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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/12/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 978/2024 Ruolo Gen., vertente
t r a
, nato il [...] in [...] P.G. (ME), residente in [...], nella Parte_1
Via V. Emanuele III, n. 69, C.F.: , elettivamente domiciliato in Patti (ME), nella Via C.F._1
Kennedy, n. 24, presso lo studio dell'Avv. Francesco Ficarra, del Foro di Messina, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata con separato foglio, ex art 83 c.p.c., III comma, depositata unitamente all'atto di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex artt.615 e 617 c.p.c.
Opponente
c o n t r o
in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Roma, Controparte_1
nella Via Mario Carucci, n. 71, C.F.: P.IVA_1 Opposto contumace
, in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Messina, nella Controparte_2
Via I° Settembre, n. 38
Opposto contumace
, con sede in Roma, nella Via Giuseppe Grezar, n. 14 - 00142, C.F. e Controparte_3
P.VA , Ente Pubblico Economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 76 del D.L. n.73 del 25 P.IVA_2
maggio 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di che in ragione della predetta Controparte_4
norma è sciolta, cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese ed estinta, in persona del Responsabile atti introduttivi del giudizio, , Sig. , a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per CP_4 Persona_1
atto Notaio – Roma, Rep. n. 181515, Racc. n. 12772 del 25.7.2024, rappresentata e difesa Persona_2
per procura allegata alla Comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Federica Dini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina, nella Via Madonna della Mercede, n. 4
Opposto
, , in persona del Prefetto pro Controparte_5 Controparte_6
tempore, con sede in Messina, nella Piazza Unità d'Italia
Opposto contumace
TT Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la Legge n. 69/2009.
All'udienza del 26.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro tempore, dell , in persona del legale rapp.te pro tempore e Controparte_2
dell' , in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_7
che non si sono costituiti in giudizio nonostante la regolarità formale della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Sempre in via preliminare, in ordine all'eccezione di nullità insanabile e improponibilità della citazione, così
come avanzata da parte opposta, , in persona del legale rapp.te pro Controparte_3
tempore, si rappresenta che gli errori a cui fa riferimento la predetta opposta e relativi, come dalla stessa contestato, all'indicazione dei destinatari del presente giudizio ed all'errata indicazione, a pag. 11 dell'atto di opposizione, di diverse cartelle esattoriali rispetto a quelle effettivamente impugnate, si possono classificare come meri errori formali probabilmente riferibili ad un copia ed incolla di altro giudizio, stante il fatto che,
come può facilmente evincersi dalla lettura della prima e seconda pagina del medesimo atto introduttivo del giudizio di cui sopra, i destinatari del procedimento sono stati correttamente indicati, così come i riferimenti numerici delle cartelle impugnate. Infine in ordine alla lamentata violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., si rappresenta che alcuna inosservanza risulta emergere dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio risultando chiaro sia il petitum che la causa petendi posti a base della proposta opposizione e costituenti gli elementi essenziali per poter perimetrare la controversia.
Quindi per tutti i motivi di cui sopra la proposta eccezione non risultando essere meritevole di accoglimento và rigettata.
Contestava l'opponente, Sig. , il contenuto della comunicazione preventiva di iscrizione Parte_1
ipotecaria n. 295762202400001454000, eccependo, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione del credito vantato per la mancata preliminare notifica degli atti prodromici alle cartelle esattoriali e/o di atti finalizzati all'interruzione dei termini di prescrizione.
Nel merito, costituendosi in giudizio parte opposta, , depositava in giudizio Controparte_3
documentazione dalla quale si poteva accertare sia la regolarità della procedura amministrativa posta in essere che la corretta intervenuta notifica, nei termini di Legge, delle cartelle esattoriali in contestazione,
costituenti atti prodromici rispetto al provvedimento impugnato, determinando ciò la prova della non maturata prescrizione del credito vantato.
Nulla veniva provato ex adverso.
Risultando la superiore questione assorbente di ogni altra contestazione, l'opposizione proposta va rigettata.
Il rigetto delle domande così come formulate dall'opponente, Sig. , comporta la condanna Parte_1
dello stesso al pagamento, nei confronti, dell'opposta, , in persona del Controparte_3
legale rapp.te pro tempore, delle spese e compensi di giudizio che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77
del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla
G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal Sig.
[...]
, ut supra rapp.to e difeso, Pt_1
-rigetta l'opposizione;
-conferma la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 295762202400001454000, così come emessa dall' , in persona del legale rapp.te pro tempore;
Controparte_3
-condanna, l'opponente, Sig. , al pagamento, nei confronti, dell'opposta, Parte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese e compensi di giudizio che, Controparte_3
tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del
D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M.
147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €.
1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 26.11.2025
Il Giudice (Avv. Salvatore Sindoni)