Art. 11. Provvedimenti conseguenti ai rilievi ispettivi.
Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, qualsiasi provvedimento conseguenziale alle ispezioni e' devoluto alla competenza delle singole direzioni generali.
Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, qualsiasi provvedimento conseguenziale alle ispezioni e' devoluto alla competenza delle singole direzioni generali.