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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/09/2025, n. 3750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3750 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10764/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 10764/2023, promosso da:
1. nato a [...]/SC, Brasile, il 09/05/1949; CP_1
2. nata a [...]/SC, Brasile, il 10/04/2006, Persona_1 minorenne, rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e CP_1 Persona_2
3. , nata a [...]/SC, Brasile, il 03/01/1977; Controparte_2
4. , nato a [...]/SC, Brasile, il 21/09/2007, Persona_3 minorenne, rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
CP_2 Controparte_2 CP_3
5. , nata a [...]/SC, Brasile, il Controparte_4
04/08/2002; 6. , nato a [...]/SC, Brasile, il 13/08/1980; Controparte_5
7. , nato a [...]/SC, Brasile, il 15/06/1990; CP_6
8. , nata a [...]/SC, Brasile, il 11/06/1988; CP_7
9. nata a [...]/SC, Brasile, il 10/08/1979; CP_8
10. , nata a [...]/SC, Brasile, il 25/02/1962; Controparte_9
11. , nata a [...]/PR, Brasile, il giorno 30/06/1965; CP_10
12. , nata a [...]/SC, Brasile, il 02/11/1993; Controparte_11
13. , nato a [...]/SC, Brasile, il 05/09/1998; Controparte_12
14. nato a [...]/SC. Brasile, il 24/07/1996; Controparte_13
15. nato a [...]/SC, Brasile, il 19/12/1986; Parte_1
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Isabel De Lima del foro di Napoli RICORRENTI contro
Controparte_14 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede
1 INTERVENUTO
In esito all'udienza dell'11 settembre 2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 6/9/2023, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], ed espongono che: Persona_4
- nasceva in Italia nel Comune di EL (Provincia di Bergamo) Persona_4 il giorno 06.12.1874, figlio di e di Persona_5 Persona_6
- nel 1901 sposava e dal loro matrimonio Persona_4 Persona_7 nasceva il 16.10.1908 CP_5
- nel 1931 sposava , in virtù del matrimonio la sposa passava a CP_5 Persona_8 firmare col nome di e dal loro matrimonio nascevano: CP_4
o il 09.05.1949 odierno ricorrente;
CP_1
o l'08.04.1939 Persona_9
- nel 1971 sposava (per poi divorziare nel 1997) e CP_1 Controparte_15 dal loro matrimonio nascevano gli odierni ricorrenti:
o il 03.01.1977 quest'ultima nel 1999 sposava Controparte_2 CP_3
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di
[...] [...]
, e dal loro matrimonio nascevano: Controparte_2
▪ il 04.08.2002 ; Controparte_4
▪ il 21.09.2007 ; Persona_3
o il 13.08.1980 ; il quale nel 2006 Controparte_5 Controparte_5 sposava , in virtù del matrimonio la sposa passava a Parte_2 firmare c Parte_3
- nel 2006 in virtù del CP_1 Persona_2 matrimonio la sposa passava a firmare col nome di e prima delle Persona_2 nozze nasceva il 10.04.2006 odierna ricorrente;
Persona_1
2 - nel 1957 sposava , in virtù del matrimonio la sposa Persona_9 Persona_10 passava a firmare col nome di , e dal loro matrimonio Persona_11 nascevano:
o il 31.12.1960 ; Persona_12
o il 25.02.1962 ; Controparte_9
o il 30.06.1965 ; CP_10
o il 01.06.1967 ; Parte_4
- nel 1979 sposava , in virtù del Persona_12 Controparte_16 matrimonio la sposa passava a firmare col nome di e dal Persona_13 loro matrimonio nascevano le odierne ricorrenti:
o il 10.08.1979 CP_8
o l'11.06.1988 ; quest'ultima nel 2020 sposava;
CP_7 Persona_14
- nel 1989 sposava , in virtù del matrimonio la sposa Controparte_9 Persona_15 passava a firmare col nome di (odierna ricorrente), e dal CP_9 Controparte_9 loro matrimonio nascevano gli odierni ricorrenti:
o il 15.06.1990 ; quest'ultimo nel 2022 sposava CP_6 Parte_5
, in la sposa passava a firmare col n
[...] [...]
; Parte_6
o ; Controparte_11
- nel 1996 , odierna ricorrente, sposava (per poi CP_10 Parte_7 divorziare nel 2013) e dal loro matrimonio nascevano gli odierni ricorrenti:
o il 19.12.1986 Parte_1
o il 24.07.1996 Controparte_13
- nel 1992 sposava , in virtù del matrimonio Parte_4 Persona_16 la sposa passò a firmare col nome di , e dal loro matrimonio Controparte_17 nasceva il 05.09.1998 , odierno ricorrente. Controparte_12
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_14 il 1° marzo 2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 6 agosto 2025, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 11 settembre 2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 8 settembre 2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari,
3 dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_17 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio NU II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- da ultimo, la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di
4 conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_14 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
5 Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
1. nato a [...]/SC, Brasile, il 09/05/1949; CP_1
2. nata a [...]/SC, Brasile, il 10/04/2006; Persona_1
3. , nata a [...]/SC, Brasile, il 03/01/1977; Controparte_2
4. , nato a [...]/SC, Brasile, il 21/09/2007; Persona_3
5. , nata a [...]/SC, Brasile, il Controparte_4
04/08/2002; 6. , nato a [...]/SC, Brasile, il 13/08/1980; Controparte_5
7. , nato a [...]/SC, Brasile, il 15/06/1990; CP_6
8. , nata a [...]/SC, Brasile, il 11/06/1988; CP_7
9. nata a [...]/SC, Brasile, il 10/08/1979; CP_8
10. , nata a [...]/SC, Brasile, il 25/02/1962; Controparte_9
11. , nata a [...]/PR, Brasile, il giorno 30/06/1965; CP_10
12. , nata a [...]/SC, Brasile, il 02/11/1993; Controparte_11
13. , nato a [...]/SC, Brasile, il 05/09/1998; Controparte_12
14. nato a [...]/SC. Brasile, il 24/07/1996; Controparte_13
15. nato a [...]/SC, Brasile, il 19/12/1986; Parte_1 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_14 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 12 settembre 2025
Il giudice Luciano Ambrosoli
6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 10764/2023, promosso da:
1. nato a [...]/SC, Brasile, il 09/05/1949; CP_1
2. nata a [...]/SC, Brasile, il 10/04/2006, Persona_1 minorenne, rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e CP_1 Persona_2
3. , nata a [...]/SC, Brasile, il 03/01/1977; Controparte_2
4. , nato a [...]/SC, Brasile, il 21/09/2007, Persona_3 minorenne, rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
CP_2 Controparte_2 CP_3
5. , nata a [...]/SC, Brasile, il Controparte_4
04/08/2002; 6. , nato a [...]/SC, Brasile, il 13/08/1980; Controparte_5
7. , nato a [...]/SC, Brasile, il 15/06/1990; CP_6
8. , nata a [...]/SC, Brasile, il 11/06/1988; CP_7
9. nata a [...]/SC, Brasile, il 10/08/1979; CP_8
10. , nata a [...]/SC, Brasile, il 25/02/1962; Controparte_9
11. , nata a [...]/PR, Brasile, il giorno 30/06/1965; CP_10
12. , nata a [...]/SC, Brasile, il 02/11/1993; Controparte_11
13. , nato a [...]/SC, Brasile, il 05/09/1998; Controparte_12
14. nato a [...]/SC. Brasile, il 24/07/1996; Controparte_13
15. nato a [...]/SC, Brasile, il 19/12/1986; Parte_1
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Isabel De Lima del foro di Napoli RICORRENTI contro
Controparte_14 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede
1 INTERVENUTO
In esito all'udienza dell'11 settembre 2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
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RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 6/9/2023, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], ed espongono che: Persona_4
- nasceva in Italia nel Comune di EL (Provincia di Bergamo) Persona_4 il giorno 06.12.1874, figlio di e di Persona_5 Persona_6
- nel 1901 sposava e dal loro matrimonio Persona_4 Persona_7 nasceva il 16.10.1908 CP_5
- nel 1931 sposava , in virtù del matrimonio la sposa passava a CP_5 Persona_8 firmare col nome di e dal loro matrimonio nascevano: CP_4
o il 09.05.1949 odierno ricorrente;
CP_1
o l'08.04.1939 Persona_9
- nel 1971 sposava (per poi divorziare nel 1997) e CP_1 Controparte_15 dal loro matrimonio nascevano gli odierni ricorrenti:
o il 03.01.1977 quest'ultima nel 1999 sposava Controparte_2 CP_3
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di
[...] [...]
, e dal loro matrimonio nascevano: Controparte_2
▪ il 04.08.2002 ; Controparte_4
▪ il 21.09.2007 ; Persona_3
o il 13.08.1980 ; il quale nel 2006 Controparte_5 Controparte_5 sposava , in virtù del matrimonio la sposa passava a Parte_2 firmare c Parte_3
- nel 2006 in virtù del CP_1 Persona_2 matrimonio la sposa passava a firmare col nome di e prima delle Persona_2 nozze nasceva il 10.04.2006 odierna ricorrente;
Persona_1
2 - nel 1957 sposava , in virtù del matrimonio la sposa Persona_9 Persona_10 passava a firmare col nome di , e dal loro matrimonio Persona_11 nascevano:
o il 31.12.1960 ; Persona_12
o il 25.02.1962 ; Controparte_9
o il 30.06.1965 ; CP_10
o il 01.06.1967 ; Parte_4
- nel 1979 sposava , in virtù del Persona_12 Controparte_16 matrimonio la sposa passava a firmare col nome di e dal Persona_13 loro matrimonio nascevano le odierne ricorrenti:
o il 10.08.1979 CP_8
o l'11.06.1988 ; quest'ultima nel 2020 sposava;
CP_7 Persona_14
- nel 1989 sposava , in virtù del matrimonio la sposa Controparte_9 Persona_15 passava a firmare col nome di (odierna ricorrente), e dal CP_9 Controparte_9 loro matrimonio nascevano gli odierni ricorrenti:
o il 15.06.1990 ; quest'ultimo nel 2022 sposava CP_6 Parte_5
, in la sposa passava a firmare col n
[...] [...]
; Parte_6
o ; Controparte_11
- nel 1996 , odierna ricorrente, sposava (per poi CP_10 Parte_7 divorziare nel 2013) e dal loro matrimonio nascevano gli odierni ricorrenti:
o il 19.12.1986 Parte_1
o il 24.07.1996 Controparte_13
- nel 1992 sposava , in virtù del matrimonio Parte_4 Persona_16 la sposa passò a firmare col nome di , e dal loro matrimonio Controparte_17 nasceva il 05.09.1998 , odierno ricorrente. Controparte_12
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_14 il 1° marzo 2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 6 agosto 2025, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 11 settembre 2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 8 settembre 2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
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RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari,
3 dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_17 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio NU II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- da ultimo, la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di
4 conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_14 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
5 Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
1. nato a [...]/SC, Brasile, il 09/05/1949; CP_1
2. nata a [...]/SC, Brasile, il 10/04/2006; Persona_1
3. , nata a [...]/SC, Brasile, il 03/01/1977; Controparte_2
4. , nato a [...]/SC, Brasile, il 21/09/2007; Persona_3
5. , nata a [...]/SC, Brasile, il Controparte_4
04/08/2002; 6. , nato a [...]/SC, Brasile, il 13/08/1980; Controparte_5
7. , nato a [...]/SC, Brasile, il 15/06/1990; CP_6
8. , nata a [...]/SC, Brasile, il 11/06/1988; CP_7
9. nata a [...]/SC, Brasile, il 10/08/1979; CP_8
10. , nata a [...]/SC, Brasile, il 25/02/1962; Controparte_9
11. , nata a [...]/PR, Brasile, il giorno 30/06/1965; CP_10
12. , nata a [...]/SC, Brasile, il 02/11/1993; Controparte_11
13. , nato a [...]/SC, Brasile, il 05/09/1998; Controparte_12
14. nato a [...]/SC. Brasile, il 24/07/1996; Controparte_13
15. nato a [...]/SC, Brasile, il 19/12/1986; Parte_1 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_14 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 12 settembre 2025
Il giudice Luciano Ambrosoli
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