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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 05/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MORGIGNI ALDO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2422/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401498220 TARI - TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401498220 TARI - TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401498220 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401498220 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401498220 TARI - TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401498220 TARI - TEFA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12262/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente:come da verbale
Resistente:come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto tempestivamente notificato il ricorrente impugnava gli avvisi indicati in epigrafe per i motivi indicati nel ricorso.
2. L'Ufficio non si costituiva e la Corte all'udienza decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto è fondato, in quanto l'avviso di accertamento esecutivo impugnato risulta viziato sotto molteplici e concorrenti profili di illegittimità, attinenti sia alla prescrizione del credito tributario, sia all'erronea individuazione del soggetto passivo, sia, infine, alla non corretta determinazione dell'importo dovuto per le annualità residue.
2. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente in relazione alla TARI e al tributo provinciale TEFA per l'annualità 2018.
3. Sul punto, la Corte osserva come la tassa sui rifiuti costituisca un tributo locale caratterizzato da una struttura di obbligazione periodica, in quanto correlata alla protrazione nel tempo di un servizio pubblico reso dall'ente impositore, senza che per ciascuna annualità sia necessario un autonomo accertamento dei presupposti impositivi.
4. Proprio tale natura periodica dell'obbligazione comporta l'assoggettamento del credito al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., secondo un orientamento giurisprudenziale della
Corte di cassazione ormai consolidato e più volte ribadito anche in epoca recente.
5. Nel caso di specie, risulta pacifico che il termine prescrizionale relativo all'annualità 2018 decorresse dal
1° gennaio 2019 e che, pertanto, alla data di emissione e notifica dell'avviso di accertamento, intervenuta nel novembre 2024, il diritto dell'amministrazione alla riscossione del tributo fosse ormai estinto per decorso del termine di legge.
6. Ne consegue che la pretesa tributaria riferita a tale annualità risulta tardivamente azionata e deve essere annullata, non potendo l'atto impugnato produrre effetti giuridici in relazione a un credito ormai prescritto.
7. Ulteriore e dirimente profilo di illegittimità dell'avviso di accertamento concerne l'erronea individuazione del soggetto passivo della TARI per le annualità 2019, 2020 e 2021.
8. La disciplina regolamentare comunale, in linea con i principi generali in materia di tributi sui rifiuti, individua infatti il soggetto passivo non già in via automatica nel proprietario dell'immobile, bensì in colui che ne abbia il possesso, la detenzione o l'occupazione, con particolare rilievo attribuito alla residenza anagrafica e all'effettiva disponibilità del bene.
9. Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge con chiarezza che, nel periodo considerato, l'immobile era stabilmente occupato da un soggetto diverso dal ricorrente, il quale vi aveva fissato la propria residenza, mentre il proprietario non risiedeva nel Comune di Roma e non esercitava alcuna detenzione di fatto dell'immobile.
10. A fronte di tali risultanze, l'amministrazione resistente ha fondato la propria pretesa esclusivamente sul dato formale della titolarità del diritto di proprietà, omettendo ogni verifica in ordine alla concreta utilizzazione dell'immobile e alla effettiva sussistenza del presupposto soggettivo del tributo.
11. Tale impostazione non può essere condivisa, in quanto si pone in contrasto con la disciplina regolamentare e con la ratio stessa della TARI, che è quella di gravare il costo del servizio su chi, di fatto, produce rifiuti e beneficia del servizio medesimo.
12. Ne consegue che, per le annualità 2019, 2020 e 2021, l'avviso di accertamento risulta emesso nei confronti di un soggetto privo della qualità di soggetto passivo, con conseguente illegittimità della pretesa tributaria.
13. Per quanto concerne, invece, l'anno 2022 e il primo semestre 2023, il ricorrente ha correttamente riconosciuto la propria soggettività passiva, essendo cessata l'occupazione dell'immobile da parte di terzi.
14. Tuttavia, anche con riferimento a tale periodo, l'atto impugnato non risulta conforme alla disciplina applicabile, poiché l'amministrazione ha proceduto alla determinazione del tributo senza applicare i criteri previsti dal regolamento comunale per le utenze domestiche non residenti, omettendo di considerare il numero convenzionale di occupanti stabilito dalla normativa regolamentare.
15. Il conteggio analitico prodotto dal ricorrente evidenzia un importo complessivamente dovuto sensibilmente inferiore rispetto a quello richiesto dall'ente impositore, senza che quest'ultimo abbia fornito adeguata giustificazione della maggiore pretesa né abbia dato riscontro all'istanza di autotutela tempestivamente presentata.
16. Nel loro complesso, tali elementi evidenziano come l'amministrazione resistente abbia esercitato il potere impositivo in modo non conforme ai principi di legalità, correttezza e buona amministrazione, omettendo le necessarie verifiche in ordine ai presupposti temporali, soggettivi e quantitativi del tributo e determinando così l'adozione di un atto esecutivo idoneo a incidere in modo ingiustificato sulla sfera patrimoniale del contribuente.
17. Alla luce di quanto esposto, l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato nei limiti sopra indicati, con conseguente accoglimento del ricorso.
18. L'integrale soccombenza dell'ente resistente comporta la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano secondo i parametri vigenti, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, condannando l'ente intimato al pagamento delle spese in favore del ricorrente, liquidate in mille euro per compensi oltre accessori di legge.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MORGIGNI ALDO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2422/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401498220 TARI - TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401498220 TARI - TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401498220 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401498220 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401498220 TARI - TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401498220 TARI - TEFA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12262/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente:come da verbale
Resistente:come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto tempestivamente notificato il ricorrente impugnava gli avvisi indicati in epigrafe per i motivi indicati nel ricorso.
2. L'Ufficio non si costituiva e la Corte all'udienza decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto è fondato, in quanto l'avviso di accertamento esecutivo impugnato risulta viziato sotto molteplici e concorrenti profili di illegittimità, attinenti sia alla prescrizione del credito tributario, sia all'erronea individuazione del soggetto passivo, sia, infine, alla non corretta determinazione dell'importo dovuto per le annualità residue.
2. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente in relazione alla TARI e al tributo provinciale TEFA per l'annualità 2018.
3. Sul punto, la Corte osserva come la tassa sui rifiuti costituisca un tributo locale caratterizzato da una struttura di obbligazione periodica, in quanto correlata alla protrazione nel tempo di un servizio pubblico reso dall'ente impositore, senza che per ciascuna annualità sia necessario un autonomo accertamento dei presupposti impositivi.
4. Proprio tale natura periodica dell'obbligazione comporta l'assoggettamento del credito al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., secondo un orientamento giurisprudenziale della
Corte di cassazione ormai consolidato e più volte ribadito anche in epoca recente.
5. Nel caso di specie, risulta pacifico che il termine prescrizionale relativo all'annualità 2018 decorresse dal
1° gennaio 2019 e che, pertanto, alla data di emissione e notifica dell'avviso di accertamento, intervenuta nel novembre 2024, il diritto dell'amministrazione alla riscossione del tributo fosse ormai estinto per decorso del termine di legge.
6. Ne consegue che la pretesa tributaria riferita a tale annualità risulta tardivamente azionata e deve essere annullata, non potendo l'atto impugnato produrre effetti giuridici in relazione a un credito ormai prescritto.
7. Ulteriore e dirimente profilo di illegittimità dell'avviso di accertamento concerne l'erronea individuazione del soggetto passivo della TARI per le annualità 2019, 2020 e 2021.
8. La disciplina regolamentare comunale, in linea con i principi generali in materia di tributi sui rifiuti, individua infatti il soggetto passivo non già in via automatica nel proprietario dell'immobile, bensì in colui che ne abbia il possesso, la detenzione o l'occupazione, con particolare rilievo attribuito alla residenza anagrafica e all'effettiva disponibilità del bene.
9. Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge con chiarezza che, nel periodo considerato, l'immobile era stabilmente occupato da un soggetto diverso dal ricorrente, il quale vi aveva fissato la propria residenza, mentre il proprietario non risiedeva nel Comune di Roma e non esercitava alcuna detenzione di fatto dell'immobile.
10. A fronte di tali risultanze, l'amministrazione resistente ha fondato la propria pretesa esclusivamente sul dato formale della titolarità del diritto di proprietà, omettendo ogni verifica in ordine alla concreta utilizzazione dell'immobile e alla effettiva sussistenza del presupposto soggettivo del tributo.
11. Tale impostazione non può essere condivisa, in quanto si pone in contrasto con la disciplina regolamentare e con la ratio stessa della TARI, che è quella di gravare il costo del servizio su chi, di fatto, produce rifiuti e beneficia del servizio medesimo.
12. Ne consegue che, per le annualità 2019, 2020 e 2021, l'avviso di accertamento risulta emesso nei confronti di un soggetto privo della qualità di soggetto passivo, con conseguente illegittimità della pretesa tributaria.
13. Per quanto concerne, invece, l'anno 2022 e il primo semestre 2023, il ricorrente ha correttamente riconosciuto la propria soggettività passiva, essendo cessata l'occupazione dell'immobile da parte di terzi.
14. Tuttavia, anche con riferimento a tale periodo, l'atto impugnato non risulta conforme alla disciplina applicabile, poiché l'amministrazione ha proceduto alla determinazione del tributo senza applicare i criteri previsti dal regolamento comunale per le utenze domestiche non residenti, omettendo di considerare il numero convenzionale di occupanti stabilito dalla normativa regolamentare.
15. Il conteggio analitico prodotto dal ricorrente evidenzia un importo complessivamente dovuto sensibilmente inferiore rispetto a quello richiesto dall'ente impositore, senza che quest'ultimo abbia fornito adeguata giustificazione della maggiore pretesa né abbia dato riscontro all'istanza di autotutela tempestivamente presentata.
16. Nel loro complesso, tali elementi evidenziano come l'amministrazione resistente abbia esercitato il potere impositivo in modo non conforme ai principi di legalità, correttezza e buona amministrazione, omettendo le necessarie verifiche in ordine ai presupposti temporali, soggettivi e quantitativi del tributo e determinando così l'adozione di un atto esecutivo idoneo a incidere in modo ingiustificato sulla sfera patrimoniale del contribuente.
17. Alla luce di quanto esposto, l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato nei limiti sopra indicati, con conseguente accoglimento del ricorso.
18. L'integrale soccombenza dell'ente resistente comporta la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano secondo i parametri vigenti, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, condannando l'ente intimato al pagamento delle spese in favore del ricorrente, liquidate in mille euro per compensi oltre accessori di legge.