TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/07/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Loredana Surace ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 955/2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra:
e , Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppina De Sibio, presso il cui studio in Serra San Bruno al Corso Umberto I n. 305, sono elettivamente domiciliati giusta procura in calce all'atto di citazione, attori contro
, in persona del Sindaco e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Martiri CP_1
d'Ungheria,
convenuto contumace
avente ad oggetto: azione extracontrattuale di risarcimento danni
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. – e , rispettivamente Parte_1 Controparte_2 proprietario e conducente l'autovettura Lancia Ypsilon targata ER544DM hanno adito il Tribunale di Vibo Valentia, depositando ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per ivi sentir accertare la responsabilità, e conseguentemente, condannare il al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni arrecati sia alla persona che all'autovettura, in occasione del sinistro occorso in data 1 gennaio 2016, intorno alle ore 20:00 sul tratto di strada che conduce da ES a , CP_1 allorquando, a causa dell'attraversamento di un cane randagio,
1 perdeva il controllo della vettura di proprietà della Controparte_2 madre , ed andava ad impattare contro un Parte_1 muretto, nei pressi dell'entrata dell'eliporto dei Carabinieri di
[...]
. CP_1
1.2. Nella contumacia del , dichiarata Controparte_1 all'udienza del 23 maggio 2022, e disposta la conversione del rito ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. , la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e prova per testi (teste escusso Testimone_1 all'udienza del 13 dicembre 2022 e escusso all'udienza Testimone_2 del 29 maggio 2023) ed infine, sulle conclusioni rassegnate a verbale dal procuratore della parte costituita, la causa veniva trattenuta in decisone con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti della metà.
2. – La domanda proposta da e da Parte_1 CP_2
non è meritevole di accoglimento, per quanto di seguito
[...] rappresentato.
3.- In via preliminare deve essere confermata la contumacia del
, non costitutosi in giudizio nonostante la Controparte_1
regolarità della notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e del decreto di fissazione udienza.
4. - Nel merito, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., chiunque intende agire in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Né la mancata costituzione del convenuto assume alcuna connotazione probatoria favorevole alla parte costituita, ma, al contrario, l'onere della prova che grava sulla parte costituita diventa ancora più rigorosa, poiché incombe esclusivamente ed interamente sulla stessa l'onere di provare la fondatezza dei fatti costitutivi della propria domanda.
4.1. - “ La contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere
della prova di cui all'art. 2697 c..c , e non può perciò assumere, di per
sé sola, alcun significato probatorio in favore delle domande o delle
eccezioni delle parti….. non escludendo, la contumacia del convenuto,
il potere – dovere del giudice di accertare se l'attore abbia fornito la
prova dei fatti costitutivi della domanda (Cass. Civ., 12 marzo 2015 n.
4962)
4.2. – Orbene, alla luce dei principi sopra esposti, deve rilevarsi che parte attrice, che assume che l'incidente si sia verificato a seguito dell'
attraversamento di un cane randagio, non fornisce alcuna prova a fondamento della sua pretesa creditoria, poiché non è stato prodotto in giudizio alcun verbale proveniente dalle Autorità, pure intervenute sul
2 luogo del sinistro (né è stata depositata nel fascicolo telematico la lettera di richiesta di informazioni che parte attrice riferisce non essere stata riscontrata), né, l'unico teste che ha dichiarato di aver assistito all'
incidente occorso a ha fatto riferimento alla Controparte_2
presenza di un cane randagio, quale causa determinate lo sbandamento dell'autovettura Lancia Ypsilon, limitandosi a dichiarare, e senza che tale circostanza fosse emersa nel corso del giudizio o evidenziata dai ricorrenti, di aver notato la presenza di una buca sulla corsia di percorrenza dell'autovettura di proprietà di . Controparte_3
4.3. – Infine, la condizioni dei luoghi, come rappresentate dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, e, quindi, il manto stradale scivoloso e la presenza di una fitta nebbia che riduceva la visibilità,
avrebbero dovuto determinare il conducente l'autovettura, ad usare maggiore cautela, mantenendo una condotta di guida adeguata,
adattando la velocità e la traiettoria alle condizioni della strada e del veicolo, precedendo e prevenendo eventuali situazioni di pericolo.
5. – Per quanto esposto,non essendo stata fornita la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra il fatto dannoso, del quale si chiede il risarcimento, e l'evento, dovrà respingersi la domanda avanzata dagli attori/ricorrenti.
6. - Nulla dispone in ordine alle spese di lite, in ragione della mancata costituzione del convenuto/resistente.
7. – Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico delle parti attrici /ricorrenti, in solido.
PQM
Il Tribunale, sulle conclusioni rassegnate dal procuratore della parte costituita, nella causa promossa da e Controparte_3 CP_2
, nei confronti del , in persona del
[...] Controparte_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza disattesa, così dispone: 1) Dichiara la contumacia del in persona del Controparte_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore; 2) Respinge la domanda attorea, per quanto motivato;
3) Nulla dispone in ordine alle spese di giudizio, per quanto esposto in parte motiva;
4) Pone le spese della CTU definitivamente a carico delle parti attrici, in in solido. Così deciso in Vibo Valentia, il 15 luglio 2025
3 Il giudice onorario
Dott.ssa Loredana Surace
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Loredana Surace ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 955/2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra:
e , Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppina De Sibio, presso il cui studio in Serra San Bruno al Corso Umberto I n. 305, sono elettivamente domiciliati giusta procura in calce all'atto di citazione, attori contro
, in persona del Sindaco e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Martiri CP_1
d'Ungheria,
convenuto contumace
avente ad oggetto: azione extracontrattuale di risarcimento danni
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. – e , rispettivamente Parte_1 Controparte_2 proprietario e conducente l'autovettura Lancia Ypsilon targata ER544DM hanno adito il Tribunale di Vibo Valentia, depositando ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per ivi sentir accertare la responsabilità, e conseguentemente, condannare il al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni arrecati sia alla persona che all'autovettura, in occasione del sinistro occorso in data 1 gennaio 2016, intorno alle ore 20:00 sul tratto di strada che conduce da ES a , CP_1 allorquando, a causa dell'attraversamento di un cane randagio,
1 perdeva il controllo della vettura di proprietà della Controparte_2 madre , ed andava ad impattare contro un Parte_1 muretto, nei pressi dell'entrata dell'eliporto dei Carabinieri di
[...]
. CP_1
1.2. Nella contumacia del , dichiarata Controparte_1 all'udienza del 23 maggio 2022, e disposta la conversione del rito ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. , la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e prova per testi (teste escusso Testimone_1 all'udienza del 13 dicembre 2022 e escusso all'udienza Testimone_2 del 29 maggio 2023) ed infine, sulle conclusioni rassegnate a verbale dal procuratore della parte costituita, la causa veniva trattenuta in decisone con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti della metà.
2. – La domanda proposta da e da Parte_1 CP_2
non è meritevole di accoglimento, per quanto di seguito
[...] rappresentato.
3.- In via preliminare deve essere confermata la contumacia del
, non costitutosi in giudizio nonostante la Controparte_1
regolarità della notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e del decreto di fissazione udienza.
4. - Nel merito, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., chiunque intende agire in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Né la mancata costituzione del convenuto assume alcuna connotazione probatoria favorevole alla parte costituita, ma, al contrario, l'onere della prova che grava sulla parte costituita diventa ancora più rigorosa, poiché incombe esclusivamente ed interamente sulla stessa l'onere di provare la fondatezza dei fatti costitutivi della propria domanda.
4.1. - “ La contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere
della prova di cui all'art. 2697 c..c , e non può perciò assumere, di per
sé sola, alcun significato probatorio in favore delle domande o delle
eccezioni delle parti….. non escludendo, la contumacia del convenuto,
il potere – dovere del giudice di accertare se l'attore abbia fornito la
prova dei fatti costitutivi della domanda (Cass. Civ., 12 marzo 2015 n.
4962)
4.2. – Orbene, alla luce dei principi sopra esposti, deve rilevarsi che parte attrice, che assume che l'incidente si sia verificato a seguito dell'
attraversamento di un cane randagio, non fornisce alcuna prova a fondamento della sua pretesa creditoria, poiché non è stato prodotto in giudizio alcun verbale proveniente dalle Autorità, pure intervenute sul
2 luogo del sinistro (né è stata depositata nel fascicolo telematico la lettera di richiesta di informazioni che parte attrice riferisce non essere stata riscontrata), né, l'unico teste che ha dichiarato di aver assistito all'
incidente occorso a ha fatto riferimento alla Controparte_2
presenza di un cane randagio, quale causa determinate lo sbandamento dell'autovettura Lancia Ypsilon, limitandosi a dichiarare, e senza che tale circostanza fosse emersa nel corso del giudizio o evidenziata dai ricorrenti, di aver notato la presenza di una buca sulla corsia di percorrenza dell'autovettura di proprietà di . Controparte_3
4.3. – Infine, la condizioni dei luoghi, come rappresentate dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, e, quindi, il manto stradale scivoloso e la presenza di una fitta nebbia che riduceva la visibilità,
avrebbero dovuto determinare il conducente l'autovettura, ad usare maggiore cautela, mantenendo una condotta di guida adeguata,
adattando la velocità e la traiettoria alle condizioni della strada e del veicolo, precedendo e prevenendo eventuali situazioni di pericolo.
5. – Per quanto esposto,non essendo stata fornita la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra il fatto dannoso, del quale si chiede il risarcimento, e l'evento, dovrà respingersi la domanda avanzata dagli attori/ricorrenti.
6. - Nulla dispone in ordine alle spese di lite, in ragione della mancata costituzione del convenuto/resistente.
7. – Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico delle parti attrici /ricorrenti, in solido.
PQM
Il Tribunale, sulle conclusioni rassegnate dal procuratore della parte costituita, nella causa promossa da e Controparte_3 CP_2
, nei confronti del , in persona del
[...] Controparte_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza disattesa, così dispone: 1) Dichiara la contumacia del in persona del Controparte_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore; 2) Respinge la domanda attorea, per quanto motivato;
3) Nulla dispone in ordine alle spese di giudizio, per quanto esposto in parte motiva;
4) Pone le spese della CTU definitivamente a carico delle parti attrici, in in solido. Così deciso in Vibo Valentia, il 15 luglio 2025
3 Il giudice onorario
Dott.ssa Loredana Surace
4