Art. 2. 1. La somma di cui all'articolo 1 e' versata su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale sono effettuati i prelevamenti per provvedere all'erogazione del contributo autorizzato dalla presente legge.
Versione
21 novembre 1986
21 novembre 1986