Articolo 1 della Legge 16 ottobre 1985, n. 554
Articolo 2
Versione
24 ottobre 1985
Art. 1.
All' articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352 , sono aggiunti, in fine, i seguenti due commi:
"La quantita' di zucchero, soggetta al contributo di cui al comma precedente, e' determinata con esclusione delle scorte di esercizio.
Si considera scorta di esercizio il quantitativo di zucchero detenuto dalle aziende utilizzatrici in misura pari ai quattro cinquantaduesimi del consumo di zucchero nel periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975. Le aziende a carattere stagionale hanno facolta' di assumere come scorta di esercizio un quantitativo di zucchero pari al consumo del mese di luglio 1974, nel limite in cui non superi il 50 per cento del consumo complessivo del periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975".
NOTE

Nota all'art. 1:
Il testo dell' articolo 1 del D.L. n. 225/1974 (Norme per l'applicazione dei regolamenti comunitari n. 834/74 e n. 1495/74, concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana), cosi' come integrato dal presente articolo, e' il seguente:
"Tutti coloro che, alle ore zero del 1 luglio 1974, detenevano, a qualsiasi titolo, zucchero bianco, zucchero greggio e sciroppi di zucchero e fossero destinatari dei prodotti stessi in corso di trasporto per quantita' superiori a 500 kg debbono versare gli importi riferiti a 100 kg netti di cui all'allegata tabella.
La quantita' di zucchero, soggetta al contributo di cui al comma precedente, e' determinata con esclusione delle scorie di esercizio.
Si considera scorta di esercizio il quantitativo di zucchero detenuto dalle aziende utilizzatrici in misura pari ai quattro cinquantaduesimi del consumo di zucchero nel periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975. Le aziende a carattere stagionale hanno facolta' di assumere come scorta di esercizio un quantitativo di zucchero pari al consumo del mese di luglio 1974, nel limite in cui non superi il 50 per cento del consumo complessivo del periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975.
La tabella allegata al decreto-legge, a cui si fa riferimento nel primo comma dell'articolo trascritto, e' la seguente:

TABELLA Zucchero bianco Zucchero greggio (1) Sciroppi di zucchero (2) Prodotto nazionale: a) per il quale al 30 giugno 1974 non era stato pagato il sovrapprezzo CIP 6.917,75 6364,33 69,17 b) altro 9.172,75 8.438,93 91,72
(1) Gli importi sono riferiti a resa 92. Per rese diverse essi devono essere adeguati alla resa reale calcolata secondo le norme CEE.
(2) Gli importi sono calcolati per ogni 1% di zucchero estraibile contenuto. Essi pertanto devono essere adeguati al contenuto effettivo calcolato secondo le norme CEE.
(3) L'importo e' ridotto di un ammontare corrispondente alla riduzione dell'ammontare compensativo monetario effettuata ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 834/74 e successive modifiche, nonche', per lo zucchero greggio, di quanto il detentore dimostri di aver pagato al produttore estero ai sensi dell'art. 2 del predetto regolamento comunitario.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1985
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