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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 17/12/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'udienza del 12.11.2025, svolta mediante il deposito di note telematiche, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno
2023, al numero 3148, promossa con ricorso depositato in data 6.9.2023 da
elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Parte_1
Mordini n. 14, presso lo studio degli Avv.ti Gabriele Salvago, Sara Migliorini e
IA UR, che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta delega rilasciata con separato atto, dall'Avv. Remo
Costantini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Alatri (FR),
Via del Duomo n.18
resistente
e
in persona dei suoi legali rappresentanti sigg.ri Controparte_2
e elettivamente domiciliata in Milano, Viale Tibaldi Parte_2 CP_3
n.56, presso l'Avv. Paolo Galbusera che la rappresenta e difende in unione all'Avv. Andrea Ottolina, per delega allegata alla memoria difensiva
Oggetto del giudizio: spettanze lavorative;
risarcimento danni
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del proprio atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.9.2023, ha convenuto Parte_1 in giudizio davanti al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, la e la rassegnando le seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni: “
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, quale elemento integrante la retribuzione di fatto ed ai sensi dell'art. 104 del c.c.n.l. di categoria, l'importo mensile di € 16,00 per quattordici mensilità e, per gli effetti, condannare le Società convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente stesso e al titolo in esame, della somma di € 1.568,28, o di quella diversa, maggiore o minore, che risulterà equa e di giustizia;
2. accertare e dichiarare l'obbligo da parte di in qualità di sostituto d'imposto, di effettuare le Controparte_1 trattenute IRPEF sugli emolumenti corrisposti al ricorrente che vi sono soggetti nei limiti delle aliquote fissate dalla legge di bilancio 2022 (L.n. 234/2021), ovvero: 23% per redditi fino a € 15.000; 25% per redditi compresi tra € 15.001 e € 28.000; 35% per redditi compresi tra € 28.001 e € 50.000; 43% per redditi superiori a € 50.000; 3. per gli effetti, accertato e dichiarato che tali ritenute, relativamente alle retribuzioni e alle altre indennità di lavoro corrisposte al ricorrente nel periodo dal mese di gennaio 2023
a quello di agosto 2023 sono state eseguite in maniera superiore rispetto alle aliquote
e relative percentuali indicate al punto che precede, condannare le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.349,13, o nella diversa misura che risulterà equa e di giustizia;
4. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità una tantum e l' - quest'ultimo non corrisposto CP_4 in coincidenza con i mesi di aprile e maggio 2023 - di cui all'accordo siglato dalla parti sociali in data 12 dicembre 2022 nei termini e secondo modalità previste dall'accordo stesso e, per gli effetti, condannare le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 388,50, o nella diversa misura che risulterà equa e di giustizia;
5. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire
l'importo corrispondente a quattro scatti d'anzianità, secondo disciplina nell'art. 205 del
c.c.n.l. di categoria, e, per gli effetti, condannare le Società convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 125,92; 6. accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta osservata da anche quale Controparte_1 cessionaria del ramo di azienda da parte di sostanziata nel non avere CP_5 determinato la collocazione dell'orario di lavoro del ricorrente e, per gli effetti, condannare al risarcimento del danno conseguente, da Controparte_1 determinare in via equitativa in misura pari a € 8.979,60, o nella diversa misura che risulterà equa e di giustizia;
7. determinare la distribuzione dell'orario di lavoro a tempo parziale del ricorrente in maniera conforme a quella indicata al paragrafo “-IX-“ dell'esposizione in diritto che precede, ovvero secondo la seguente sequenza temporale: primo giorno dalle ore 06:00 alle ore 12:00; secondo giorno dalle ore 12:00 alle ore
20:00; terzo giorno dalle ore 16:00 alle ore 22:00; quarto giorno dalle ore 22:00 alle ore 24:00; quinto giorno dalle 00:01 alle 06:00 (prestazioni continuative con quelle rese il giorno precedente); sesto giorno riposo, quindi a partire dal settimo giorno identica sequenza, o secondo diverse modalità che saranno determinate in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito;
8. con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore del sottoscritto difensore, che ne è antistatario;
9. dichiarare la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ai sensi dell'art. 431 cod. proc. civ.”.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che: 1) lavora alle dipendenze della con decorrenza dal 1°.
1.2011 ed il Controparte_1 rapporto è tuttora in corso di svolgimento;
2) gli è stata assegnata la qualifica di “impiegato” e l'inquadramento nel 3° livello di cui al CCNL per le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi;
3) gli è stato attribuito un orario di lavoro a tempo parziale pari a 35 ore settimanali;
4) la clausola limitativa dell'orario è così formulata nel contesto dell'originario contratto d'assunzione stipulato con che ha ceduto alla in data CP_5 Controparte_1
1°.
9.2016 il ramo d'azienda cui è assegnato il ricorrente: “L'orario di lavoro settimanale sarà di 35 ore settimanali. Detta prestazione sarà articolata per tutte le settimane di tutti i mesi dell'anno articolate a turnazione sulle 24 h che verranno programmati mensilmente”; 5) ha sempre svolto le sue prestazioni di lavoro “[…] presso il Presidio H24 sala telegestioni allarmi impianti tecnologici dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma […]”; 6) in particolare, è addetto alla sala di controllo e regolazione delle temperature dei frigoriferi contenenti i medicinali e degli ambienti – ivi incluse le sale operatorie - della Fondazione
[...]
ente Controparte_6 committente il servizio;
7) i turni di servizio, che devono coprire interamente le
24 ore giornaliere, sono prevalentemente distribuiti come segue: dalle ore 06:00 alle ore 12:00, oppure dalla ore 12:00 alle ore 20:00, oppure dalle ore 16:00 alle ore 22:00, oppure ancora dalle ore 22:00 alle ore 06:00. I turni, peraltro, non si ripetono con identica successione nell'arco della settimana e del mese, così come sono pure variabili i giorni di riposo;
8) l'appalto del servizio in questione è assegnato dalla committente a che svolge CP_2 CP_2 attività di produzione, vendita e installazione di prodotti e impianti termici, tecnici e tecnologici, elettrici ed elettronici, nonché di gestione integrata di servizi e forniture di qualsiasi genere, la quale ha subappaltato la porzione del servizio descritta a prima e quindi, con decorrenza dal 1°.9.2016, a CP_5 [...]
9) la non ha versato al Fondo Est - Fondo di CP_1 Controparte_1 assistenza sanitaria integrativa istituito in favore dei lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi - il contributo obbligatorio previsto dall'art.104 del CCNL di categoria;
10) inoltre, la in qualità di sostituto Controparte_1
d'imposta, nel corso dell'anno 2023 ha operato in busta paga trattenute IRPEF in maniera eccessiva, incongrua ed ampiamente superiore rispetto allo scaglione da applicare ed alla relativa progressione (e gradualità), con la conseguenza che l'importo di €.1.349,13, che costituisce la differenza tra le ritenute effettuate dall'azienda e quelle che invece avrebbero dovuto essere applicate, è stato arbitrariamente ed indebitamente trattenuto dall'azienda, che è pertanto tenuta al pagamento di tale quota della retribuzione;
12) la non Controparte_1 ha corrisposto neanche l'importo una tantum previsto dal punto 2 del Protocollo straordinario di settore sottoscritto dall'organizzazione datoriale Confcommercio
Imprese per l'Italia e le associazioni sindacali dei lavoratori CP_7
e , ed ha erogato l' (acronimo di “acconto assorbibile Controparte_8 CP_9 CP_4 dai futuri aumenti contrattuali”) solo con decorrenza dal mese di giugno 2023, anziché dal precedente mese di aprile, con la conseguenza che il ricorrente deve percepire rispettivamente l'importo di €.331,64 (€.404,69 x percentuale part time 81,95%) e €.56,86 (€.34,69 x percentuale part time 81,95% x mesi 2), per complessivi €.388,50; 13) a partire dal mese di luglio 2023 la Controparte_1 ha corrisposto gli scatti d'anzianità - il ricorrente ne ha maturati quattro -, in misura ridotta rispetto a quella effettivamente dovuta ed effettivamente corrisposta sino al mese precedente, per un ammontare di €.125,90; 14) la in qualità di committente, risponde in solido con Controparte_2 [...] per i crediti, di natura retributiva, di cui ai punti che precedono;
15) CP_1 il contratto di lavoro a tempo parziale del ricorrente non contiene la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, con conseguente diritto del ricorrente al risarcimento del danno subito, stante l'impossibilità per il lavoratore di programmare adeguatamente la propria vita distinguendo preventivamente i tempi di lavoro dai tempi di non lavoro, nonché di ottenere una distribuzione dell'orario di lavoro a tempo parziale secondo la seguente sequenza temporale: primo giorno dalle ore 06:00 alle ore
12:00; secondo giorno dalle ore 12:00 alle ore 20:00; terzo giorno dalle ore
16:00 alle ore 22:00; quarto giorno dalle ore 22:00 alle ore 24:00; quinto giorno dalle 00:01 alle 06:00 (prestazioni continuative con quelle rese il giorno precedente); sesto giorno riposo, quindi a partire dal settimo giorno identica sequenza, o secondo diverse modalità che determinate in via equitativa dal
Giudice adito.
Si è costituita in giudizio la riconoscendo che il Controparte_1 ricorrente è creditore della della somma lorda di Controparte_1
€.2.082,70, di cui €.1.568,28, a titolo di elemento integrante la retribuzione di fatto ex art.104 del CCNL, €.388,50 per una tantum e €.125,92 per quattro scatti di anzianità. La convenuta ha, invece, negato la fondatezza delle domande attoree di pagamento delle somme richieste per l'asserita errata applicazione dell'aliquota Irpef e a titolo di risarcimento del danno per la mancata indicazione analitica dell'orario della prestazione lavorativa.
Si è costituita in giudizio anche la chiedendo, in via Controparte_2 principale, di rigettare la domanda relativa alle presunte errate ritenute Irpef effettuate da in quanto infondata in fatto e in diritto. In via Controparte_1 subordinata, la convenuta ha chiesto - nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avanzate dal ricorrente nei confronti di in Controparte_2 qualità di responsabile solidale - di dichiarare tenuta a Controparte_1 manlevare la stessa da qualsiasi conseguenza derivante Controparte_2 dall'esito del giudizio.
Nel corso del giudizio sono stati escussi i testi ammessi.
All'esito dell'udienza del 12.11.2025, svolta mediante il deposito di note telematiche, la causa è stata decisa dal Giudice adito con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine ai capi da
1 a 5 delle conclusioni rassegnate nel ricorso, mentre le altre domande attoree sono fondate e vanno accolte.
Invero, i procuratori delle parti hanno dato atto che in corso di causa la convenuta ha corrisposto all'attore le somme da questi Controparte_1 richieste a titolo di contributo obbligatorio previsto dall'art.104 del CCNL di categoria, di una tantum previsto dal punto 2 del Protocollo straordinario di settore sottoscritto dall'organizzazione datoriale Confcommercio Imprese per l'Italia e le OO.SS. e di scatti di anzianità e ha anche provveduto a pagare le somme dovute a titolo di conguaglio IRPEF in data 3.1.2024.
In ragione di quanto sopra, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di cui ai capi da 1 a 5 delle conclusioni rassegnate nel ricorso.
Vanno, invece, accolte la domanda attorea di risarcimento del danno subito dal ricorrente in considerazione del fatto che il suo contratto di lavoro a tempo parziale non contiene la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, nonché la domanda volta ad ottenere una distribuzione dell'orario di lavoro a tempo parziale secondo una predeterminata sequenza temporale.
Sul punto, va osservato che l'art.5, comma 2, del D.Lgs. n.81/2015 stabilisce che “nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”. Il successivo art.10, comma
2, prevede poi che “qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno” .
Nel caso di specie, va considerato che nel contratto di assunzione dell'attore
è stato convenuto un orario di lavoro a tempo parziale pari a 35 ore settimanali.
In particolare, la clausola limitativa dell'orario è così formulata nel contratto d'assunzione (doc. n.1 ricorso): “L'orario di lavoro settimanale sarà di 35 ore settimanali. Detta prestazione sarà articolata per tutte le settimane di tutti i mesi dell'anno articolate a turnazione sulle 24 h che verranno programmati mensilmente”.
Orbene, la clausola apposta al contratto di lavoro del ricorrente non rispetta le prescrizioni della richiamata normativa di cui all'art.5 del D.Lgs. n.81/2015.
Il contratto di assunzione non contiene infatti alcuna indicazione della collocazione temporale dell'orario attribuito con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno o a turni (non specificati) programmati o programmabili entro predeterminate fasce orarie e/o ai giorni di riposo settimanale. E attribuisce poi al datore di lavoro la facoltà incondizionata di modificare i turni.
Si osservi che la ratio sottesa all'art.10 del D.Lgs. 81/2015 è quella di contrastare la validità di clausole di determinazione del tempo della prestazione che rimettano all'arbitrio unilaterale del datore di lavoro la collocazione temporale della prestazione.
Ebbene, il contratto di lavoro oggetto di causa non rispetta né la lettera, né la “ratio” della normativa richiamata, giacche, da un lato, fissa la durata dell'orario normale di lavoro in 35 ore settimanali secondo turni assegnati mensilmente;
dall'altro, è priva dell'indicazione dei giorni di lavoro e riposo, non specificando in alcun modo la collocazione temporale dell'orario.
La richiamata clausola neanche può essere considerata valida in base alla considerazione che l'attore ha sempre seguito, di fatto, un orario che prevede turni alternativi e che il terzo comma dell'art.5 del D.Lgs. n.81/2015 statuisce che “quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”.
Invero, le considerazioni svolte in precedenza consentono di escludere che tale disposizione possa essere interpretata nel senso che se si lavora a turno, basti indicare i turni possibili che il datore ha facoltà di scegliere di volta in volta.
Depone in tal senso il riferimento letterale alla necessità di “rinvio a turni programmati”, che a sua volta va necessariamente interpretato nel senso che dovrà essere prestabilito ab origine se e quando un lavoratore dovrà lavorare in un turno, per contratto - e non per prassi - ed in modo non unilateralmente modificabile dal datore.
In tal senso e con detti limiti tale possibilità era d'altronde già ammessa dalla
Cassazione nel vigore del D.Lgs. n.61/2000, che tale regola non prevedeva
(Cass.17009/2014, 4229/2016).
E' pur vero che il D.Lgs. n.81/2015 contempla all'art.4, comma 6, la possibilità di pattuire “clausole elastiche”, ma richiede che esse siano pattuite per iscritto, ed inoltre, al comma 6, prevede a pena di nullità che ne siano indicate condizioni e modalità, e la misura massima dell'aumento, nonché, se il contratto collettivo non prevede altrimenti, che esse siano pattuite in sede assistita.
Ipotesi che, nella specie, non ricorre.
Alla luce delle considerazioni che precedono va quindi dichiarata l'illegittimità della clausola contrattuale relativa all'orario di lavoro contenuta nel contratto di assunzione dell'attore, per la mancata determinazione della collocazione dell'orario di lavoro.
Va poi osservato che nel caso di omessa collocazione temporale dell'orario, il già richiamato art.10, comma 2, del D.Lgs n.81/2015 prevede due forme di tutela.
La prima consiste nel diritto di chiedere ed ottenere dal giudice di determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione ed opera con efficacia costitutiva dal momento della pronuncia giudiziale. La seconda opera per il periodo antecedente la pronuncia ed attribuisce al lavoratore il diritto al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa.
Seppure con riferimento a regimi normativi precedenti, ed in particolare a quello già posto dall'art.8, comma 2, del D.Lgs n.61/2000, che peraltro aveva contenuto del tutto analogo, la Cassazione ha condivisibilmente stabilito che si tratta di risarcimento sanzionatorio, come tale non richiedente prova di danno sofferto (Cass. n.8882/2015 e n.9229/2021), da determinare in via equitativa tenendo conto della maggiore onerosità e penosità assunta dalla messa a disposizione delle energie lavorative per un tempo superiore al lavoro effettivo, delle difficoltà di programmazione di altre attività, dell'esistenza e della durata del preavviso, della quantità delle chiamate “a comando” e dell'eventuale interesse contrario del prestatore;
comunque sotto il limite del valore delle prestazioni effettive (Cass. 6900/2018).
In ricorso, l'attore ha allegato che i turni di servizio, che devono coprire interamente le 24 ore di cui è composto il giorno, sono prevalentemente distribuiti come segue: dalle ore 06:00 alle ore 12:00, oppure dalle ore 12:00 alle ore 20:00, oppure dalle ore 16:00 alle ore 22:00, oppure ancora dalle ore
22:00 alle ore 06:00. Pertanto, ritiene il Giudice equo determinare i turni di lavoro secondo la sequenza ripetitiva di seguito indicata: primo giorno dalle ore
06:00 alle ore 12:00; secondo giorno dalle ore 12:00 alle ore 20:00; terzo giorno dalle ore 16:00 alle ore 22:00; quarto giorno dalle ore 22:00 alle ore 24:00; quinto giorno dalle 00:01 alle 06:00 (prestazioni continuative con quelle rese il giorno precedente); sesto giorno riposo, quindi nuovo inizio della sequenza.
Inoltre, il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno per omessa indicazione della collocazione oraria della prestazione, ai sensi dell'art.10, comma 2 cit., che il Giudice ritiene congruo quantificare in via equitativa nel
10% della retribuzione netta percepita dall'attore nel periodo dal mese di settembre 2016 al mese di agosto 2023 (conformemente a quanto già statuito da questo Tribunale in identica fattispecie: cfr. Tribunale di Frosinone n.1678/2024 del 4.10.2024).
Sul punto, non rileva quanto allegato dalla parte convenuta CP_1 secondo cui il personale poteva chiedere il cambio turno, in quanto ciò
[...] era in ogni caso subordinato, come emerge dalla documentazione in atti e dalla espletata prova per testi, dalla disponibilità di un collega ad effettuare il cambio del turno. In ogni caso, anche l'esistenza di siffatta prassi nell'ambito dell'azienda non escluderebbe la violazione delle disposizioni sopra esaminate, in quanto i turni devono essere stabiliti per iscritto ab origine.
Il ricorrente ha dunque diritto al risarcimento del danno per omessa indicazione della collocazione oraria della prestazione, ai sensi dell'art.10, comma 2 cit., risarcimento quantificato in via equitativa nella indicata misura del 10% della retribuzione netta percepita dall'attore nel periodo da settembre
2016 al mese di agosto 2023.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, anche virtuale, e sono poste in capo alla tenuto conto che la società ha Controparte_1
(parzialmente) versato nelle more del presente giudizio le somme dovute.
Le spese di lite tra il ricorrente e la possono invece Controparte_2 essere compensate, state il tenore complessivo della decisione e considerato che i profili di responsabilità solidale della , invocati dalla parte CP_2 attrice, sono stati assorbiti dall'avvenuto pagamento del dovuto da parte dell'altra società convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della e della
[...] Controparte_1 CP_2
nella causa iscritta al n.3148/2023 R.G., così provvede:
[...]
a) accerta e dichiara l'illegittimità della clausola contrattuale relativa all'orario di lavoro contenuta nel contratto di assunzione dell'attore per non avere determinato la collocazione dell'orario di lavoro del ricorrente e, per l'effetto, condanna la al risarcimento del danno conseguente, Controparte_1 determinato nel 10% della retribuzione netta percepita dall'attore nel periodo dal mese di settembre 2016 al mese di agosto 2023;
b) determina la distribuzione dell'orario di lavoro a tempo parziale del ricorrente secondo la seguente sequenza temporale: primo giorno dalle ore
06:00 alle ore 12:00; secondo giorno dalle ore 12:00 alle ore 20:00; terzo giorno dalle ore 16:00 alle ore 22:00; quarto giorno dalle ore 22:00 alle ore 24:00; quinto giorno dalle 00:01 alle 06:00 (prestazioni continuative con quelle rese il giorno precedente); sesto giorno riposo, quindi a partire dal settimo giorno identica sequenza;
c) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle altre domande attoree;
d) condanna la al pagamento in favore della parte Controparte_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in €.3.689,00, oltre I.V.A., C.P.A.
e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari dell'attore;
e) compensa le spese di lite tra il ricorrente e la Controparte_2
Frosinone, 17.12.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi