CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1955/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
CIMMINO STEFANO, Relatore
ZZ AR, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10231/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012607544000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012607544000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012607544000 REGISTRO 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17083/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti;
Resistente: come da atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli il 30.5.2025, la contribuente Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 , impugnava l'intimazione di pagamento sopra riportata;
l'intimazione era stata notificata da Agenzia delle Entrate-
SC in seguito all'asserito mancato pagamento di 13 cartelle, ma il ricorso era relativo alle sole 3 cartelle n. 07120150071624122000, 07120160053925902000, 071201700161781870001.
I motivi di opposizione esposti dal ricorrente erano: 1) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento prodromiche;
2) l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari sottesi;
3) l'intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-SC, che depositava controdeduzioni in ordine alle doglianze di parte ricorrente, corredate di documentazione probatoria riguardante la notifica delle cartelle e di atti interruttivi della prescrizione, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale, che nelle controdeduzioni confutava gli argomenti di parte ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 10.10.2025 ha luogo la trattazione del processo e la causa viene decisa come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Agenzia delle Entrate-SC ha provato la rituale notifica delle 3 cartelle di pagamento impugnate.
La cartella n. 07120150071624122000 è stata notificata presso il domicilio del contribuente con consegna al portiere in data 29.7.2015 seguita da raccomandata CAN;
la cartella n. 07120160053925902000 è stata notificata analogamente al domicilio del contribuente con consegna al portiere del 29.8.2016 seguita da raccomandata CAN;
anche la cartella n. 07120170016178187001 è stata notificata allo stesso domicilio con consegna al portiere del 17.7.2017 seguita da raccomandata CAN.
Le tre cartelle non sono state opposte.
Agenzia delle Entrate-SC ha provato di avere notificato anche l'intimazione di pagamento n.
07120199027728343000 in data 21.10.2019 con consegna al portiere seguita da raccomandata CAN ed il preavviso di fermo amministrativo n.07180201900052276000 in data 23.11.2019 sempre con consegna al portiere seguita da raccomandata CAN. Questi ultimi due atti, richiamando gli importi contenuti nelle cartelle, hanno interrotto i termini prescrizionali che sono poi stati sospesi per 542 giorni, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dall'art. 68 del d.l. 18/2020 (normativa "emergenza Covid") da leggersi in combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs. 159/2015. Non è quindi intervenuta la prescrizione, nemmeno nei termini quinquennali applicabili per sanzioni ed interessi.
Non è ammissibile in questa sede la contestazione sulla decadenza dell'azione accertatrice, contestazione che andava mossa entro i 60 giorni dalla notifica delle cartelle.
Per le suesposte ragioni la Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le spese all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate-SC, che liquida in Euro 2.000,00 complessivi (Euro 1.000,00 a ciascuna) per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, cp ed iva se dovuti.
Napoli, lì 10.10.2025
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
CIMMINO STEFANO, Relatore
ZZ AR, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10231/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012607544000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012607544000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012607544000 REGISTRO 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17083/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti;
Resistente: come da atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli il 30.5.2025, la contribuente Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 , impugnava l'intimazione di pagamento sopra riportata;
l'intimazione era stata notificata da Agenzia delle Entrate-
SC in seguito all'asserito mancato pagamento di 13 cartelle, ma il ricorso era relativo alle sole 3 cartelle n. 07120150071624122000, 07120160053925902000, 071201700161781870001.
I motivi di opposizione esposti dal ricorrente erano: 1) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento prodromiche;
2) l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari sottesi;
3) l'intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-SC, che depositava controdeduzioni in ordine alle doglianze di parte ricorrente, corredate di documentazione probatoria riguardante la notifica delle cartelle e di atti interruttivi della prescrizione, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale, che nelle controdeduzioni confutava gli argomenti di parte ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 10.10.2025 ha luogo la trattazione del processo e la causa viene decisa come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Agenzia delle Entrate-SC ha provato la rituale notifica delle 3 cartelle di pagamento impugnate.
La cartella n. 07120150071624122000 è stata notificata presso il domicilio del contribuente con consegna al portiere in data 29.7.2015 seguita da raccomandata CAN;
la cartella n. 07120160053925902000 è stata notificata analogamente al domicilio del contribuente con consegna al portiere del 29.8.2016 seguita da raccomandata CAN;
anche la cartella n. 07120170016178187001 è stata notificata allo stesso domicilio con consegna al portiere del 17.7.2017 seguita da raccomandata CAN.
Le tre cartelle non sono state opposte.
Agenzia delle Entrate-SC ha provato di avere notificato anche l'intimazione di pagamento n.
07120199027728343000 in data 21.10.2019 con consegna al portiere seguita da raccomandata CAN ed il preavviso di fermo amministrativo n.07180201900052276000 in data 23.11.2019 sempre con consegna al portiere seguita da raccomandata CAN. Questi ultimi due atti, richiamando gli importi contenuti nelle cartelle, hanno interrotto i termini prescrizionali che sono poi stati sospesi per 542 giorni, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dall'art. 68 del d.l. 18/2020 (normativa "emergenza Covid") da leggersi in combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs. 159/2015. Non è quindi intervenuta la prescrizione, nemmeno nei termini quinquennali applicabili per sanzioni ed interessi.
Non è ammissibile in questa sede la contestazione sulla decadenza dell'azione accertatrice, contestazione che andava mossa entro i 60 giorni dalla notifica delle cartelle.
Per le suesposte ragioni la Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le spese all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate-SC, che liquida in Euro 2.000,00 complessivi (Euro 1.000,00 a ciascuna) per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, cp ed iva se dovuti.
Napoli, lì 10.10.2025