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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PR IE RI VE, Presidente
BOGGIO IO IU, Relatore
COLLU LUISELLA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 107/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano Nr 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030202181.2024 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030202181.2024 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1274/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Come da conclusioni riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'atto impugnato è l'avviso di accertamento n° T7E030202181/2024 periodo d'imposta 2020. Il valore verificato della lite è di euro 70.563,00 (vedasi, a riguardo, quanto meglio rubricato in atti).
In seguito ad una verifica fiscale a carico della società contribuente per il biennio 2019/2020, le cui risultanze confluivano nel Processo Verbale di Constatazione (in allegato di parte resistente), l'Ufficio
Controlli della Direzione Provinciale 1 di Torino contestava per l'anno d'imposta 2020, l'omessa effettuazione di variazione in aumento, ai fini IR e RA , per euro 252.705,42, di cui alla fattura n. 0450978 del 12/03/2020, ricevuta dalla società turca SO , costo che risultava:
· imputato nel conto di mastro n. 735010 “Servizi Tecnici” nell'anno d'imposta 2019 con contropartita il conto di mastro n. 322001 “Fatture da ricevere da fornitori terzi”;
· nel 2020, al ricevimento della fattura, stornato dal conto fatture da ricevere, con debito rilevato nel conto di mastro n. Conto_1 relativo al fornitore turco.
Sennonché, Ricorrente_1, asseritamente a causa di una truffa subita, bonificava l'importo sul conto corrente di un soggetto estraneo al rapporto commerciale, la Società_2 Ltd. Sti, accadimento a fronte del quale la Società allibrava la fattura nel conto di mastro 747005 “Spese e perdite indeducibili”, salvo poi portarne in deduzione il relativo importo, omettendo di effettuare, nelle dichiarazioni IR e RA, l'apposita ripresa fiscale in aumento.
Motivi del ricorso:
· deducibilità fiscale del danno da truffa. Un evento, nel caso di specie la truffa, regolarmente denunciato e quindi documentato, strettamente legato all'attività societaria, è da considerarsi un costo deducibile dal reddito d'impresa, la quale non è responsabile per l'evento criminoso subito (inganno/ truffa) e non può essere penalizzata per una vicenda che non è estranea alla sua gestione aziendale.
· Pagamento della fattura ad un soggetto diverso dal reale creditore. Secondo parte ricorrente l'Agenzia delle Entrate enfatizza tale circostanza, quale elemento di sprovvedutezza della società, trascurando che la legge, la prassi e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il pagamento effettuato a terzi non può essere motivo per considerare il costo indeducibile.
· In ordine alla mancanza di atteggiamento cautelativo. Il fornitore SO era impegnato nel coprire spese sanitarie legate all'emergenza Covid 19 che all'epoca imperversava anche in Turchia. Tale circostanza ha comprensibilmente impedito quel “necessario scetticismo” adottato in altri precedenti tentativi di truffa, di fronte a una richiesta di effettuare il pagamento a favore di un ente terzo, recante la denominazione “Società_3”.
· Registrazione contabile dell'importo del pagamento. La contabilizzazione nel conto di costo “Spese
e perdite indeducibili” è frutto di un'errata imputazione, non idonea a sostenere le riprese erariali.
Parimenti irrilevante è la contestata discrasia temporale tra la data di registrazione del pagamento
(17/03/2020) e quella in cui è stata scoperta la truffa (28/04/2020), posto che, ai sensi dell'art. 22 dpr n.
600/1973, “Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni” e, nel caso di specie, di giorni ne erano trascorsi solo quarantadue.
· Mancanza di sollecito di pagamento della fattura. L'ampia credibilità che Ricorrente_1 vantava presso tutti i suoi clienti e fornitori, nonché il lockdown da Covid 19, sono circostanze tali da non aver destato in
SO, come in tutti gli altri fornitori, alcuna preoccupazione, per il mancato pagamento nei termini abituali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto.
Anzitutto, prima d'invocare la deducibilità di un “danno da truffa”, occorre provare l'esistenza di tale delitto. Tale evidenza può dirsi acquisita solo in seguito all'instaurazione di un procedimento penale, rispetto al quale la presentazione della denuncia-querela, da parte della persona offesa, non è che una mera condizione di procedibilità. L'evento truffa, peraltro, nella fattispecie rimane una semplice deduzione, allo stato priva di un fattivo e oggettivo riscontro: infatti, dalla data della denuncia
(30/04/2020), sono ormai trascorsi circa cinque anni, senza che sia intervenuto alcuno sviluppo ulteriore.
In secondo luogo, anche nella ipotesi in cui la truffa si sia verificata, il relativo danno non è affatto un onere deducibile, come vorrebbe parte ricorrente, la cui tesi poggia su una premessa generale errata, in materia d'inerenza. Non si comprende dove sia il nesso d'inerenza, visto che la spesa non nasce nell'impresa, ma deriva da un fatto, l'ingiustificato pagamento a un soggetto estraneo al rapporto commerciale, che si pone al di là della sfera aziendale. Del resto, la stessa Ricorrente_1 riconosce di non aver tenuto “quel necessario scetticismo che in altre occasioni ha consentito di individuare preventivamente i tentativi di truffa” (p. 3 del ricorso). Permane infatti incomprensibile come la Ricorrente_1 si sia potuta determinare a pagare l'ingente importo fatturatole a un soggetto, con il quale non aveva mai avuto alcun tipo di rapporto commerciale, senza ottenere il previo conforto del proprio fornitore, ad esempio, con una semplice telefonata.
La contabilizzazione nel conto di costo “Spese e perdite indeducibili”, descritta da parte ricorrente come una mera “svista”, è stata del tutto corretta. In realtà , l'errore si è consumato con la mancata variazione in aumento nelle dichiarazioni fiscali. Altrettanto errata è stata la registrazione sul libro giornale. È vero, infatti, che “Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni” (art. 22, comma 1, secondo periodo dpr n. 600/1973), tuttavia
è irrilevante che la contribuente si sia avveduta della frode entro tale termine. Infatti, per operare correttamente da un punto di vista contabile si doveva verificare una doppia registrazione: una per il pagamento della fattura ricevuta, e la connessa diminuzione dei debiti verso il fornitore;
l'altra per rilevare la sopravvenienza passiva, legata alla scoperta della frode.
La stessa Ricorrente_1, sia nel corso del 2020 che durante le annualità successive, ha puntualmente pagato le diverse fatture ricevute, senza mai procedere al pagamento della fattura controversa, il cui importo è ancora iscritto a bilancio, senza ricevere dal fornitore turco, alcun sollecito. Risulta non comprensibile come quest'ultimo, a fronte di pagamenti pressoché contestuali alla fatturazione, non abbia richiesto spiegazioni in merito ad un incasso non ottenuto, e ne abbia avuto conoscenza oltre un mese dopo, e solo a seguito di denuncia effettuata da Ricorrente_1, successivamente alla “segnalazione” di altro imprenditore (Società_4 Srls di Baragiano - PZ) che non risulta né fra i clienti, né tra i fornitori della contribuente.
Tali ripetute anomalie non riescono a spiegarsi con la generica reputazione commerciale di Ricorrente_1 e/o con il contesto mondiale legato alla pandemia, entrambe circostanze non idonee a giustificare la perdurante acquiescenza del fornitore, a distanza ormai di un quinquennio.
Applicazione del principio di soccombenza ex art. 15 dlgs 546/1992 in punto spese di lite: esse vengono quantificate in euro 7.000,00 (settemila/00).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso , condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 7000,00.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PR IE RI VE, Presidente
BOGGIO IO IU, Relatore
COLLU LUISELLA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 107/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano Nr 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030202181.2024 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030202181.2024 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1274/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Come da conclusioni riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'atto impugnato è l'avviso di accertamento n° T7E030202181/2024 periodo d'imposta 2020. Il valore verificato della lite è di euro 70.563,00 (vedasi, a riguardo, quanto meglio rubricato in atti).
In seguito ad una verifica fiscale a carico della società contribuente per il biennio 2019/2020, le cui risultanze confluivano nel Processo Verbale di Constatazione (in allegato di parte resistente), l'Ufficio
Controlli della Direzione Provinciale 1 di Torino contestava per l'anno d'imposta 2020, l'omessa effettuazione di variazione in aumento, ai fini IR e RA , per euro 252.705,42, di cui alla fattura n. 0450978 del 12/03/2020, ricevuta dalla società turca SO , costo che risultava:
· imputato nel conto di mastro n. 735010 “Servizi Tecnici” nell'anno d'imposta 2019 con contropartita il conto di mastro n. 322001 “Fatture da ricevere da fornitori terzi”;
· nel 2020, al ricevimento della fattura, stornato dal conto fatture da ricevere, con debito rilevato nel conto di mastro n. Conto_1 relativo al fornitore turco.
Sennonché, Ricorrente_1, asseritamente a causa di una truffa subita, bonificava l'importo sul conto corrente di un soggetto estraneo al rapporto commerciale, la Società_2 Ltd. Sti, accadimento a fronte del quale la Società allibrava la fattura nel conto di mastro 747005 “Spese e perdite indeducibili”, salvo poi portarne in deduzione il relativo importo, omettendo di effettuare, nelle dichiarazioni IR e RA, l'apposita ripresa fiscale in aumento.
Motivi del ricorso:
· deducibilità fiscale del danno da truffa. Un evento, nel caso di specie la truffa, regolarmente denunciato e quindi documentato, strettamente legato all'attività societaria, è da considerarsi un costo deducibile dal reddito d'impresa, la quale non è responsabile per l'evento criminoso subito (inganno/ truffa) e non può essere penalizzata per una vicenda che non è estranea alla sua gestione aziendale.
· Pagamento della fattura ad un soggetto diverso dal reale creditore. Secondo parte ricorrente l'Agenzia delle Entrate enfatizza tale circostanza, quale elemento di sprovvedutezza della società, trascurando che la legge, la prassi e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il pagamento effettuato a terzi non può essere motivo per considerare il costo indeducibile.
· In ordine alla mancanza di atteggiamento cautelativo. Il fornitore SO era impegnato nel coprire spese sanitarie legate all'emergenza Covid 19 che all'epoca imperversava anche in Turchia. Tale circostanza ha comprensibilmente impedito quel “necessario scetticismo” adottato in altri precedenti tentativi di truffa, di fronte a una richiesta di effettuare il pagamento a favore di un ente terzo, recante la denominazione “Società_3”.
· Registrazione contabile dell'importo del pagamento. La contabilizzazione nel conto di costo “Spese
e perdite indeducibili” è frutto di un'errata imputazione, non idonea a sostenere le riprese erariali.
Parimenti irrilevante è la contestata discrasia temporale tra la data di registrazione del pagamento
(17/03/2020) e quella in cui è stata scoperta la truffa (28/04/2020), posto che, ai sensi dell'art. 22 dpr n.
600/1973, “Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni” e, nel caso di specie, di giorni ne erano trascorsi solo quarantadue.
· Mancanza di sollecito di pagamento della fattura. L'ampia credibilità che Ricorrente_1 vantava presso tutti i suoi clienti e fornitori, nonché il lockdown da Covid 19, sono circostanze tali da non aver destato in
SO, come in tutti gli altri fornitori, alcuna preoccupazione, per il mancato pagamento nei termini abituali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto.
Anzitutto, prima d'invocare la deducibilità di un “danno da truffa”, occorre provare l'esistenza di tale delitto. Tale evidenza può dirsi acquisita solo in seguito all'instaurazione di un procedimento penale, rispetto al quale la presentazione della denuncia-querela, da parte della persona offesa, non è che una mera condizione di procedibilità. L'evento truffa, peraltro, nella fattispecie rimane una semplice deduzione, allo stato priva di un fattivo e oggettivo riscontro: infatti, dalla data della denuncia
(30/04/2020), sono ormai trascorsi circa cinque anni, senza che sia intervenuto alcuno sviluppo ulteriore.
In secondo luogo, anche nella ipotesi in cui la truffa si sia verificata, il relativo danno non è affatto un onere deducibile, come vorrebbe parte ricorrente, la cui tesi poggia su una premessa generale errata, in materia d'inerenza. Non si comprende dove sia il nesso d'inerenza, visto che la spesa non nasce nell'impresa, ma deriva da un fatto, l'ingiustificato pagamento a un soggetto estraneo al rapporto commerciale, che si pone al di là della sfera aziendale. Del resto, la stessa Ricorrente_1 riconosce di non aver tenuto “quel necessario scetticismo che in altre occasioni ha consentito di individuare preventivamente i tentativi di truffa” (p. 3 del ricorso). Permane infatti incomprensibile come la Ricorrente_1 si sia potuta determinare a pagare l'ingente importo fatturatole a un soggetto, con il quale non aveva mai avuto alcun tipo di rapporto commerciale, senza ottenere il previo conforto del proprio fornitore, ad esempio, con una semplice telefonata.
La contabilizzazione nel conto di costo “Spese e perdite indeducibili”, descritta da parte ricorrente come una mera “svista”, è stata del tutto corretta. In realtà , l'errore si è consumato con la mancata variazione in aumento nelle dichiarazioni fiscali. Altrettanto errata è stata la registrazione sul libro giornale. È vero, infatti, che “Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni” (art. 22, comma 1, secondo periodo dpr n. 600/1973), tuttavia
è irrilevante che la contribuente si sia avveduta della frode entro tale termine. Infatti, per operare correttamente da un punto di vista contabile si doveva verificare una doppia registrazione: una per il pagamento della fattura ricevuta, e la connessa diminuzione dei debiti verso il fornitore;
l'altra per rilevare la sopravvenienza passiva, legata alla scoperta della frode.
La stessa Ricorrente_1, sia nel corso del 2020 che durante le annualità successive, ha puntualmente pagato le diverse fatture ricevute, senza mai procedere al pagamento della fattura controversa, il cui importo è ancora iscritto a bilancio, senza ricevere dal fornitore turco, alcun sollecito. Risulta non comprensibile come quest'ultimo, a fronte di pagamenti pressoché contestuali alla fatturazione, non abbia richiesto spiegazioni in merito ad un incasso non ottenuto, e ne abbia avuto conoscenza oltre un mese dopo, e solo a seguito di denuncia effettuata da Ricorrente_1, successivamente alla “segnalazione” di altro imprenditore (Società_4 Srls di Baragiano - PZ) che non risulta né fra i clienti, né tra i fornitori della contribuente.
Tali ripetute anomalie non riescono a spiegarsi con la generica reputazione commerciale di Ricorrente_1 e/o con il contesto mondiale legato alla pandemia, entrambe circostanze non idonee a giustificare la perdurante acquiescenza del fornitore, a distanza ormai di un quinquennio.
Applicazione del principio di soccombenza ex art. 15 dlgs 546/1992 in punto spese di lite: esse vengono quantificate in euro 7.000,00 (settemila/00).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso , condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 7000,00.