TAR Milano, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 1983
TAR
Decreto cautelare 24 luglio 2025
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TAR
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse

    La modifica della documentazione di gara ha reso inattuali le contestazioni originarie, focalizzando l'interesse della ricorrente sulla nuova versione della lex specialis.

  • Accolto
    Carenza di interesse

    Le clausole non sono immediatamente escludenti. La presentazione della domanda di partecipazione da parte della ricorrente dimostra la sua capacità di formulare un'offerta conveniente, smentendo implicitamente le proprie critiche alla lex specialis e rendendo il ricorso inammissibile per carenza di interesse attuale.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito

    Il meccanismo di determinazione del prezzo unico e la facoltà per i medici prescrittori di scegliere il dispositivo più idoneo, pur con un prezzo unico, sono finalizzati a garantire la libertà prescrittiva e la qualità delle cure, nel rispetto della salute dei pazienti e della razionalizzazione della spesa. La mancata indicazione delle percentuali di affidamento è giustificata dalla possibilità che ogni operatore idoneo possa fornire l'intero fabbisogno del lotto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 1983
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1983
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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