Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 22/04/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
AR TONOLO Presidente Innocenza ZAFFINA Consigliere relatore Daniela ALBERGHINI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di conto iscritto al n. 32225 del registro di Segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 84010 per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Calto (RO) per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2018, reso da Rovigo Banca – Credito Cooperativo – Cassa Centrale Banca, con sede in Trento, Via Segantini 5 (codice fiscale n. 00232480228, partita IVA 02529020220), in persona del procuratore speciale Sandro Rizzonelli, rappresentata e difesa dall’Avv. Monica Carlin (c.f. [...]),
PEC avvmonicacarlin@recapitopec.it, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della difensora in Trento, Via Grazioli n. 71;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi, all’udienza pubblica in data 11 marzo 2026, tenutasi con l’assistenza della dott.ssa Alessandra Zotti e data per letta la relazione del magistrato
relatore, l’Avv. Monica Carlin e il Sostituto Procuratore Generale dott.
SI UO.
Ritenuto in
FATTO
1. Con relazione n. 465/2024, il Magistrato istruttore ha riferito in merito al conto giudiziale n. 84010, reso dall’Istituto tesoriere Rovigo Banca – Credito Cooperativo – Cassa Centrale Banca, relativo alla gestione del servizio di tesoreria del Comune di Calto (RO) per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2018, depositato presso la Corte in data 19 settembre 2023.
In esito all’istruttoria, il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune ha depositato documentazione integrativa, comprendente la convenzione di tesoreria, il provvedimento di parificazione del conto, i verbali di verifica di cassa e le attestazioni sulla gestione finanziaria.
Dal punto di vista sostanziale, il conto espone un fondo iniziale di cassa al 1°
gennaio 2018 pari a € 495.854,18, riscossioni complessive per € 489.155,34 e pagamenti per € 461.487,70, chiudendosi con un fondo finale di cassa al 30 giugno 2018 pari a € 523.521,82. Il riscontro con la Tesoreria Provinciale dello Stato attesta, alla medesima data, una disponibilità complessiva di €
527.151,31, comprensiva di pagamenti non ancora contabilizzati per €
2.269,23. Il Magistrato istruttore aveva rilevato una discrepanza tra il fondo finale di cassa indicato nel conto in esame (pari € 523.521,82) e il fondo iniziale riportato nel conto successivo reso dal tesoriere subentrante Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (pari € 495.854,18), con una differenza pari a €
27.667,64, non giustificata sulla base della documentazione originariamente acquisita. Ha inoltre segnalato la mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno, prescritta dall’art. 139, c. 2, c.g.c., nonché il notevole ritardo con cui il conto è stato depositato rispetto all’esercizio di riferimento.
In relazione alla prima udienza, tenutasi in data 12 febbraio 2025, l’agente contabile si è costituito con memoria depositata in data 19 dicembre 2024, allegando il verbale di passaggio di consegne e il verbale di verifica di cassa, entrambi sottoscritti digitalmente. In udienza, la difesa, rappresentata dall’Avv. Monica Carlin, ha sostenuto che la divergenza segnalata (tra il fondo cassa finale e quello iniziale dell’agente subentrante) sarebbe riconducibile a un mero errore materiale. A supporto di tale tesi, è stato richiamato il verbale di passaggio di consegne, dal quale si evincerebbe che l’importo è stato regolarmente indicato dal tesoriere subentrante, che avrebbe errato soltanto la data di riferimento (1° gennaio 2018 anziché 29 giugno 2018).
In udienza, il Sostituto Procuratore Generale dott. SI UO ha eccepito la permanenza dell’irregolarità contabile, rilevando altresì la mancata allegazione della relazione dell’organo di revisione quale elemento ostativo alla pronuncia di regolarità del conto.
2. Con ordinanza n. 10/2025, questa Sezione disponeva la restituzione degli atti al magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto (decreti presidenziali n. 64 del 4 maggio 2023 e n. 37 del 10 marzo 2025), affinché proseguisse l’istruttoria mediante l’acquisizione di ogni ulteriore elemento utile alla ricostruzione contabile e alla verifica della fondatezza delle giustificazioni fornite dall’agente.
3. Con relazione del 12 dicembre 2025, il Magistrato istruttore, in esito a ulteriore interlocuzione con l’ente locale e l’agente contabile, evidenziava che il conto n. 84010, reso dal Tesoriere comunale dell’“ultima gestione” Rovigo Banca – Credito Cooperativo – Cassa Centrale Banca presso il Comune di Calto (RO) per il periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2018, depositato il 19 settembre 2023 e oggetto del presente giudizio, risultava contabilmente regolare e i relativi dati contabili trovavano conferma nel verbale di passaggio di consegne già in atti.
Quanto alla difformità contabile di € 27.667,64, riscontrata nel confronto tra il fondo finale di cassa del conto n. 84010 e quello iniziale del conto n. 84699, reso dall’agente subentrante Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la stessa risultava ascrivibile all’esposizione, quale scrittura di apertura del conto n.
84699, del dato del fondo cassa alla data del 1° gennaio 2018 (pari a €
495.854,18), invece che del dato corretto del fondo di cassa alla data del 1°
luglio 2018 (inizio della nuova gestione). I relativi profili di irregolarità, ad avviso del Magistrato istruttore, dovranno essere valutati nel giudizio riguardante il predetto conto n. 84699, reso per l’intero esercizio 2018 (con parziale sovrapposizione al conto n. 84010).
4. Con memoria difensiva depositata in data 18 febbraio 2026, l’agente contabile chiedeva il discarico, in considerazione delle conclusioni rassegnate dal Magistrato istruttore.
5. All’udienza pubblica in data 11 marzo 2026, tenutasi con l’assistenza della dott.ssa Alessandra Zotti e data per letta la relazione del magistrato relatore, l’Avv. Monica Carlin e il Sostituto Procuratore Generale dott. SI UO hanno concluso come da verbale e la causa è passata in decisione.
Considerato in
DIRITTO
Il conto giudiziale in epigrafe, alla luce dell’istruttoria svolta e della documentazione versata in atti, risulta regolare sotto il profilo contabile e coerente con le risultanze del verbale di passaggio di consegne.
Non emergendo irregolarità idonee a fondare addebiti a carico dell’agente contabile, sussistono i presupposti per l’approvazione del conto e per la dichiarazione di discarico.
Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizioni di condanna a carico dell’agente contabile, non vi è luogo a provvedere.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32225 del registro di Segreteria, approva il conto giudiziale in epigrafe, e, per l’effetto, dichiara il discarico dell’agente contabile.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio in data 11 marzo 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente Innocenza FF AR NO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)