FATTO ED IN DIRITTO
Si premette che viene omessa in questa sede l'esposizione dello svolgimento del processo, non richiesta in sentenza ai sensi del c.d. degli artt. 132 c.p.c. – come novellato a seguito della l. 18 giugno 2009 n° 69 – e 118 disp. att. c.p.c., posto che secondo la vigente normativa processuale la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Ciò posto, le domande avanzate da con ricorso ex art. 281-decies Parte_1
c.p.c. depositato in data 24 gennaio 2025 meritano integrale accoglimento, risultando per vero ritualmente effettuati tutti gli incombenti prescritti dagli artt. 1208 e segg. c.c. ai fini della validità dell'offerta reale della somma dalla stessa dovuta in favore dell'odierno resistente in virtù dell'ordinanza resa dal Tribunale di RL in data 27 ottobre 2022 CP_1 all'esito del procedimento iscritto al n° 3102/2019 R.G. (provvedimento passato in giudicato il successivo 27 aprile 2023, come da certificazione di Cancelleria in atti), somma comprensiva degli interessi maturati sulla sorte capitale di € 151.666,00 fino al giorno dell'offerta, con conseguente effetto liberatorio dell'obbligazione gravante sulla predetta debitrice. Ed invero, l'odierna ricorrente ha proceduto in primo luogo all'intimazione – notificata al creditore in data 30 settembre 2024 (c.d. preavviso di deposito di offerta reale) CP_1
– contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la somma di denaro sarebbe stata depositata;
ha poi depositato la somma di denaro dovuta in forza del titolo giudiziario sopra menzionato (comprensiva degli interessi maturati fino al giorno dell'offerta, per un importo complessivo di € 161.648,10) presso la - filiale di Controparte_2
RL (sita in piazza XX Settembre n° 16), in conformità a quanto indicato nel preavviso di offerta reale;
in data 6 novembre 2024 l'Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. di RL ha ritualmente redatto il verbale di avvenuto deposito di somme, in cui ha dato atto della natura delle cose offerte (somma di denaro), della mancata comparizione del creditore (dopo avere
“atteso dieci minuti per verificare la presenza in filiale del creditore sig. ”) e CP_1 del conseguente avvenuto deposito;
attesa come detto la mancata comparizione del , il CP_1 relativo verbale gli è stato notificato a cura della debitrice in data 14 gennaio 2025, con l'invito a ritirare le somme depositate presso l'istituto di credito. Appare opportuno precisare che le suddette notifiche sono state effettuate ai sensi dell'art. 143 c.p.c. attesa l'accertata irreperibilità
2 di presso la sua residenza anagrafica, sita in RL, via Bartolo Nigrisoli n° 1 CP_1
- int. 1.
Orbene, risultando pedissequamente rispettata la procedura prevista dagli artt. 1208 e segg. c.c. nonché dagli artt. 74, 76 e 78 dispp. att. c.c. devesi allora dichiarare in questa sede – ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2° dell'art. 1210 c.c. – la validità del deposito dell'offerta reale come sopra effettuato da in data 6 novembre 2024 nei confronti Parte_1 di , con conseguente liberazione dell'odierna ricorrente dall'obbligazione di CP_1 pagamento su di essa gravante in virtù dell'ordinanza del Tribunale di RL del 27 ottobre 2022 già sopra citata. Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e – in difetto di notula – vanno liquidate nella congrua misura indicata in dispositivo, facendo riferimento a valori prossimi ai minimi tabellari di cui al D.M. n° 55/2014 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022) applicabili in ragione del valore del disputatum (scaglione di riferimento quello relativo ai procedimenti di valore indeterminabile e di modesta complessità), esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta;
l'applicazione dei suddetti valori si giustifica all'evidenza in considerazione della breve durata oltre che della modesta complessità del giudizio, di natura squisitamente documentale.
P.Q.M.
il Tribunale di RL - Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la contumacia di;
CP_1 accerta e dichiara ai sensi dell'art. 1210 c.c. la validità del deposito dell'offerta reale effettuato da nei confronti di in data 6 novembre Parte_1 CP_1
2024 tramite Ufficiale Giudiziario e, per l'effetto, dichiara liberata Parte_1 dall'obbligazione di pagamento su di essa gravante nei confronti di in virtù CP_1 dell'ordinanza resa dal Tribunale di RL in data 27 ottobre 2022 all'esito del procedimento iscritto al n° 3102/2019 R.G.; condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di CP_1
, spese che liquida nel complessivo importo di € 5.752,26 (di cui € Parte_1
802,26 per esborsi, € 1.480,00 per la fase di studio, € 1.050,00 per la fase introduttiva ed € 2.420,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. RL, 7 dicembre 2025 Il Giudice dott. Danilo Maffa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE – letti gli atti del procedimento iscritto al n° 147 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2025 avente ad oggetto “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizione” e promossa da nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
n° 1, c.f. rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti dall'avv. C.F._1
BR LA del foro di RL-Cesena, elettivamente domiciliata in RL via Bruni n° 2, presso lo studio del suddetto difensore, - ricorrente nei confronti di nato a [...] il [...], residente in [...]
n° 1, c.f. , - resistente contumace C.F._2
la cui trattazione è stata disposta in modalità virtuale, con sostituzione dell'udienza ex artt.
281-terdecies e 281-sexies c.p.c. originariamente fissata per il 13 novembre 2025 con il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; rilevato che è stato ritualmente comunicato dalla Cancelleria alla ricorrente – quale unica parte costituita – il decreto ex art. 127-ter co. 2° c.p.c. reso dallo scrivente Giudice in data 16 settembre 2025; osservato preliminarmente che sino alla data odierna non si è costituito il resistente CP_1
pur a fronte della rituale e tempestiva effettuazione nei suoi confronti della notifica
[...] disposta da questo Giudice con decreto del 27 gennaio 2025, dovendosene pertanto dichiarare in questa sede la contumacia;
che con “note di trattazione scritta per udienza cartolare” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 11 novembre 2025 la ricorrente ha chiesto all'adìto Tribunale Parte_1 di RL l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 281-decies c.p.c. introduttivo del presente giudizio, domandando pertanto di “accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1210 c.c. la validità del deposito dell'offerta reale eseguita dalla sig.ra Parte_1
nei confronti del sig. in 06/11/2024 tramite Ufficiale Giudiziario,
[...] CP_1
e per l'effetto dichiarare la sig.ra liberata dall'obbligazione di Parte_1 pagamento su di essa gravante nei confronti del sig. contenuta nell'ordinanza CP_1 del Tribunale di RL del 27/10/2022, resa nell'ambito del proc. N. 3102/2019 R.G. Tribunale di RL Con vittoria di spese legali del giudizio”;
1 che alla discussione prevista dall'art. 281-sexies c.p.c. la ricorrente ha pertanto provveduto mediante il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in argomento;
DECIDE la causa con motivazione contestuale ex artt. 127-ter co. 3° e 281-sexies co. 3° c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
IN FATTO ED IN DIRITTO
Si premette che viene omessa in questa sede l'esposizione dello svolgimento del processo, non richiesta in sentenza ai sensi del c.d. degli artt. 132 c.p.c. – come novellato a seguito della l. 18 giugno 2009 n° 69 – e 118 disp. att. c.p.c., posto che secondo la vigente normativa processuale la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Ciò posto, le domande avanzate da con ricorso ex art. 281-decies Parte_1
c.p.c. depositato in data 24 gennaio 2025 meritano integrale accoglimento, risultando per vero ritualmente effettuati tutti gli incombenti prescritti dagli artt. 1208 e segg. c.c. ai fini della validità dell'offerta reale della somma dalla stessa dovuta in favore dell'odierno resistente in virtù dell'ordinanza resa dal Tribunale di RL in data 27 ottobre 2022 CP_1 all'esito del procedimento iscritto al n° 3102/2019 R.G. (provvedimento passato in giudicato il successivo 27 aprile 2023, come da certificazione di Cancelleria in atti), somma comprensiva degli interessi maturati sulla sorte capitale di € 151.666,00 fino al giorno dell'offerta, con conseguente effetto liberatorio dell'obbligazione gravante sulla predetta debitrice. Ed invero, l'odierna ricorrente ha proceduto in primo luogo all'intimazione – notificata al creditore in data 30 settembre 2024 (c.d. preavviso di deposito di offerta reale) CP_1
– contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la somma di denaro sarebbe stata depositata;
ha poi depositato la somma di denaro dovuta in forza del titolo giudiziario sopra menzionato (comprensiva degli interessi maturati fino al giorno dell'offerta, per un importo complessivo di € 161.648,10) presso la - filiale di Controparte_2
RL (sita in piazza XX Settembre n° 16), in conformità a quanto indicato nel preavviso di offerta reale;
in data 6 novembre 2024 l'Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. di RL ha ritualmente redatto il verbale di avvenuto deposito di somme, in cui ha dato atto della natura delle cose offerte (somma di denaro), della mancata comparizione del creditore (dopo avere
“atteso dieci minuti per verificare la presenza in filiale del creditore sig. ”) e CP_1 del conseguente avvenuto deposito;
attesa come detto la mancata comparizione del , il CP_1 relativo verbale gli è stato notificato a cura della debitrice in data 14 gennaio 2025, con l'invito a ritirare le somme depositate presso l'istituto di credito. Appare opportuno precisare che le suddette notifiche sono state effettuate ai sensi dell'art. 143 c.p.c. attesa l'accertata irreperibilità
2 di presso la sua residenza anagrafica, sita in RL, via Bartolo Nigrisoli n° 1 CP_1
- int. 1.
Orbene, risultando pedissequamente rispettata la procedura prevista dagli artt. 1208 e segg. c.c. nonché dagli artt. 74, 76 e 78 dispp. att. c.c. devesi allora dichiarare in questa sede – ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2° dell'art. 1210 c.c. – la validità del deposito dell'offerta reale come sopra effettuato da in data 6 novembre 2024 nei confronti Parte_1 di , con conseguente liberazione dell'odierna ricorrente dall'obbligazione di CP_1 pagamento su di essa gravante in virtù dell'ordinanza del Tribunale di RL del 27 ottobre 2022 già sopra citata. Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e – in difetto di notula – vanno liquidate nella congrua misura indicata in dispositivo, facendo riferimento a valori prossimi ai minimi tabellari di cui al D.M. n° 55/2014 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022) applicabili in ragione del valore del disputatum (scaglione di riferimento quello relativo ai procedimenti di valore indeterminabile e di modesta complessità), esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta;
l'applicazione dei suddetti valori si giustifica all'evidenza in considerazione della breve durata oltre che della modesta complessità del giudizio, di natura squisitamente documentale.
P.Q.M.
il Tribunale di RL - Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la contumacia di;
CP_1 accerta e dichiara ai sensi dell'art. 1210 c.c. la validità del deposito dell'offerta reale effettuato da nei confronti di in data 6 novembre Parte_1 CP_1
2024 tramite Ufficiale Giudiziario e, per l'effetto, dichiara liberata Parte_1 dall'obbligazione di pagamento su di essa gravante nei confronti di in virtù CP_1 dell'ordinanza resa dal Tribunale di RL in data 27 ottobre 2022 all'esito del procedimento iscritto al n° 3102/2019 R.G.; condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di CP_1
, spese che liquida nel complessivo importo di € 5.752,26 (di cui € Parte_1
802,26 per esborsi, € 1.480,00 per la fase di studio, € 1.050,00 per la fase introduttiva ed € 2.420,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. RL, 7 dicembre 2025 Il Giudice dott. Danilo Maffa
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