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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/07/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 26/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 17 gennaio 2025,
da
(P. IVA ) in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1
Generale dott. , rappresentata e difesa, giusta delibera n. 463 del Parte_2
09.08.2024, per mandato in calce al ricorso in appello, dagli avvocati Maria Luisa
Miazzi, Chiara Tomiola e Angela Rampazzo (pec:
, Email_1
appellante contro
C.F. rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._1 giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello dall'Avv. Chiara
Pernechele (p.e.c. e dall'Avv. Email_2
Francesco Maracino (p.e.c.: ; Email_3
appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Padova n. 536/2024 d.d. 17.07.2024 non notificata
In punto: sospensione dal servizio per inottemperanza obbligo vaccinale
COVID-19 impiegato amministrativo guarito dal morbo.
CONCLUSIONI
AZIENDA n. 6 : Pt_1 Pt_1
“Rigettarsi le domande della ricorrente perché infondate e/o inammissibili. - spese, diritti ed onorari rifusi.
: Controparte_1
“Si insiste affinché questa Ecc.ma Corte di Appello voglia integralmente respingere il ricorso in appello ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza n. 536/2024 del Tribunale di Padova pronunciata e depositata in data 17 luglio 2024 nel procedimento n.1100/2022 R.G.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge, con distrazione delle spese in favore degli avvocati che si dichiarano sin d'ora antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Padova dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di condanna al ricollocamento reintegra nel posto di lavoro, accertava l'illegittimità della sospensione dal rapporto di lavoro disposta in data 13.04.2022 nei confronti della dipendente amministrativa e condannava Controparte_1
l' resistente al pagamento delle retribuzioni fino alla data di Parte_3 riammissione in servizio (oltre interessi e rivalutazione monetaria ).
In parte motiva il giudice euganeo – nel ritenere illegittima la sospensione dal servizio e dalla retribuzione disposta dall' nei confronti Parte_1 della ricorrente, in quanto fondata su un termine di differimento dell'obbligo vaccinale (3 mesi) previsto dalla circolare del 3 marzo 2021 non più vigente alla data del provvedimento – così argomentava:
2 a) la Circolare del Ministero della Salute del 21 luglio 2021 ha sostituito integralmente la precedente del 3 marzo 2021, stabilendo che la vaccinazione nei soggetti guariti da SARS-CoV-2 può essere effettuata entro
12 mesi dalla guarigione.
b) alla data della sospensione (13.04.2022), la ricorrente era ancora nel termine di differimento previsto dalla circolare d.d. 21.07.2021, essendo guarita il 29 gennaio 2022;
c) l' non aveva alcun potere discrezionale di anticipare il termine di Pt_1 differimento, poiché la normativa (art. 4, co. 5, d.l. 44/2021) attribuisce esclusivamente alle circolari ministeriali la determinazione del termine;
d) a Corte Costituzionale (sent. n. 171/2023) ha confermato la legittimità del rinvio alle circolari ministeriali per la definizione del termine di differimento, escludendo ogni sub-delega ad altri soggetti.
2. Impugna la sentenza formulando quattro (4) Parte_1 motivi di gravame.
2.1. Con un primo articolato motivo, censura la decisione per erronea individuazione del termine di differimento vaccinale.
Ribadisce che la circolare da applicare è quella originaria d.d. 03.03.2021, laddove la circolare d.d. 21.07.2021 riguarda solo il termine massimo (12 mesi) per somministrare una dose unica e non, invece, il differimento dell'obbligo.
2.2. Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, deduce la scusabilità dell'errore e l'assenza di danno ingiusto per inadempimento incolpevole, laddove la propria condotta - in un contesto di gravissima emergenza sanitaria, nell'ambito del quale era prioritaria la necessità di tutelare la salute degli utenti fragili del servizio sanitario, i colleghi e lo stesso lavoratore, nonché di garantire la continuità del servizio sanitario medesimo – era vincolata a quanto disposto dal con proprio atto del 30.03.2022. Controparte_2
2.3. Con il terzo motivo, svolto in via ulteriormente subordinata, ribadisce che nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che, ai fini del completamento del precetto normativo dell'art. 4 comma 5° del d.l. n. 44/2021, venga in rilievo la circolare d.d. 21.07.2021 e non la circolare d.d. 31.03.2021,
3 il termine da considerare ai fini della sospensione dell'obbligo vaccinale non potrà che essere quello di 6 mesi e non quello di 12 scelto dal Tribunale, e tanto in ragione del fatto che anche la Certificazione verde rilasciata a seguito di guarigione aveva validità limitata a 6 mesi [come previsto dall'art. 9, comma 2° lett. b) e comma 4 del d.l. n. 44/2021].
2.4. Con il quarto motivo si duole della liquidazione degli accessori siccome avvenuta in violazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria di cui agli art. 22 comma 36 della l. n. 723/1994 e dell'art. 16 comma 6° della l. n.
412/1991
3. Radicatosi il contraddittorio difende la correttezza Controparte_1 della sentenza, della quale chiede l'integrale conferma.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 26 giugno 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il primo motivo di gravame è fondato con conseguente assorbimento dei restanti formulati in via subordinata e gradata.
6. L'art. 4 comma 5° del d.l. n. 44/2021 – nella versione applicabile ratione temporis alla data di adozione dell'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale – prevede che “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche
e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati
a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione
è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni
4 contenute nel piano”.
7. Il successivo comma 2 prevede che “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”.
8. L'art.
4-quater del d.l. n. 44/2021 - nel prevedere l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni - indica quale ipotesi di differimento legittimo della vaccinazione l'infezione da Sars-Cov-2 chiarendo che: “L'infezione da SARS-CoV-
2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute”.
9. Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente non presentasse un quadro clinico ostativo alla vaccinazione nei termini richiesti dal legislatore (neppure viene allegata tale condizione).
10. Parte appellante si limita a valorizzare la pregressa infezione (del 10 gennaio
2022) per sostenere che alla data del 13 aprile 2022 (allorquando è stato comunicato il provvedimento di sospensione) non avrebbe potuto essere considerata inadempiente all'obbligo vaccinale atteso che non erano ancora decorsi 12 mesi dalla data di guarigione dell'infezione da Sars-Cov2.
11. Preliminarmente si deve rilevare che il si era posto il Controparte_2 problema se fosse possibile prevedere l'estensione o l'esenzione dall'uso delle certificazioni verdi per i soggetti in possesso di certificazione medica circa l'effettuazione di un test sierologico attestante la presenza di anticorpi neutralizzanti anti Sars-Cov-2 in quantità uguale o superiore ad un valore prestabilito e, sul punto, l' ha fornito un'esauriente Controparte_3 ed argomentata relazione giungendo ad affermare che “sebbene il rilevamento di anticorpi in un test sierologico possa fornire prove di un'infezione o vaccinazione pregressa e quindi di una possibile protezione, non esiste ad oggi un livello di anticorpi misurato secondo standard internazionali che assicuri una protezione nei confronti dell'infezione da Sars-Cov-2 nelle sue varianti e quanto essa duri;
di conseguenza, al momento attuale non è definibile un livello di anticorpi neutralizzanti che sia in grado di indicare se una persona debba o meno essere vaccinata/possa avere accesso o meno alla certificazione verde COVID-19” (cfr.
5 relazione ISS del 25.01.2022 liberamente consultabile sul portale istituzionale del www.salute.gov.it). Controparte_2
12. Tanto premesso, è noto che il abbia raccomandato, per i soggetti con CP_2 pregressa infezione da Sars-Cov2, un'unica somministrazione di vaccino nel rispetto della seguente tempistica: a far data da 3 mesi, decorsi dalla data in cui hanno contratto la malattia, e preferibilmente entro i 6 mesi dalla documentata infezione (Circolare Ministero della salute 3/3/2021); preferibilmente entro i 6 mesi dalla data in cui hanno contratto la malattia e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione (Circolare 21/7/2021). Controparte_2
13. Tale tempistica (non oltre 12 mesi dalla guarigione), tuttavia, è funzionale ad individuale un arco di tempo in cui la somministrazione della dose vaccinale può avere un effetto utile, ma non indica affatto il termine oltre il quale può ritenersi sussistente l'inadempimento dell'obbligo vaccinale.
14. Sul punto va, piuttosto, valorizzata la circolare d.d. 03.03.2021 laddove si è affermato che “è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-
CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”.
15. La circolare, dunque, equipara l'infezione da Covid-19 alla prima dose vaccinale, che deve essere seguita dalla somministrazione della seconda dose a partire dallo scadere dell'intervallo di tre mesi.
16. Prima di tale lasso temporale il vaccino non può essere somministrato, visto che si afferma la necessità del decorso di ameno tre mesi.
17. Conseguentemente, considerando che la prima data utile per la vaccinazione dei soggetti guariti si pone a distanza di tre mesi dall'infezione, la ricorrente doveva considerarsi inadempiente a far data dal giorno successivo ai tre mesi calcolati dalla data della documentata infezione.
18. Dunque, correttamente parte datoriale aveva proceduto alla sospensione in data
13.04.2022 per mancata vaccinazione entro 90 giorni dall'infezione
(10.01.2022).
19. Non giova, pertanto, a parte ricorrente quanto disposto dalla circolare del
6 d.d. 21.07.2021 che si limita ad estendere il periodo Controparte_2 all'interno del quale può essere somministrata l'unica dose di vaccino ai soggetti con pregressa infezione da Sars-Cov2.
20. La circolare stabilisce che la vaccinazione debba avvenire entro i sei mesi dalla pregressa infezione e comunque non oltre dodici mesi, ma di certo non preclude la possibilità di eseguirla decorsi tre mesi, come già disposto dalla circolare d.d.
03.03.2021.
21. Di qui la necessaria conclusione che la condizione di inadempimento all'obbligo vaccinale si verifica con il decorso di tre mesi dall'infezione, cioè dal momento in cui l'adempimento dello stesso diviene esigibile senza che l'interessato vi provveda.
22. Nello stesso senso si sono espresse anche Corte App. Milano, sez. lav.,
2666/2024; Corte App. Trieste, sez. lav., n. 33/2025 in cui, del tutto condivisibilmente, si rileva che “la circolare n.8284 del 3/3/2021 prevedeva che ai soggetti che avessero contratto l'infezione da Covid il vaccino poteva essere somministrato non prima di tre mesi dall'infezione; e quindi, trascorso questo periodo di non esigibilità, anche per costoro tornava immediatamente operativo - secondo la regola tradizionale secondo cui "quod sine die debetur, statim debetur"
- l'obbligo valido per tutti senza limiti temporali (mentre il termine di sei mesi non aveva funzione dilatoria dell'obbligo, ma individuava solo il periodo entro cui era possibile effettuare la vaccinazione in un'unica dose)”.
23. L'impugnata sentenza deve essere allora riformata in parte qua eccetto il capo relativo alla cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda reintegratoria.
24. Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio vengono compensate tenuto conto della complessità interpretativa delle questioni di diritto in scrutinio nonché nel contrasto interpretativo nella giurisprudenza di merito in uno con l'assenza di precedenti di legittimità.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione - in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza e fatto salvo il capo 1) relativo alla
7 dichiarata cessazione della materia del contendere - così decide
1) rigetta le domande accolte in primo grado;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Venezia, 26.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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