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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/02/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, all'udienza del 05/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c. nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. 8703 /2024 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.to presso il cui studio è Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come da procura in atti
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv.to GIUSEPPE ROTOLO come da procura in atti presso il cui studio elettivamente domicilia
RESISTENTE
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/07/2024 , ritualmente notificato, l'opponente impugnava la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo, notificatale dall' in data 07/5/2024, in virtù di un CP_3 CP_ avviso di addebito n.32820230004020053000 notificato il 15/12/2023 ed emesso dall' sede di Aversa, analiticamente indicato e da ritenere integralmente trascritto, nella presente memoria di costituzione . CP_ Preliminarmente deduceva che l'atto impugnato scaturiva da una errata interpretazione dell' del rapporto della contribuente con il Sig. che era ritenuto di collaborazione e come tale iscritto Parte_3
1 nella gestione separata commercianti IVS, codice azienda 28824921 a far data dal 01/6/2016. Detto provvedimento veniva comunicato all'opponente con lettera datata 29/9/2021, pervenuta a mezzo raccomandata in data 25/10/2021. Conseguentemente nel cassetto previdenziale dell'opponente risultavano pendenze relative a contributi alla gestione commercianti IVS relativi al Sig. . A sostegno Parte_3 dell'opposizione ha dedotto la nullità della notifica della cartella impugnata per vizi formali e, la prescrizione dei contributi portati nelle cartelle relative alla intimazione impugnata, allegata in atti. Ciò premesso, ha concluso chiedendo al giudice adito, previa sospensione della efficacia esecutiva della cartella esattoriale impugnata, di dichiarare nulla la relativa intimazione di pagamento.
CP_ L' ritualmente citato si è costituito, così come si costituiva tempestivamente anche l' deducendo CP_2 che i crediti contributivi recati dall' avviso di addebito indicato in atti, oggetto dell'atto del Concessionario opposto, risultavano essere stati annullati come evidenziato dal competente ufficio amministrativo dell'Istituto che ha così relazionato: “Si trasmette in allegato, l'annullamento dell'avviso di addebito e si invita a chiedere la cessata materia del contendere”.
All'udienza odierna pertanto in sede di discussione mediante note ex art. 127 ter cpc anche parte ricorrente si associava.
Il Gl decideva la causa come da motivazioni che seguono.
Risulta dalla documentazione versata in giudizio ( cfr. estratto ruolo aggiornato da cui risulta l'avvenuto sgravio ) che l' ha provveduto allo sgravio di tutte le partite debitorie riportate nella cartella CP_2 oggetto di opposizione in questa sede .
In ragione dell'annullamento della pretesa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
2 Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93,
n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. - dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ B. – condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.618,00 oltre iva e cpa come per legge con distrazione.
Così deciso in Aversa 05/02/2025
Il Giudice
dott. Federica Acquaviva Coppola
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, all'udienza del 05/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c. nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. 8703 /2024 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.to presso il cui studio è Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come da procura in atti
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv.to GIUSEPPE ROTOLO come da procura in atti presso il cui studio elettivamente domicilia
RESISTENTE
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/07/2024 , ritualmente notificato, l'opponente impugnava la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo, notificatale dall' in data 07/5/2024, in virtù di un CP_3 CP_ avviso di addebito n.32820230004020053000 notificato il 15/12/2023 ed emesso dall' sede di Aversa, analiticamente indicato e da ritenere integralmente trascritto, nella presente memoria di costituzione . CP_ Preliminarmente deduceva che l'atto impugnato scaturiva da una errata interpretazione dell' del rapporto della contribuente con il Sig. che era ritenuto di collaborazione e come tale iscritto Parte_3
1 nella gestione separata commercianti IVS, codice azienda 28824921 a far data dal 01/6/2016. Detto provvedimento veniva comunicato all'opponente con lettera datata 29/9/2021, pervenuta a mezzo raccomandata in data 25/10/2021. Conseguentemente nel cassetto previdenziale dell'opponente risultavano pendenze relative a contributi alla gestione commercianti IVS relativi al Sig. . A sostegno Parte_3 dell'opposizione ha dedotto la nullità della notifica della cartella impugnata per vizi formali e, la prescrizione dei contributi portati nelle cartelle relative alla intimazione impugnata, allegata in atti. Ciò premesso, ha concluso chiedendo al giudice adito, previa sospensione della efficacia esecutiva della cartella esattoriale impugnata, di dichiarare nulla la relativa intimazione di pagamento.
CP_ L' ritualmente citato si è costituito, così come si costituiva tempestivamente anche l' deducendo CP_2 che i crediti contributivi recati dall' avviso di addebito indicato in atti, oggetto dell'atto del Concessionario opposto, risultavano essere stati annullati come evidenziato dal competente ufficio amministrativo dell'Istituto che ha così relazionato: “Si trasmette in allegato, l'annullamento dell'avviso di addebito e si invita a chiedere la cessata materia del contendere”.
All'udienza odierna pertanto in sede di discussione mediante note ex art. 127 ter cpc anche parte ricorrente si associava.
Il Gl decideva la causa come da motivazioni che seguono.
Risulta dalla documentazione versata in giudizio ( cfr. estratto ruolo aggiornato da cui risulta l'avvenuto sgravio ) che l' ha provveduto allo sgravio di tutte le partite debitorie riportate nella cartella CP_2 oggetto di opposizione in questa sede .
In ragione dell'annullamento della pretesa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
2 Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93,
n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. - dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ B. – condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.618,00 oltre iva e cpa come per legge con distrazione.
Così deciso in Aversa 05/02/2025
Il Giudice
dott. Federica Acquaviva Coppola
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