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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 4943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4943 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO
MEDIANTE NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
N. R.G. 912/ 2021
Il giudice Dott.ssa VA RA visto l'art. 127 ter cpc D.Lgs 149/2022 viste le note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato;
considerato che
entrambe le parti hanno accettato la modalità di svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte non opponendosi alle stesse (art. 127 ter comma 2 cpc), rinunciando alla discussione orale;
ritenuta la causa matura per essere decisa, decide il presente giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa VA RA, all'udienza de 03-12-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 912/2021 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Cosimo Mancino, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo TI (SA), Via TriesteBriga e
Tenda n. 6;
- Opponente–
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec
– Email_1 Email_2
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 26.01.2021, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2481/2020 con cui il Tribunale di
Salerno, in accoglimento del ricorso proposto da lo condannava al Controparte_1 pagamento di euro 16.391,03, oltre interessi e spese, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento n. 10193020263990 del
25.03.2009 stipulato con la , chiedendo: di accertare che nel piano di CP_2 ammortamento è stato applicato un tasso effettivo diverso rispetto a quello convenuto nella parte letterale del contratto e per l'effetto dichiarare l'annullamento parziale del contratto di finanziamento ed in particolare la clausola dell'interesse ultralegale nella parte in cui vi è stata accertata la difformità con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento tasso al tasso legale ovvero al tasso bot ex art.117 tub;
in ogni caso dichiarare la nullità della clausola relativa all'interesse ultralegale per violazione della L.154/92 e dell'art. 117 del tub;
accertare e dichiarare la usurarietà degli interessi applicati nel contratto di finanziamento e per l'effetto dichiarare la nullità della clausola degli interessi convenzionali e di mora applicati con conseguente rideterminazione del saldo debitorio;
accertare che il bene oggetto di finanziamento non è stato mai consegnato, per conseguenza revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo nullo e privo di nessun effetto il perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
con ogni altra conseguenza in punto di spese e competenze e con attribuzione al procuratore antistatario.
Eccepiva: che nel contratto di finanziamento per cui è causa si registrava una divergenza tra il tasso di interesse applicato e quello effettivamente convenuto in sede di stipula, che la società finanziaria nel contratto sottoscritto non aveva correttamente indicato il reale costo del credito;
che l'odierna opposta non aveva correttamente applicato i tassi di interesse, sia in sede di preammortamento che in quella di ammortamento;
con violazione degli artt. 1284 c.c., 1346 c.c., 1347 c.c., 1375 c.c.; superamento del tasso soglia usura anche con riferimento agli interessi moratori;
la presenza di usura originaria;
l'avvenuta prescrizione del credito per cui è causa;
la mancata consegna del bene pattuito tra le parti da parte della società CP_3 nonostante l'integrale pagamento del prezzo pattuito da parte della società finanziaria.
Con comparsa depositata in data 18.10.2021, la si è costituita in Controparte_1 giudizio chiedendo: in via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo per cui è causa;
in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il sig. al Parte_1 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore Controparte_1 somma risultata in corso di giudizio;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Eccepiva: la legittimazione della l'infondatezza dell'eccezione Controparte_1 relativa alla prescrizione del credito;
l'infondatezza dell'eccezione relativa alla presunta nullità del contratto di finanziamento per mancata consegna del bene;
che il contratto prodotto riporta esattamente tutte le condizioni economiche applicate al finanziamento, pattuite e sottoscritte dalle parti in sede negoziale;
che il credito portato in decreto ingiuntivo opposto è certo, liquido ed esigibile;
che il decreto ingiuntivo veniva emesso in forza di estratto conto autenticato;
che la documentazione in atti attesta l'esatto ammontare del credito per cui è causa;
l'infondatezza dell'eccezione relativa al superamento del tasso soglia;
l'infondatezza dell'eccezione relativa alla nullità delle clausole che riguardano gli interessi moratori;
l'infondatezza dell'eccezione relativa alla produzione dell'anatocismo da parte del piano di ammortamento alla francese;
l'infondatezza delle eccezioni relative all'omessa indicazione dell' nella documentazione contrattuale;
l'infondatezza CP_4 delle eccezioni relative alla presunta difformità del costo effettivo dell'operazione finanziaria tra l'istituto di credito e l'odierno debitore;
con concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Istaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo con provvedimento del 22.11.2021, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c senza svolgimento di attività istruttoria, la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137, secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda avendo parte opposta assolto alla condizione di procedibilità nel termine assegnato dal Giudice.
L'opposizione proposta è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria
(Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
Pertanto, avendo la controversia ad oggetto l'inadempimento contrattuale, il creditore opposto, in conformità al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite
n. 13533 del 30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, è unicamente tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore opponente è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale.
Ebbene, nel caso di specie, solo parte opposta ha adempiuto al proprio onere probatorio, depositando il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente con la originaria titolare del credito, la notifica all'opponente della vicenda successoria nel credito, l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB avente ad oggetto il rapporto n. 10193020263990.
Di contro parte opponente, si è si è limitata a compiere difese generiche, non sostenute sotto il profilo documentale. Infatti, senza contestare le modalità di instaurazione del contratto di finanziamento, si è limitata ad eccepire la divergenza degli interessi pattuiti rispetto a quelli applicati, la nullità delle clausole contrattuali espressive degli interessi, di qualsivoglia natura, contenute nel contratto oggetto della presente opposizione, ma senza alcuna specificazione, la mancata prova del credito, la prescrizione di quest'ultimo; l'usurarietà dei tassi applicati e degli interessi moratori.
In ogni caso è bene svolgere, in considerazione delle censure sollevate, una panoramica incentrata sulla differenza ontologica tra TAN e TAEG, grandezze su cui il presente giudizio risulta imperniato. Il TAN, Tasso Annuo Nominale, è quel tasso che, applicato all'importo mutuato, determina l'ammontare degli interessi che dovranno essere corrisposti a fronte della concessione del credito. È, in sostanza, il tasso di interesse applicato all'operazione di credito puramente e semplicemente, ossia al netto di oneri e costi che saranno (anch'essi) sopportati dal mutuatario, sicchè esso costituisce un primo dato utile sia al cliente, sulla cui base, infatti, valuterà la convenienza del mutuo, sia all'istituto di credito, sulla cui base, invece, determinerà tecnicamente il piano di ammortamento del mutuo stesso.
Il TAEG, invece, rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. E' un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate.
Nell'ambito dei contratti di credito al consumo, difatti, l'indicazione del TAEG diviene un elemento di validità essenziale del contratto, posto a necessaria protezione del consumatore, parte debole del rapporto, sicché l'art. 125 bis TUB sanziona con la nullità parziale le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121 co. 1 TUB lettera e), non sono stati inclusi o stati inclusi in modo non corretto nel TAEG, eterointegrando la difformità tra TAEG pattuito e TAEG applicato mediante la sua sostituzione con il tasso nominale minimo dei Buoni del Tesoro emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto.
Riguardo all'indicazione di un ISC errato (ossia difforme da quello ricalcolato dall'attore), è abitualmente rilevato che mentre per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, soccorre la disposizione di cui all'art. 117, comma 6, TUB, ai sensi della quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG/ISC indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125-bis, TUB, la quale sancisce, fra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione. Tuttavia tale disciplina, tuttavia
è specificamente circoscritta alla tutela consumeristica.
Peraltro la definizione di TAEG è contenuta nell'art. 121 comma 1 lett. E) del TUB richiamato esclusivamente dall'art. 125 bis comma 6 TUB e non anche dall'art. 117 TUB.
Tuttavia nel caso in esame non trova applicazione l'art. 125 bis Tub in quanto il contratto di finanziamento è stato stipulato prima della sua entrata in vigore. Trova applicazione l'art. 124 TUB comma 5 che secondo la previsione ratione temporis applicabile prevedeva l'applicazione del rimedio sostitutivo solo in caso di assenza o nullità del TAEG. Nel caso in esame il taeg risulta indicato e pertanto non può trovare applicazione il rimedio sostitutivo.
Deve infine rilevarsi che parte opponente deduce la applicazione di un taeg diversi da quello pattuito ma senza indicare quali sono le voci di costo applicate nel corso del rapporto e non pattuite. Lo stesso dicasi anche per gli interessi moratori: le contestazioni sono molto generiche senza indicazione del tasso pattuito e del tasso invece previsto dal DM di riferimento. L'opposizione si presenta generica e pertanto deve essere rigettata, con conferma del
Decreto Ingiuntivo n. 2481/2020
Non resta che regolamentare le spese processuali. Le spese processuali seguono il generale principio della soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2481/2020, disattesa ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna parte opponente a pagare in favore di parte opposta la somma di euro 2.540,00 ( € 460.00 per la fase di studio, euro 389 per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria, euro 851 per la fase decisionale) oltre le spese già liquidate in sede monitoria, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre
IVA e CPA come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa VA RA
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO
MEDIANTE NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
N. R.G. 912/ 2021
Il giudice Dott.ssa VA RA visto l'art. 127 ter cpc D.Lgs 149/2022 viste le note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato;
considerato che
entrambe le parti hanno accettato la modalità di svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte non opponendosi alle stesse (art. 127 ter comma 2 cpc), rinunciando alla discussione orale;
ritenuta la causa matura per essere decisa, decide il presente giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa VA RA, all'udienza de 03-12-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 912/2021 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Cosimo Mancino, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo TI (SA), Via TriesteBriga e
Tenda n. 6;
- Opponente–
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec
– Email_1 Email_2
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 26.01.2021, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2481/2020 con cui il Tribunale di
Salerno, in accoglimento del ricorso proposto da lo condannava al Controparte_1 pagamento di euro 16.391,03, oltre interessi e spese, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento n. 10193020263990 del
25.03.2009 stipulato con la , chiedendo: di accertare che nel piano di CP_2 ammortamento è stato applicato un tasso effettivo diverso rispetto a quello convenuto nella parte letterale del contratto e per l'effetto dichiarare l'annullamento parziale del contratto di finanziamento ed in particolare la clausola dell'interesse ultralegale nella parte in cui vi è stata accertata la difformità con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento tasso al tasso legale ovvero al tasso bot ex art.117 tub;
in ogni caso dichiarare la nullità della clausola relativa all'interesse ultralegale per violazione della L.154/92 e dell'art. 117 del tub;
accertare e dichiarare la usurarietà degli interessi applicati nel contratto di finanziamento e per l'effetto dichiarare la nullità della clausola degli interessi convenzionali e di mora applicati con conseguente rideterminazione del saldo debitorio;
accertare che il bene oggetto di finanziamento non è stato mai consegnato, per conseguenza revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo nullo e privo di nessun effetto il perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
con ogni altra conseguenza in punto di spese e competenze e con attribuzione al procuratore antistatario.
Eccepiva: che nel contratto di finanziamento per cui è causa si registrava una divergenza tra il tasso di interesse applicato e quello effettivamente convenuto in sede di stipula, che la società finanziaria nel contratto sottoscritto non aveva correttamente indicato il reale costo del credito;
che l'odierna opposta non aveva correttamente applicato i tassi di interesse, sia in sede di preammortamento che in quella di ammortamento;
con violazione degli artt. 1284 c.c., 1346 c.c., 1347 c.c., 1375 c.c.; superamento del tasso soglia usura anche con riferimento agli interessi moratori;
la presenza di usura originaria;
l'avvenuta prescrizione del credito per cui è causa;
la mancata consegna del bene pattuito tra le parti da parte della società CP_3 nonostante l'integrale pagamento del prezzo pattuito da parte della società finanziaria.
Con comparsa depositata in data 18.10.2021, la si è costituita in Controparte_1 giudizio chiedendo: in via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo per cui è causa;
in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il sig. al Parte_1 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore Controparte_1 somma risultata in corso di giudizio;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Eccepiva: la legittimazione della l'infondatezza dell'eccezione Controparte_1 relativa alla prescrizione del credito;
l'infondatezza dell'eccezione relativa alla presunta nullità del contratto di finanziamento per mancata consegna del bene;
che il contratto prodotto riporta esattamente tutte le condizioni economiche applicate al finanziamento, pattuite e sottoscritte dalle parti in sede negoziale;
che il credito portato in decreto ingiuntivo opposto è certo, liquido ed esigibile;
che il decreto ingiuntivo veniva emesso in forza di estratto conto autenticato;
che la documentazione in atti attesta l'esatto ammontare del credito per cui è causa;
l'infondatezza dell'eccezione relativa al superamento del tasso soglia;
l'infondatezza dell'eccezione relativa alla nullità delle clausole che riguardano gli interessi moratori;
l'infondatezza dell'eccezione relativa alla produzione dell'anatocismo da parte del piano di ammortamento alla francese;
l'infondatezza delle eccezioni relative all'omessa indicazione dell' nella documentazione contrattuale;
l'infondatezza CP_4 delle eccezioni relative alla presunta difformità del costo effettivo dell'operazione finanziaria tra l'istituto di credito e l'odierno debitore;
con concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Istaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo con provvedimento del 22.11.2021, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c senza svolgimento di attività istruttoria, la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137, secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda avendo parte opposta assolto alla condizione di procedibilità nel termine assegnato dal Giudice.
L'opposizione proposta è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria
(Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
Pertanto, avendo la controversia ad oggetto l'inadempimento contrattuale, il creditore opposto, in conformità al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite
n. 13533 del 30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, è unicamente tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore opponente è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale.
Ebbene, nel caso di specie, solo parte opposta ha adempiuto al proprio onere probatorio, depositando il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente con la originaria titolare del credito, la notifica all'opponente della vicenda successoria nel credito, l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB avente ad oggetto il rapporto n. 10193020263990.
Di contro parte opponente, si è si è limitata a compiere difese generiche, non sostenute sotto il profilo documentale. Infatti, senza contestare le modalità di instaurazione del contratto di finanziamento, si è limitata ad eccepire la divergenza degli interessi pattuiti rispetto a quelli applicati, la nullità delle clausole contrattuali espressive degli interessi, di qualsivoglia natura, contenute nel contratto oggetto della presente opposizione, ma senza alcuna specificazione, la mancata prova del credito, la prescrizione di quest'ultimo; l'usurarietà dei tassi applicati e degli interessi moratori.
In ogni caso è bene svolgere, in considerazione delle censure sollevate, una panoramica incentrata sulla differenza ontologica tra TAN e TAEG, grandezze su cui il presente giudizio risulta imperniato. Il TAN, Tasso Annuo Nominale, è quel tasso che, applicato all'importo mutuato, determina l'ammontare degli interessi che dovranno essere corrisposti a fronte della concessione del credito. È, in sostanza, il tasso di interesse applicato all'operazione di credito puramente e semplicemente, ossia al netto di oneri e costi che saranno (anch'essi) sopportati dal mutuatario, sicchè esso costituisce un primo dato utile sia al cliente, sulla cui base, infatti, valuterà la convenienza del mutuo, sia all'istituto di credito, sulla cui base, invece, determinerà tecnicamente il piano di ammortamento del mutuo stesso.
Il TAEG, invece, rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. E' un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate.
Nell'ambito dei contratti di credito al consumo, difatti, l'indicazione del TAEG diviene un elemento di validità essenziale del contratto, posto a necessaria protezione del consumatore, parte debole del rapporto, sicché l'art. 125 bis TUB sanziona con la nullità parziale le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121 co. 1 TUB lettera e), non sono stati inclusi o stati inclusi in modo non corretto nel TAEG, eterointegrando la difformità tra TAEG pattuito e TAEG applicato mediante la sua sostituzione con il tasso nominale minimo dei Buoni del Tesoro emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto.
Riguardo all'indicazione di un ISC errato (ossia difforme da quello ricalcolato dall'attore), è abitualmente rilevato che mentre per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, soccorre la disposizione di cui all'art. 117, comma 6, TUB, ai sensi della quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG/ISC indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125-bis, TUB, la quale sancisce, fra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione. Tuttavia tale disciplina, tuttavia
è specificamente circoscritta alla tutela consumeristica.
Peraltro la definizione di TAEG è contenuta nell'art. 121 comma 1 lett. E) del TUB richiamato esclusivamente dall'art. 125 bis comma 6 TUB e non anche dall'art. 117 TUB.
Tuttavia nel caso in esame non trova applicazione l'art. 125 bis Tub in quanto il contratto di finanziamento è stato stipulato prima della sua entrata in vigore. Trova applicazione l'art. 124 TUB comma 5 che secondo la previsione ratione temporis applicabile prevedeva l'applicazione del rimedio sostitutivo solo in caso di assenza o nullità del TAEG. Nel caso in esame il taeg risulta indicato e pertanto non può trovare applicazione il rimedio sostitutivo.
Deve infine rilevarsi che parte opponente deduce la applicazione di un taeg diversi da quello pattuito ma senza indicare quali sono le voci di costo applicate nel corso del rapporto e non pattuite. Lo stesso dicasi anche per gli interessi moratori: le contestazioni sono molto generiche senza indicazione del tasso pattuito e del tasso invece previsto dal DM di riferimento. L'opposizione si presenta generica e pertanto deve essere rigettata, con conferma del
Decreto Ingiuntivo n. 2481/2020
Non resta che regolamentare le spese processuali. Le spese processuali seguono il generale principio della soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2481/2020, disattesa ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna parte opponente a pagare in favore di parte opposta la somma di euro 2.540,00 ( € 460.00 per la fase di studio, euro 389 per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria, euro 851 per la fase decisionale) oltre le spese già liquidate in sede monitoria, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre
IVA e CPA come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa VA RA