Articolo 4 della Legge 13 luglio 1965, n. 845
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 agosto 1965
Art. 4.
L'ultimo comma, dell' articolo 82 della legge 3 aprile 1958, n. 460 , e' sostituito dai seguenti comma:
"Gli allievi che siano rimasti assenti dal corso per piu' di novanta giorni o che non abbiano potuto sostenere gli esami per infermita' o per altra causa indipendente dalla loro volonta' sono rinviati a frequentare Il corso successivo; la stessa disposizione si applica agli allievi che siano rimasti assenti per piu' di sessanta giorni e che ne facciano domanda. IL corso si puo' ripetere per una sola volta.
I posti da conferire in conformita' al secondo comma dell'articolo 81 ed al precedente comma saranno portati in diminuzione a quelli da ricoprire con i concorsi Sono esclusi dal corso gli allievi che riportino punizione di rigore od altra piu' grave".
Entrata in vigore il 8 agosto 1965