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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 05/02/2026, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1906/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4586/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249047794822000 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249047794822000 TARSU/TIA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17.02.2025 alla Agenzia delle entrate ON, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento 07120249047794822000, notificata in data 19.12.2024, e la sottesa cartella
07120130096336074000 con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di euro 1.403,72 per la
TARSU anni 2005 e 2006.
La ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione per omessa notifica della cartella sottostante e la conseguente prescrizione del credito tributario.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate ON contestando le eccezioni di parte ricorrente.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 10.3.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in pubblica udienza la data del 5 febbraio 2026 all'esito della quale il giudice monocratico ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento 07120249047794822000, notificata in data 19.12.2024, e la sottesa cartella 07120130096336074000 con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di euro 1.403,72 per la TARSU anni 2005 e 2006.
La ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione per omessa notifica della cartella sottostante e la conseguente prescrizione del credito tributario, in particolare la ricorrente contesta di aver mai ricevuto la notifica della cartella 07120130096336074000 asseritamente indicata nell'intimazione essere avvenuta il
17.7.2013.
L'Ader nelle sue controdeduzioni ha ribadito il rispetto della procedura notificatoria nei confronti della ricorrente respingendo le eccezioni proposte;
ha precisato che alla notifica del 17.7.2013 ha fatto seguito l'Avviso intimazione n. 07120179068565788 notificato il 24/07/2018.
Il ricorso è fondato e va accolto. Anche a voler ritenere correttamente notificati gli atti presupposti del 2013
e del 2018 da quest'ultimo sarebbe comunque decorso il termine di prescrizione quinquiennale previsto per la TARSU in assenza di ulteriori atti interruttivi. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna l'Ader. al pagamento delle spese di giustizia oltre accessori che si liquidano in euro 400,00 oltre CUT in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4586/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249047794822000 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249047794822000 TARSU/TIA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17.02.2025 alla Agenzia delle entrate ON, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento 07120249047794822000, notificata in data 19.12.2024, e la sottesa cartella
07120130096336074000 con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di euro 1.403,72 per la
TARSU anni 2005 e 2006.
La ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione per omessa notifica della cartella sottostante e la conseguente prescrizione del credito tributario.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate ON contestando le eccezioni di parte ricorrente.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 10.3.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in pubblica udienza la data del 5 febbraio 2026 all'esito della quale il giudice monocratico ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento 07120249047794822000, notificata in data 19.12.2024, e la sottesa cartella 07120130096336074000 con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di euro 1.403,72 per la TARSU anni 2005 e 2006.
La ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione per omessa notifica della cartella sottostante e la conseguente prescrizione del credito tributario, in particolare la ricorrente contesta di aver mai ricevuto la notifica della cartella 07120130096336074000 asseritamente indicata nell'intimazione essere avvenuta il
17.7.2013.
L'Ader nelle sue controdeduzioni ha ribadito il rispetto della procedura notificatoria nei confronti della ricorrente respingendo le eccezioni proposte;
ha precisato che alla notifica del 17.7.2013 ha fatto seguito l'Avviso intimazione n. 07120179068565788 notificato il 24/07/2018.
Il ricorso è fondato e va accolto. Anche a voler ritenere correttamente notificati gli atti presupposti del 2013
e del 2018 da quest'ultimo sarebbe comunque decorso il termine di prescrizione quinquiennale previsto per la TARSU in assenza di ulteriori atti interruttivi. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna l'Ader. al pagamento delle spese di giustizia oltre accessori che si liquidano in euro 400,00 oltre CUT in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.