Ordinanza collegiale 23 gennaio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 29/12/2025, n. 8504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8504 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08504/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00914/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 914 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Maria Di Leva e Gaetano Mastropasqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Antonio Maria Di Leva in Napoli, via Toledo n. 156;
-OMISSIS-, in qualità di eredi di -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Antonio Maria Di Leva e Gaetano Mastropasqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Antonio Maria Di Leva in Napoli, via Toledo n. 156;
contro
il Comune di Bacoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Capolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell'Ordinanza di demolizione di opere edilizie n. 119 del 07.12.2020, prot. n. 29214 del 07.12.2020 emessa dal Comune di Bacoli, notificata alla parte ricorrente in data 20.11.2020;
b) di ogni altro atto antecedente, susseguente o comunque connesso, tra cui la relazione di sopralluogo tecnico prot. 2555 del 04.02.2020, redatta su richiesta e unitamente al Comando Carabinieri – Compagnia di Pozzuoli N.O.R. - Sezione Radiomobile, richiamata nel provvedimento impugnato sub a).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bacoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 il dott. GU RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti impugnavano l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui il Comune di Bacoli ingiungeva la demolizione delle seguenti opere edilizie eseguite sine titulo su un fondo agricolo in loro proprietà:
“ 1. Sul vialetto in terra battuta, largo ml. 3.00, che si snoda lungo l’appezzamento di terreno riportato nel N.C.T. fg. -OMISSIS-, sono stati realizzati due tratti di pavimentazione con battuto di calcestruzzo, uno a monte di mq. 20.00 circa e l’altro a valle di mq. 40.00 circa, di spessore variabile cm. 20/30 circa;
2. Muretti in muratura di tufo di contenimento dei terrazzamenti, di lunghezza variabile e altezza mt. 0.80 circa e di spessore ml. 0.30 circa;
3. Manufatto adibito a deposito per attrezzi agricoli di dimensioni ml. 3.00 per ml. 15.00 circa e di altezza mt. 2.30 circa, pari ad un volume di mc. 105.00 circa, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 21 p.lla n. 225, oggetto di sanatoria, presentata ai sensi della legge 47/85 prot. n. 6824 del 28/03/1986, fascicolo n. 980 ”.
1.2 A seguito del decesso del sig. -OMISSIS-, la Sezione, con ordinanza n. 590 del 21 gennaio 2025, dichiarava l’interruzione del giudizio, che veniva ritualmente riassunto dagli eredi del predetto, con atto notificato in data 14 aprile 2025 e depositato il successivo 15 aprile.
2. L’accoglimento del ricorso è stato affidato al seguente motivo:
- “ I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (D.P.R. 06.06.2001 N. 380 ART. 6, 33; D.LGS 22.01.2004 N. 42; L. 07.08.1990 ART. 3; D.P.R. 13.02.2017 N. 31, ART. 2 ED ALL. A/10, A/12). INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO. CARENZA DI ISTRUTTORIA ”.
Ad avviso di parte ricorrente, l’ordinanza gravata sarebbe illegittima perché le opere contestate rientrerebbero nell’alveo dell’edilizia libera di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001; inoltre, i predetti interventi non potrebbero essere qualificati come di ristrutturazione edilizia, sanzionabili ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001.
Sul piano paesaggistico, poi, parte ricorrente deduce che la tipologia di interventi contestati ricadrebbe nell’ambito previsionale di cui all’All. A) del d.P.R. n. 31/2017, la cui esecuzione sarebbe, per ciò solo, sottratta al previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, anche in forma semplificata.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Bacoli.
3.1 La difesa dell’Ente locale ha osservato come gli interventi eseguiti avrebbero necessitato del previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in forma semplificata, atteso che si tratta di opere ricadenti nelle previsioni di cui ai punti B/18 e B/21 del d.P.R. n. 31/2017.
Pertanto, il Comune di Bacoli ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 11 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è infondato sulla base delle seguenti ragioni.
6.1 In via preliminare, quanto al thema decidendum , rileva il Collegio che oggetto del presente giudizio è rappresentato esclusivamente dalle opere relative alla pavimentazione e alla edificazione dei muretti di contenimento dei terrazzamenti, atteso che, per quanto riguarda il manufatto adibito a deposito, pende apposita domanda di sanatoria.
6.2 Ciò posto in via preliminare, deve rilevarsi che le opere oggetto dell’ingiunzione di demolizione impugnata sono state eseguite su area agricola ricadente nel contesto di notevole interesse pubblico dichiarato dal d.m. del 15 dicembre 1959, con vincolo vestito dalle corrispondenti previsioni del PTP “ Campi GR ” come zona a protezione integrale, che ammette solo interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde.
6.3 Nel delineato contesto, ritiene il Collegio che l’ingiunzione di demolizione gravata sia legittima in quanto determinante la necessità del ripristino dello stato dei luoghi per violazione delle disposizioni vincolistiche richiamate.
Invero, non convince la prospettazione attorea, che ritiene di potere ascrivere le opere realizzate alle previsioni di cui all’all. A) del d.P.R. n. 31/2017, quali interventi la cui esecuzione non avrebbe richiesto il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in forma semplificata.
Diversamente, come correttamente rilevato dalla difesa comunale, la tipologia di interventi ricade nell’ambito previsionale di cui al punto B/18 del prefato d.P.R. n. 31/2017, che impone il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi costituiti da: “ interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali ” nonché nell’ambito della previsione di cui al punto B/21, che impone il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in forma semplificata per i seguenti interventi: “ realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; ”.
6.4 Nel delineato contesto, questo Tribunale ha già avuto modo di affermare che: “ … è legittima la misura demolitoria anche per opere abusive che in astratto, sotto il profilo strettamente edilizio, sfuggirebbero a tale sanzione per i loro connotati accessori e/o pertinenziali atteso che, ex art. 167, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, la violazione delle disposizioni di cui al Titolo I della Parte Terza del codice, tra le quali quella dell'art. 146 che impone il preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di qualunque tipologia di opere, importa la sanzione della riduzione in pristino. Sussiste pertanto un principio di cd. indifferenza del titolo edilizio necessario all'esecuzione di interventi in zone vincolate, con conseguente legittimità dell'esercizio del potere repressivo anche in caso di opere di cd. edilizia minore" (così Tar Napoli, sent. n. 3267 del 2021, cfr. anche Tar Napoli, sent. n. 3940 del 2021 e sent. n. 1524 del 2022: "A prescindere dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio in zona vincolata (DIA o permesso di costruire), ciò che rileva, al fine dell'irrogazione della sanzione ripristinatoria, è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in zona vincolata ed in assoluta carenza di titolo abilitativo, sia sotto il profilo paesaggistico, che urbanistico"; cfr., tra le altre, anche Consiglio di Stato, sent. n. 7426 del 2021).
Gli interventi in questione, invero, per il solo fatto di insistere in zona vincolata e di alterare durevolmente il pregresso stato dei luoghi, risultavano comunque soggetti alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, dovendosi quindi ritenere inconferenti le ulteriori argomentazioni difensive incentrate sull’avvenuta presentazione dell’istanza ex art. 36 DPR n. 327/2001 e sulla necessità che l’amministrazione comunale vagliasse preventivamente la potenziale assentibilità del realizzato manufatto. ” (Tar Napoli, VI Sezione, sentenza del 3 aprile 2023, n. 2090).
7. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato.
8. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Bacoli, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL SE, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
GU RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GU RI | OL SE |
IL SEGRETARIO