Ordinanza cautelare 17 luglio 2023
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00939/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01323/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1323 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Alessandro Ciappetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. -OMISSIS-, emesso il 17.5.2023 dal Questore di -OMISSIS-, recante la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e il rigetto della domanda di aggiornamento dello stesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. AB TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione resistente ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui era titolare la ricorrente e respinto la richiesta di aggiornamento del permesso medesimo, rilevando che l’interessata è stata assente dal territorio europeo dal 11.01.2020 al 13.07.2022, senza giustificato motivo.
Sul punto l’Amministrazione ha evidenziato che la documentazione allegata a giustificazione dell’allontanamento dal territorio UE non era tradotta, né legalizzata, da parte dell’autorità consolare o diplomatica italiana all’estero, ai sensi degli artt. 30, 31 e 33 del T.U. 445/2000.
L’assenza protratta per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi ha determinato la revoca del permesso, ai sensi dell’art. 9, comma 7, lettera d), del D.Lgs. 286/98 secondo cui “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi”.
La ricorrente contesta, con più censure da trattare congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, il difetto di istruttoria e la carenza motivazionale, in quanto l’Amministrazione non avrebbe considerato le ragioni della sua assenza dal territorio nazionale.
Il Tribunale evidenzia, in via preliminare e in ragione dell’eccezione di improcedibilità sollevata dall’Amministrazione, che il conseguimento da parte della ricorrente di un permesso “ordinario” valido sino al 23.10.2027 non determina la sopravvenuta carenza di interesse, stante la diversità del titolo conseguito rispetto a quello revocato, che, come già evidenziato, era un permesso di soggiorno di lungo periodo, sicché in mancanza di una dichiarazione della parte ricorrente, non può ritenersi venuto meno l’interesse alla decisione di merito del ricorso.
Le censure sono infondate.
La documentazione depositata in giudizio dalla ricorrente a giustificazione dell’assenza dal territorio europeo – fermi restando i vizi di forma messi in luce dall’amministrazione in sede procedimentale – presenta un contenuto del tutto generico, atteso che attesta la morte della madre della ricorrente nel 2021, ma non evidenzia la necessità della permanenza all’estero della ricorrente per circa 30 mesi.
Anche l’affermazione, sviluppata dalla ricorrente pure in sede procedimentale, secondo la quale si sarebbe trattenuta nel paese di origine per lungo tempo al fine di fronteggiare le esigenze delle figlie e del padre, si sostanzia in un’allegazione generica e priva di concreti elementi di riscontro.
Come già evidenziato in sede cautelare, il riferimento, parimenti articolato dalla ricorrente, all’elevato costo del biglietto aereo per rientrare in Italia, non integra un impedimento rilevante idoneo a giustificare la lunga assenza dal territorio europeo.
In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La considerazione della fattispecie complessiva sottesa all’impugnazione conduce a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso come in epigrafe proposto;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI GO, Presidente
AB TA, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB TA | RI GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.